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Quando non si applica l’art. 585, co. 1-bis, c.p.p.?

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Cass. pen., sez. II, 08/03/2024 (ud. 08/03/2024, dep. 04/04/2024), n. 13714 (Pres. Beltrani, Rel. Agostinacchio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 585, co. 1-bis)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava quando non è applicabile l’art. 585, co. 1-bis, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce che i “termini previsti dal comma 1[1] sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

Ma, prima di vedere come la Suprema Corte ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile un appello proposto avverso una sentenza del GIP del Tribunale della medesima città con cui l’imputato era stato condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali, in quanto proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare con contestuale dichiarazione o elezione di domicilio, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, trattandosi di imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza (art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.).

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza o l’erronea applicazione della normativa processuale di riferimento (artt. 156, comma 1 e 4, 157 ter, comma 3, 420, comma 2 ter, 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.), in quanto l’assistito era stato giudicato in presenza, avendo partecipato di persona al processo di primo grado; inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, la presenza dell’imputato doveva ritenersi pacifica sotto un altro profilo, in ragione della rappresentanza in udienza da parte del difensore di fiducia, munito di procura speciale ai fini della richiesta di ammissione ad un procedimento con rito abbreviato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La doglianza summenzionata era stimata fondata.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023).

La richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce, pertanto, per la Corte di legittimità, un caso di presenza ex lege, perché il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l’imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo, fermo restando che siffatto principio, pur essendo stato affermato con riferimento ai termini ad impugnare, sottende, tuttavia, una ratio senz’altro riferibile anche ad altri istituti, quali il mandato ad impugnare, posto che l’esigenza avvertita dal legislatore alla base del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. – volta a limitare le

impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis – non è ravvisabile nei casi di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, in quanto la volontà impugnatoria deve ritenersi prosecuzione del mandato per quel procedimento, sull’esito del quale non sussistono dubbi di conoscenza dato che si desume, in virtù del potere di rappresentanza conferito, che il difensore sia certamente in contatto con il proprio assistito e possa fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole, mediante proposizione dell’impugnazione.

In definitiva, l’ordinanza impugnata era annullata senza rinvio perché emessa sull’erroneo presupposto che l’imputato fosse da considerarsi assente in primo grado e che, quindi, dovesse adempiere alle formalità previste dall’581, comma 1- ter e 1-quater, cod. proc. pen. ai fini della rituale proposizione dell’appello; di conseguenza, gli atti erano trasmessi alla Corte territoriale per lo svolgimento del giudizio di secondo grado.

I risvolti applicativi

L’articolo 585, comma 1-bis del codice di procedura penale, che estende i tempi per l’impugnazione del difensore in caso di imputato giudicato in sua assenza, non si applica quando si tratta di un appello contro una sentenza emessa dopo un processo abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato dato che quest’ultimo è considerato presente in base all’articolo 420, comma 2-ter del codice di procedura penale a causa della scelta del rito, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

[1]Ai sensi del quale: “Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:  a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3”, c.p.p..

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