Cass. pen., sez. V, 20/03/2026 (ud. 20/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22696 (Pres. Catena, Rel. Romano)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se siano deducibili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro parzialmente riformava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., una sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli accusati, ciascuno con un proprio atto di impugnazione.
In particolare, uno di essi deduceva la violazione dell’art. 81 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non sono deducibili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025).
I risvolti applicativi
In caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili con ricorso per Cassazione i vizi relativi alla determinazione della pena che non ne determinino l’illegalità, e ciò in ragione della natura negoziale dell’istituto e della sua funzione deflattiva.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 22696
Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: ROMANO MICHELE
Data Udienza: 20/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. V. G., nato a … il …
2. S. D., nato a … il …
3. L. S., nato a … il …
4. C. A., nato a … il …
5. A. N., nato a … il …
avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Catanzaro
nonché sulla richiesta avanzata da V. G., nato a Napoli il …, di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza;
visti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi e la richiesta di restituzione nel termine;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine e di tutti i ricorsi;
udito il difensore di G. V., Avv. C. G. che ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine e del ricorso;
udito il difensore di D. S., Avv. O. V., anche in sostituzione dell’Avv. B. R., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di S. L., Avv. F. P., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di N. A., Avv. O. V., in sostituzione dell’Avv. P. S., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza dell’1 dicembre 2023 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva affermato la penale responsabilità di:
– N. A. per plurime falsità ideologiche su documenti di accompagnamento semplificati, rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., e operazioni di miscelazione non autorizzate o detenzione di prodotti petroliferi ottenuti da miscelazioni non autorizzate con conseguente sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa, condotte punite dall’art. 40, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504 del 1995, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, omessa dichiarazione IVA e trasferimento fraudolento di valori (i capi B2.1, B2.2, B2.3 – in essi assorbito il capo B20 -, il capo B2.4 – in esso riunito il capo B18 -, i capi B3.1, B3.2 e B3.3, il capo B3.4 – in esso riuniti i capi B3.7 e B3.10 -, i capi B3.9, B3.12, B12 e B13) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– A. C. per plurime falsità ideologiche su documenti di accompagnamento semplificati, rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., e operazioni di miscelazione non autorizzate o detenzione di prodotti petroliferi ottenuti da miscelazioni non autorizzate con conseguente sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa, condotte punite dall’art. 40, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504 del 1995, associazione per delinquere nella veste di promotore ed organizzatore, autoriciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico, falso ideologico in atto pubblico e emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, omessa dichiarazione IVA e trasferimento fraudolento di valori (capi C25, C1, C2, C6, C8, C9, C33, C34, C17 e C22) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– S. L. per plurimi reati di falso ideologico, trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere nella veste di promotore ed organizzatore (capi C22, C1, C22-bis, C22-ter) e ritenuta la continuazione tra i reati lo aveva condannato alla pena di giustizia;
– D. S. per plurimi reati di falso ideologico e trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere nella veste di mero partecipe e autoriciclaggio (capi C22, C1, C21 e C22-bis) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– G. V. per il reato di associazione per delinquere, nella veste di mero partecipe, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo C1).
Gli imputati erano stati anche condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado:
– quanto a N. A. ed A. C., ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti riducendo la pena;
– quanto a S. L., ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena quale aumento in continuazione della pena inflitta con altra sentenza passata in giudicato;
– quanto a D. S., ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ha rideterminato la pena;
– quanto a G. V., ha ridotto la pena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso N. A., a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della violazione di legge e della carenza di motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen., sostenendo che non sussisterebbero gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche A. C., a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 6 CEDU in relazione ai reati ex artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen. ed art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati in fatto al capo C17) e per il reato di cui agli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen. contestato al capo C22) nonostante si trattasse di fatti diversi.
In sintesi, il ricorrente segnala che tali reati sono stati ritenuti contestati in fatto dal Tribunale, mentre vi sarebbe stata una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e, non avendo l’imputato avuto la possibilità di difendersi, anche dell’art. 6 CEDU, posto che già nel noto caso Drassich la Corte EDU aveva affermato che ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto deve essere preceduta da un adeguato contraddittorio onde consentire all’imputato di esercitare il suo diritto di difesa.
Nel caso di specie ciò non era avvenuto.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 81 cod. pen., per non avere la Corte di appello correttamente aumentato la pena per la continuazione con i reati di cui ai capi C17) e C22), sebbene gli stessi dovessero essere ritenuti assorbiti nel capo C25), non avendo essi una loro autonomia.
4. Hanno proposto ricorso S. L. e D. S., a mezzo dei loro difensori, ciascuno con un proprio atto di impugnazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ed articolando un solo motivo con il quale sostengono che la sentenza è affetta da nullità assoluta per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
In particolare, quanto al capo C22), il decreto di citazione a giudizio faceva menzione solo di un reato di intestazione fittizia di quantitativi di carburante, mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente un reato di falso ideologico mai contestato.
Non si tratta di una riqualificazione giuridica del fatto, ma della condanna per un fatto per il quale non è mai stata esercitata l’azione penale.
Nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che il reato sarebbe stato contestato in fatto, mentre invece il Tribunale ha condannato l’imputato per un fatto per il quale non era stata esercitata l’azione penale.
Né può sostenersi che sia stata operata una riqualificazione del fatto, perché trattasi di un fatto completamente differente da quello contestato.
5. G. V. ha personalmente proposto ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di un solo motivo con il quale deduce che la Corte di appello ha omesso di valutare la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
6. Successivamente, in data 27 febbraio 2026, il difensore di G. V., Avv. C. G., ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione una istanza di rimessione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso detta sentenza, evidenziando che il suo assistito aveva proposto ricorso con un atto non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori e come tale destinato ad essere disatteso, mentre egli era stato nominato quale suo difensore di ufficio quando il termine per proporre ricorso era già scaduto, evidenziando altresì che la Corte di appello, nel motivare la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva omesso di dare atto dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza di restituzione nel termine avanzata nell’interesse di G. V. è infondata, atteso che l’imputato era a conoscenza della pronuncia della sentenza e ha proposto tempestiva impugnazione, sebbene non si sia a tal fine avvalso di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, cosicché la mancata proposizione di un ricorso ammissibile dipende da negligenza dell’imputato, che non si è avvalso di un difensore abilitato.
Il ricorso di G. V. è, infatti, inammissibile perché proposto personalmente dal predetto, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
2. Il ricorso di N. A. è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto non spiega perché non sussisterebbero gli elementi costitutivi dei reati che gli sono stati contestati.
3. I ricorsi di D. S. e di S. L. sono infondati.
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, omissis, Rv. 275636 – 01).
I reati di falso ideologico su documenti di accompagnamento semplificati, rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., risultano contestati in fatto nel capo C22) come ha correttamente rilevato il Tribunale, anche se nello stesso capo di imputazione non vengono menzionate le disposizioni incriminatrici.
Non può, quindi, sostenersi che per tali reati non sia stata esercitata l’azione penale e ricorra una nullità assoluta.
Ne consegue che neppure sussiste una ipotesi di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che tali reati di falso ideologico risultano contestati, sia pure in fatto.
Peraltro, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., la riqualificazione del fatto è operazione consentita in qualunque grado del processo.
Infine, anche laddove fosse stato violato tale principio, si sarebbe in presenza di una nullità generale a regime intermedio, sanata perché non eccepita con l’atto di appello e comunque rinunciata con la richiesta di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, omissis, Rv. 269886 – 01).
4. Il ricorso di A. C. è inammissibile.
4.1. Il primo motivo è inammissibile laddove si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dovendo trovare applicazione il principio di diritto poco innanzi richiA..
Avendo il ricorrente optato per il concordato in appello, la questione è preclusa e non può essere riproposta in questa sede.
Peraltro, quanto alla violazione dell’art. 6 CEDU, per avere il Tribunale riqualificato giuridicamente il fatto senza previamente avvisare l’imputato, deve osservarsi che la previa instaurazione del contraddittorio è diretta a stimolare l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato. Avendo quest’ultimo rinunciato a far valere le sue difese, avendo preferito rinunciare al motivo di impugnazione proponendo istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., non può sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è estremamente generico e comunque il ricorrente non può dolersi dell’entità della pena, essendo questa conforme alla sua richiesta.
Non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, omissis, Rv. 289033 – 02).
Solo nel caso in cui sia stata concordata una pena illegale è possibile far valere il vizio.
5. Concludendo, i ricorsi di D. S. e S. L. devono essere rigettati, mentre gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Tutti gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorrenti G. V., A. C. e N. A. anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di S. L. e di D. S., che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di G. V., di A. C. e di N. A., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile l’istanza di rimessione nel termine per proporre ricorso per cassazione, presentata nell’interesse di G. V..
Così deciso il 20/03/2026.





