Cerca
Close this search box.

Quando ricorre il vizio di travisamento della prova?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. VI, 01/02/2024 (ud. 01/02/2024, dep. 30/04/2024), n. 17501 (Pres. Ricciarelli, Rel. Vigna)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre il vizio di travisamento della prova.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava un’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era applicata ad un indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74, d.P.R. 309/90, 416-bis 1, 61-bis cod. pen., con la qualità di partecipe, nonché 73, 80, comma 2, d.P.R. cit. (capi 23 e 26).

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, con specifico riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la previsione del vizio di travisamento della prova, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il “travisamento del fatto” da parte del giudice di merito, ha la funzione di rimediare ad errori commessi da parte di quest’ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell’omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l’errore sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati e abbia comunque un oggetto definito e non opinabile (ex multis, Sez. 5, n. 8188 dei 04/12/2017; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017), fermo restando che il vizio di travisamento della prova vede circoscritta la cognizione dei giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022).

I risvolti applicativi

La previsione del vizio di travisamento della prova serve a correggere errori del giudice di merito nel considerare o ignorare prove nel processo legale, a condizione che gli errori siano chiari e influenzino la decisione, fermo restando però che il giudice di legittimità può solo verificare la corretta rappresentazione delle prove, senza reinterpretarle nel merito.

Leggi anche

Contenuti Correlati