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Quando la latitanza dell’estradando durante il procedimento non impedisce una decisione favorevole all’estradizione?

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Cass. pen., sez. V, 03/07/2024 (ud. 03/07/2024, dep. 25/07/2024), n. 30607 (Pres. De Amicis, Rel. Calvanese)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la latitanza dell’estradando durante il procedimento non impedisce una decisione favorevole all’estradizione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna rigettava una richiesta del Procuratore generale in sede di emissione della misura cautelare custodiale nei confronti di una persona della quale la stessa Corte territoriale aveva disposto la consegna alle autorità giudiziaria rumene, ai sensi della legge n. 69 del 2005.

Ciò posto, avverso questa pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna il quale deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 23 l. n. 99 del 2005.

In particolare, secondo il ricorrente, erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto presupposto della misura cautelare l’individuazione del luogo dove si trovi il consegnando, mentre rilevava solo il pericolo di fuga e l’esigenza di assicurare la traditio in vinculis della persona richiesta, tenuto contro altresì del fatto come, nel caso in esame, tale pericolo si fosse verificato poiché l’estradando si era reso irreperibile, risultando per contro inconferente la sua dichiarazione di trovarsi all’estero.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l’estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (ex multis, Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016), ritenendosi come siffatto principio, unitamente ad altri richiamati nella pronuncia qui commento, debba essere applicato anche per la esecuzione della decisione di consegna.

I risvolti applicativi

La latitanza dell’estradando durante il procedimento non impedisce una decisione favorevole all’estradizione, a meno che non si provi che egli abbia lasciato l’Italia.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 30607 Anno 2024

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 03/07/2024

Data Deposito: 25/07/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna

nel procedimento relativo a

V. L., nato in … il …

avverso la ordinanza del 28/05/2024 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

udito il difensore, avv. A. M., che ha concluso chiedendo che l’ordinanza sia confermata e il ricorso rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta del Procuratore generale in sede di emissione della misura cautelare custodiale nei confronti di L. V., persona della quale con sentenza del 23 febbraio 2024 la stessa Corte aveva disposto la consegna alle

autorità giudiziaria rumene, ai sensi della legge n. 69 del 2005.

Secondo la Corte di appello, la richiesta non poteva trovare accoglimento allo stato risultando il consegnando non più presente sul territorio italiano (dall’informativa della p.g., il datore di lavoro aveva riferito delle intenzioni del V. di tornare in Romania; lo stesso V. interpellato telefonicamente su utenza mobile confermava di essere tornato nel suo paese, per poi rendersi non più rintraccia bile).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 23 I n. 99 del 2005. A seguito della irrevocabilità della sentenza che disponeva la consegna del V., il Ministero della giustizia aveva fissato la data della stessa per il giorno 17 maggio 2024.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto presupposto della misura cautelare l’individuazione del luogo dove si trovi il consegnando, mentre rileva solo il pericolo di fuga e l’esigenza di assicurare la traditio in vinculis della persona richiesta.

Nel caso in esame tale pericolo si è verificato poiché il V. si è reso irreperibile, risultando per contro inconferente la sua dichiarazione di trovarsi all’estero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

2. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, formatasi nella materia estradizionale, ma applicabile, per analogia ex art. 39, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, anche in relazione alla procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, la presenza nel territorio italiano della persona di cui è richiesta l’estradizione costituisce il presupposto della domanda di consegna dello Stato estero, sicché, qualora vi sia certezza che l’estradando se ne è allontanato, la decisione sulla estradabilità non può essere resa e va dichiarato il non luogo a provvedere (Sez. 6, n. 8601 del 08/02/2-022,  Rv. 282912).

Perché il procedimento di consegna risulti privo del suo oggetto tipico è dunque necessaria la certezza che la persona richiesta in consegna si sia allontanata dal territorio italiano.

Non è infatti di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l’estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (ex multis, Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Rv. 267682).

I medesimi principi vanno applicati anche per la esecuzione della decisione di consegna.

Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, la persona richiesta non risulta affatto essere fuoriuscita con certezza dallo Stato italiano (allo stato risultano soltanto dichiarazioni dello stesso interessato), essendosi solo resa irreperibile, sicché, sino a quando non sarà provato che essa non si trovi più nel territorio della Repubblica, va eseguita la disposta consegna.

Tale irreperibilità, viepiù, rende attuale l’interesse dell’Ufficio ricorrente all’applicazione della misura cautelare richiesta alla Corte di appello.

3. Ne consegue pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

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