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Quando il principio del ne bis in idem si applica analogicamente alle ordinanze del giudice dell’esecuzione?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/07/2024), n. 31159 (Pres. Siani, Rel. Toscani)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il principio del ne bis in idem èapplicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva la disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, denunciando erronea applicazione dell’art. 666 cod. proc. pen..

In particolare, la pubblica accusa deduceva la violazione del principio del ne bis in idem.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato.

Nel dettaglio, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il principio del ne bis in idem èapplicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020).

I risvolti applicativi

Il principio del ne bis in idem si applica analogicamente alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nella misura in cui ciò sia necessario per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31159 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 29/03/2024

Data Deposito: 30/07/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIA

nel procedimento a carico di:

C. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai fatti giudicati con tre separate sentenze pronunciate nei confronti di C. A. e, segnatamente:

1) sentenza del Tribunale di Foggia, in data 24 ottobre 2018, irrevocabile il 9 febbraio 2019, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 648 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in Foggia il 16 marzo 2016;

2) sentenza del Tribunale di Foggia, in data 13 dicembre 2018, irrevocabile il 30 aprile 2029, di condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in Carapelle il 4 luglio 2015;

3) sentenza del Tribunale di Foggia, in data 17 gennaio 2019, irrevocabile il di condanna per il reato di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., commesso in Carapelle il 26 maggio 2016.

Per l’effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in due anni, undici mesi di reclusione ed euro 791,00 di multa.

2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, denunciando erronea applicazione dell’art. 666 cod. proc. pen.

Deduce la violazione del principio del ne bis in idem, giacché i reati giudicati con le citate sentenze erano già stati oggetto di disamina da parte del Giudice dell’esecuzione che con ordinanza emessa in data 22 giugno 2021, divenuta definitiva il 3 dicembre 2021, aveva rigettato l’istanza di applicazione dell’istituto della continuazione a fronte di un’istanza identica per contenuti e per elementi di fatto posti a suo fondamento.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta in data 29 febbraio 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento, opera anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice

dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi (così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, omissis, Rv. 265234; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, omissis, Rv. 242533; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, omissis, Rv. 242750).

Il principio del ne bis in idem è, invero, applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione nei casi in cui esso costituisca l’unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, omissis, Rv. 280033).

Detta preclusione processuale, rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (cfr. Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, omissis, Rv. 273650).

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, dunque, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269841; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, omissis, Rv. 256406; Sez. 3, n. 6051, del 27/09/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268834).

2. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente: le sentenze oggetto della nuova istanza erano già state fatte oggetto di provvedimento di rigetto in data 22 giugno 2021, divenuto esecutiva in data 3 dicembre 2021 e l’istanza introduttiva dell’ulteriore incidente di esecuzione non allega alcun novum nel senso appena indicato.

Il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, rilevare l’inammissibilità dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente ad oggetto reati rispetto ai quali era stata già negata l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.

3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per l’ulteriore corso.

P. Q . M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso il 29 marzo 2024

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