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Termine per chiedere la rescissione del giudicato: da quando decorre?

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Cass. pen., sez. II, 24/04/2024 (ud. 24/04/2024, dep. 09/05/2024), n. 18186 (Pres. Petruzzellis, Rel. Leopizzi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da quando decorre il termine per chiedere la rescissione del giudicato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile una richiesta di rescissione del giudicato.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta mancanza di documentazione allegata a riprova dell’avvenuta contezza di una condanna ostativa al rilascio del passaporto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen. decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020), fermo restando che il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 9953 del 14/02/2024; Sez. 2, n. 43258 del 19/9/2023; Sez. 7, Ord. n. 42301 del 28/09/2023; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018).

I risvolti applicativi

Il termine di trenta giorni per presentare la richiesta prevista dall’art. 629-bis del codice di procedura penale non decorre dalla conoscenza completa degli atti e della sentenza, ma dal momento in cui il condannato prende conoscenza del procedimento.

Ad ogni modo, è importante che il ricorrente alleghi con precisione gli elementi che dimostrano la tempestività della richiesta rispetto alla sua reale conoscenza del procedimento.

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