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Quando l’impugnazione firmata dall’imputato non richiede l’autenticazione?

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Cass. pen., sez. IV, 29/05/2024 (ud. 29/05/2024, dep. 04/07/2024), n. 26302 (Pres. Dovere, Rel. Serrao)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’impugnazione sottoscritta dall’imputato non necessita di autenticazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava un’opposizione formulata ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso un decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con il quale era stata dichiarata inammissibile una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge in relazione agli artt.178, comma 1 lett. c), 123, comma 1, cod. proc. pen. e 38, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (richiamato dall’art.78, comma 2, d.P.R. n. 115/2002), rilevandosi come il provvedimento impugnato, ad avviso dell’impugnante, trascurasse quanto dedotto dall’opponente in relazione al fatto che, essendo il ricorrente detenuto, l’istanza avanzata per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata consegnata al pubblico ufficiale appartenente all’ufficio matricola, che lo aveva identificato secondo atti matricolari.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’impugnazione sottoscritta dall’imputato non necessita di autenticazione qualora sia presentata al Direttore del carcere ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri dall’imputato agli arresti domiciliari poiché tali formalità sono sostitutive ed equipollenti rispetto a quella della presentazione diretta in cancelleria.

I risvolti applicativi

L’impugnazione firmata dall’imputato non necessita di autenticazione se presentata al Direttore del carcere o al Comandante della Stazione dei Carabinieri dagli arresti domiciliari, poiché queste formalità equivalgono alla presentazione diretta in cancelleria.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26302 Anno 2024

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: SERRAO EUGENIA

Data Udienza: 29/05/2024

Data Deposito: 04/07/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. D. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1. Il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione formulata da G. D. ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 25/05/2022 con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal G. in relazione al procedimento … SIUS.

2. Avverso tale provvedimento G. D. a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt.178, comma 1 lett. c), 123, comma 1, cod. proc. pen. e 38, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (richiamato dall’art.78, comma 2, d.P.R. n.115/2002). Il provvedimento impugnato trascura quanto dedotto dall’opponente in relazione al fatto che, essendo il G. detenuto, l’istanza avanzata per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stata consegnata al pubblico ufficiale appartenente all’ufficio matricola, che lo ha identificato secondo atti matricolari.

2.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125, comma 3, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per l’assoluta mancanza di motivazione in merito ai documenti allegati dall’istante per superare la presunzione legale, secondo quanto previsto con sentenza della Corte Cost. n.139 del 2010.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 99, comma 1, d.P.R. n.115/2002 in quanto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha attribuito la competenza a decidere al magistrato di sorveglianza, funzionalmente incompetente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso viene esaminato per primo in quanto inerente a questione preliminare.

Si tratta di motivo infondato. L’art.99 d.P.R. n. 115/2002 prevede il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da proporsi davanti al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è stata proposta regolare opposizione e la relativa decisione è stata adottata da un magistrato delegato dal Presidente del medesimo Tribunale, dunque dall’organo monocratico previsto dalla legge. La competenza funzionale fa riferimento alla divisione del lavoro all’interno di un procedimento tra i magistrati in ragione della funzione che gli stessi svolgono nell’ambito del medesimo procedimento ed è disciplinata dalla legge. Il conferimento di specifiche attribuzioni processuali previste per legge, quali la delega di funzioni presidenziali, attiene invece alla disciplina delle Tabelle degli uffici giudicanti prevista dall’art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n.12, per cui non viola i criteri di riparto della competenza il provvedimento interno con il quale il Presidente del Tribunale abbia delegato ad altro magistrato lo svolgimento di funzioni processuali di sua competenza (Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012 omissis, Rv. 253644 – 01).

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultroneo l’esame del secondo.

G. D. censura il provvedimento impugnato in quanto erroneamente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione da lui proposta sulla base del disposto dell’art. 78 d.P.R. n. 115/2002 che prevede quale indefettibile requisito di ammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio che la sottoscrizione dell’istanza sia autenticata dal difensore ovvero nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000.

2.1. Il Collegio reputa fondata la doglianza, posto che deve ritenersi sufficiente ad attestare la provenienza dell’istanza la circostanza oggettiva che la stessa sia stata depositata presso l’ufficio matricola del carcere di Sassari in cui il G. era ristretto, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 8919 del 02/02/2012, omissis, Rv. 251989 – 01; Sez. 1, n. 7341 del 25/01/2006, omissis, Rv. 233715 – 01) l’impugnazione sottoscritta dall’imputato non necessita di autenticazione qualora sia presentata al Direttore del carcere ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri dall’imputato agli arresti domiciliari poiché tali formalità sono sostitutive ed equipollenti rispetto a quella della presentazione diretta in cancelleria. Tanto più che l’art. 123 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che gli atti depositati dal detenuto alla direzione del carcere sono da considerarsi come avvenuti innanzi all’Autorità giudiziaria destinataria. Nella fattispecie in esame, quindi, il requisito dell’autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal d.P.R. n. 115/2002 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni sono rese.

2.2. Pertanto, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, le formalità di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di soggetto detenuto sono disciplinate non dall’art.78 d.P.R. n. 115 cit. ma dall’art. 93, comma 3, che non solo rinvia all’art.

123 cod. proc. pen. ma impone anche l’immediata trasmissione dell’istanza all’Autorità giudiziaria procedente.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

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