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Tempo minimo per depositare memorie al giudice delle indagini preliminari per convalida provvedimento del Questore

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Cass. pen., sez. III, 22/02/2024 (ud. 22/02/2024, dep. 29/02/2024), n. 8814 (Pres. Sarno, Rel. Liberati)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui era chiamata a decidere la Cassazione nel caso di specie, riguardava qual è il termine minimo per il deposito di memorie e deduzioni al giudice per convalida provvedimento questore durante indagini preliminari.

Difatti, a fronte del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona aveva convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona con i quali era stato imposto a taluni tifosi l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della loro squadra, avverso tale ordinanza gli intimati avevano proposto congiuntamente ricorso per Cassazione, mediante il loro legale, che lo aveva affidato a un unico motivo, mediante il quale si denunciava la violazione di disposizioni di legge e la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata, a causa della inosservanza del termine di 48 ore, decorrente dalla notificazione del provvedimento del Questore, stabilito a favore degli intimati per difendersi nel procedimento di convalida, presentando memorie e producendo documenti, essendo intervenuta la convalida prima della scadenza di detto termine, con il conseguente pregiudizio per le prerogative difensive dei sottoposti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il termine – che deve essere concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia – non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013) dato che, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un “contraddittorio cartolare” (ex multis, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007).

Tal che se ne faceva conseguire che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.

L’ordinanza di convalida era, pertanto, annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione dei tre sottoposti, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso visto che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall’art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale (ex multis, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, e Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011).

I risvolti applicativi

Il termine minimo, concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice delle indagini preliminari, competente per la convalida del provvedimento del Questore, non può essere inferiore a 48 ore, il quale, del resto, è già previsto dalla legge come termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida del provvedimento al Giudice per le indagini preliminari.

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