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Sussiste l’obbligo di motivazione per il giudice di secondo grado riguardo alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria?

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Cass. pen., sez. II, 09/04/2024 (ud. 09/04/2024, dep. 18/04/2024), n. 16362 (Pres. Beltrani, Rel. Pardo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se vi sia l’obbligo di motivazione per il giudice di secondo grado riguardo alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno confermava una pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione attenuata.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo, tra le argomentazioni ivi enunciate, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d’appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018).

I risvolti applicativi

Il giudice di secondo grado, affrontando l’appello che richiede la conversione di una breve pena detentiva in pena pecuniaria secondo l’art. 53 della legge n. 689 del 1981[1], deve motivare adeguatamente la sua decisione nel caso in cui decida di non procedere con la conversione.

[1]Ai sensi del quale: “Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater. Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell’articolo 459 del codice di procedura penale. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16362 Anno 2024

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 09/04/2024

Data Deposito: 18/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

… nato a … il …

avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.;

udito il difensore avv.to A. F. in sostituzione dell’avv.to V. che si associa alle conclusioni del P.G. ed insiste nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 22 dicembre 2023, confermava la pronuncia del 21-7-2023 del Tribunale di Salerno che aveva condannato N. S. alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione attenuata.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avv.to V., deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.: violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod.pen., alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria ed alla ritenuta sussistenza della fattispecie di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi aventi ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e la responsabilità per il reato di ricettazione sono infondati.

Ed invero, non si ravvisa alcuna delle violazioni dedotte con l’impugnazione posto che, la natura illecita della merce posta in vendita, veniva correttamente ricavata dall’assenza di qualsiasi documento fiscale o di altro tipo che ne dimostrasse la legale provenienza (vedi p. 3) e che la negazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto veniva giustificata in ragione del danno arrecato all’economia legale da condotte come quella accertata, conclusione, questa, che appare priva del lamentato vizio solo che si abbia riferimento al numero di oggetti contraffatti posti in vendita, cui appunto faceva riferimento il giudice di secondo grado ed ai precedenti penali a carico dell’imputato.

2. Fondata è invece la doglianza in punto omessa valutazione della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; ed invero, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, con il quale era stato segnalato che per la modesta entità dei fatti avrebbe potuto procedersi alla richiesta di conversione, circostanza questa confermata dalla entità della pena inflitta, il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi argomentazione sul punto, incorrendo in evidente difetto assoluto di motivazione su un punto della decisione di primo grado pure impugnato. Al proposito questa Corte di legittimità ha affermato come incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d’appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, Rv. 273932 – 01).

Ne consegue pertanto che l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all’omessa valutazione del motivo sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria che sarà onere del giudizio di rinvio vagliare compiutamente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione del motivo di appello sulla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

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