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Quando, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice di effettiva conoscenza del processo?

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Cass. pen., sez. V, 01/12/2023 (ud. 01/12/2023, dep. 01/02/2024), n. 4608 (Pres. Pezzullo, Rel. Cuoco)

Indice

La questione giuridica

Il tema, affrontato dalla Cassazione nella pronuncia qui in esame, è stato il seguente: Quando, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce indice di effettiva conoscenza del processo?

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione in oggetto, a fronte del fatto che la Corte di Appello di Firenze, nel respingere una richiesta di rescissione del giudicato, escludeva che l’imputato si fosse trovato in una situazione di incolpevole, mancata conoscenza del processo, posto che egli aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia in relazione al quale gli era stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, avverso questo provvedimento il difensore ricorreva per Cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale, per avere la Corte territoriale escluso l’incolpevole, mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, richiamava a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022,).

Orbene, per gli Ermellini, nel caso di specie, le circostanze dedotte in ricorso erano inidonee a dimostrare i presupposti della rescissione, alla luce del carattere fiduciario dell’incarico, la cui natura apparente era stata smentita dalla concreta partecipazione del difensore alla prima udienza, talché la successiva rinuncia al mandato non incideva sulla concreta conoscenza del processo, realizzata attraverso la notifica del decreto di citazione, con traduzione nella lingua spagnola, presso il domicilio eletto, mentre restava irrilevante il colpevole disinteresse manifestato successivamente dall’imputato.

I risvolti applicativi

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Quindi, ove sia fatta siffatta rinuncia o, in sua assenza, sia prodotta codesta allegazione, è possibile chiedere la rescissione del giudicato mentre, in caso contrario, nel caso di nomina di un difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio presso di lui, è sconsigliabile fare questa richiesta.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4608 Anno 2024

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: BIFULCO DANIELA

Data Udienza: 01/12/2023

Data Deposito: 01/02/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. T. I. S. … nato il …

avverso l’ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha respinto la richiesta avanzata da I. S. A. T. di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza del Tribunale di Firenze -definitiva il 28.06.2019- che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di furto. La Corte territoriale ha escluso che l’imputato si fosse trovato in una situazione di incolpevole, mancata conoscenza del processo, posto che egli aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, presso il quale era stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale, per avere la Corte territoriale escluso l’incolpevole, mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, nonostante la natura di mera fictío della nomina fiduciaria del difensore, effettuata tramite un modulo -sottoposto dai Carabinieri all’A.- intitolato “verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini e di elezione di domicilio con nomina di difensore”. All’imputato – straniero, senza fissa dimora e privo di un recapito telefonico- non fu consegnata, peraltro, nessuna traduzione di detto verbale, dal quale non si evinceva neppure il numero del procedimento. Peraltro, la rinuncia del difensore al mandato, intervenuta in occasione della seconda udienza (14 novembre 2016), conferma la difficoltà di garantire la natura dell’incarico fiduciario a così estesa distanza temporale rispetto al fatto contestato (risalente al 2013).

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Giuseppina Casella, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, omissis, Rv. 283019 – 01).

Nel caso di specie, le circostanze dedotte in ricorso sono inidonee a dimostrare i presupposti della rescissione, alla luce del carattere fiduciario dell’incarico, la cui natura apparente è smentita dalla concreta partecipazione del difensore alla prima udienza, talché la successiva rinuncia al mandato non incide sulla concreta conoscenza del processo, realizzata attraverso la notifica del decreto di citazione, con traduzione nella lingua spagnola, presso il domicilio eletto, mentre resta irrilevante il colpevole disinteresse manifestato successivamente dall’imputato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

ammende.

Così deciso in Roma, in data 1/12/2023

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