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Vizio di motivazione apparente: quando si verifica?

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Cass. pen., sez. V, 26/01/2024 (ud. 26/01/2024, dep. 24/04/2024), n. 17175 (Pres. Pezzullo, Rel. Francolini)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando sussiste il vizio di motivazione apparente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Crotone rigettava un’istanza con la quale era stata chiesta la restituzione della complessiva somma di euro 65.979,14, a seguito della revoca (giusta decreto della Corte di appello di Catanzaro del 17 gennaio 2018) della confisca dei beni già disposta dal Tribunale di Crotone all’esito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del medesimo istante.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, e, tra le argomentazioni ivi addotte, si sosteneva come la motivazione del provvedimento impugnato fosse apparente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva l’argomentazione summenzionata meritevole di accoglimento sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l’appunto, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015).

Ebbene, per la Corte di legittimità, dall’esame del provvedimento sottoposto al suo vaglio giudiziale, non era dato comprendere sulla scorta di quali elementi fosse stata disattesa la richiesta difensiva.

I risvolti applicativi

La motivazione apparente, e quindi inesistente, si manifesta quando è completamente separata dalle prove del processo o si basa su argomenti generici, affermazioni apodittiche o proposizioni prive di dimostrazione.

In sostanza, ciò si verifica quando il ragionamento del giudice è fittizio e, quindi, sostanzialmente inesistente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17175 Anno 2024

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI

Data Udienza: 26/01/2024

Data Deposito: 24/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. L. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di CROTONE

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCA TAMPIERI, che ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 18 maggio 2023 il Tribunale di Crotone ha rigettato l’istanza con la quale L. B. ha chiesto la restituzione della complessiva somma di euro 65.979,14, a seguito della revoca (giusta decreto della Corte di appello di Catanzaro del 17 gennaio 2018) della confisca dei beni già disposta dal Tribunale di Crotone all’esito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del medesimo istante.

2. Nell’interesse del B. è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale sono stati dedotti la violazione degli artt. 42, comma 3, e 43, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente. In particolare, il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di restituzione (avente ad oggetto le somme esatte dall’amministratore giudiziario a titolo di canoni di locazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale nonché l’ulteriore giacenza depositata sul conto corrente bancario relativo alla procedura), fondata su quanto esposto nel rendiconto di gestione (approvato dal Tribunale con provvedimento oggetto di separato ricorso per cassazione):

– senza argomentare su quanto rassegnato dalla difesa (segnatamente, in ordine allo stato dei beni già sottoposti a misura e al fatto che l’amministratore giudiziario abbia indicato tra le poste passive importi – impiegati per il pagamento di compensi a professionisti – non imputabili alla gestione e che,

dunque, in ragione della revoca della confisca non potrebbero essere posti a carico del B., peraltro in assenza di documentazione giustificativa

allegata al rendiconto);

– ponendo alla base della decisione pure un dato non risultante in atti (vale a dire assumendo che l’A.N.B.S.C. abbia riscontrato l’impiego per la gestione dei beni delle somme riscosse per i canoni);

– nulla esponendo a proposito della riferita giacenza bancaria.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti, e deve essere accolto.

1. Deve, anzitutto, osservarsi che al presente procedimento non si applica il d.lgs. n. 159 del 2011. Difatti, l’art. 117, comma 1, dello stesso decreto ha espressamente dettato una disciplina transitoria a seguito della sua emanazione, specificando che le disposizioni contenute nel libro I del medesimo corpo normativo (quali quelle richiamate dal ricorrente) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data della sua entrata in vigore, da individuarsi nel giorno 13 ottobre 2011, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti e, segnatamente, per quel che qui più rileva, quelle poste dall’art. 2-octies legge 31 maggio 1965, n. 575 (oltre che dagli artt. 7, decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, conv. con modif. dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e 5, D.M. n. 293 del 1° febbraio 1991; cfr. Sez. 6, n. 51710 del 04/07/2017, omissis, Rv. 271489 – 01; Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014, omissis, Rv. 260644 – 01).

Ebbene, nel caso di specie la confisca è stata disposta con decreto del 27 gennaio 2009 (e, dunque, ovviamente a seguito di una proposta senz’altro precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011).

2. Ancora, si osserva che il provvedimento reso dal Tribunale ha natura decisoria in quanto destinato ad incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, ossia sui diritti della parte cui devono essere devoluti i beni all’esito del procedimento di prevenzione (cfr. Sez. 6, n. 51710/2017,

cit.); dunque, in mancanza della previsione di un rimedio da parte della richiamata disciplina (da applicare nella specie), esso è impugnabile ex art. 111, comma 6, Cost. per violazione di legge.

3. Tanto premesso, è dirimente rilevare che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente e quindi in violazione del disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, la motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, per l’appunto, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, omissis Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, omissis, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, omissis, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, omissis, Rv. 265244).

Nel caso in esame, il Tribunale – dopo aver riportato il tenore della richiesta di restituzione – ha ritenuto che essa non potesse essere accolta sulla scorta di enunciati del tutto assertivi, in particolare affermando che «le somme percepite a titolo di canoni di locazione sono state utilizzate per la gestione

della procedura e all’esito nessuna somma è residuata», richiamando in maniera generica quanto «an rilevato dall’A.N.B.S.C.»; ha soggiunto, in maniera altrettanto assertiva, che nella specie non vi sarebbero somme «non coperte dalle spese di gestione» poiché «all’esito della gestione non possibile

riscontrare alcuna rimanenza»; non ha fatto specifico riferimento alla richiamata giacenza bancaria. In altri termini, non è dato comprendere sulla scorta di quali elementi sia stata disattesa la richiesta difensiva. Il che esime da ogni ulteriore considerazione.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per giudizio al Tribunale di Crotone.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.

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