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La previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato debbano essere esaminati congiuntamente

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Cass. pen., sez. II, 21/11/2023 (ud. 21/11/2023, dep. 18/01/2024), n. 2157 (Pres. Verga, Rel. Pardo)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 578)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 578, co. 1, cod. proc. pen. dispone che, quando “nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, la questione giuridica, trattata dalla Cassazione nel caso di specie, afferiva a che tipo di valutazione è tenuto a compiere il giudice in relazione ad una impugnazione di questo genere.

Difatti, nel procedimento in relazione al quale è stata emessa la decisione qui in commento, nel ricorso proposto a norma dell’art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza adottata dal Tribunale di Locri, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato accusato di avere commesso il reato di cui all’art. 646 cod. pen. confermando le statuizioni civili dell’impugnata sentenza, si deducevano i seguenti motivi di censura: omessa valutazione dei rilievi difensivi, illegittimità della motivazione, manifesta illogicità ed apparenza della motivazione, travisamento della prova.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso suesposto, richiamava quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013), rilevando al contempo che il principio secondo il quale il giudice di appello che dichiara la prescrizione deve, ai fini della conferma delle statuizioni civili, compiutamente esaminare i motivi di doglianza, risulta ribadito da altra e più recente pronuncia secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall’imputato sul capo o punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull’impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017).

Orbene, alla stregua di tale approdo ermeneutico se ne faceva conseguire come, nella fattispecie in esame, avesse errato il giudice di appello che dichiarava la prescrizione e confermava le statuizioni civili: – nel ritenere quale parametro decisivo a fondamento di tale conferma della non sussistenza di “prova incontrovertibile dell’innocenza dell’imputato”; – nel motivare sulle plurime doglianze proposte con l’atto di appello facendo riferimento soltanto ad “un concludente quadro probatorio riassunto nella sentenza di primo grado”.

Alla luce delle predette considerazioni, l’impugnata sentenza era pertanto annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

I risvolti applicativi

La Cassazione, nella decisione in analisi, fornisce un importante chiarimento su quale valutazione è tenuta a compiere l’organo giudicante allorché sia proposta impugnazione a norma dell’art. 578 cod. proc. pen..

Si chiarisce infatti in tale provvedimento che, in presenza di tale impugnazione, non si può procedere ad una valutazione atomistica e frammentata delle motivazioni ivi addotte, essendo per contro necessario che si proceda ad un compiuto esame di tutte le doglianze espresse con questo atto.

Di conseguenza, sicuramente una pronuncia di questo genere può essere validamente presa in considerazione, come nel caso di specie, allorché si debba impugnare una decisione innanzi alla Cassazione che non abbia proceduto correttamente a siffatto esame.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2157 Anno 2024

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 21/11/2023

Data Deposito: 18/01/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRANCONERI NICODEMO nato il 24/10/1950

avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO

D’AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.

letta la memoria della difesa dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 25 ottobre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 7 febbraio 2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F. N. in ordine al reato di cui all’art. 646 cod. pen. confermando le statuizioni civili dell’impugnata sentenza.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv.to S., deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.: omessa valutazione dei rilievi difensivi, illegittimità della motivazione, manifesta illogicità ed apparenza della motivazione, travisamento della prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, secondo l’interpretazione di questa Corte di cassazione la previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013 Rv. 255666 – 01). Il principio secondo il quale il giudice di appello che dichiara la prescrizione deve, ai fini della conferma delle statuizioni civili, compiutamente esaminare i motivi di doglianza, risulta ribadito da altra e più recente pronuncia secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall’imputato sul capo o punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull’impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017 Rv. 270322 – 01).

Ne consegue pertanto affermarsi che nel caso in esame ha errato il giudice di appello che dichiarava la prescrizione e confermava le statuizioni civili:

– nel ritenere quale parametro decisivo a fondamento di tale conferma della non sussistenza di “prova incontrovertibile dell’innocenza dell’imputato”;

– nel motivare sulle plurime doglianze proposte con l’atto di appello facendo riferimento soltanto ad “un concludente quadro probatorio riassunto nella sentenza di primo grado”.

Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile

competente per valore in grado di appello.

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