Cerca
Close this search box.

Quando è possibile integrare le decisioni di primo e secondo grado?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. V, 24/01/2024 (ud. 24/01/2024, dep. 04/04/2024), n. 13773 (Pres. Zaza, Rel. Morosini)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è possibile procedere all’integrazione delle decisioni di primo e secondo grado.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una pronuncia di condanna di primo grado, dichiarava estinto il reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando però le statuizioni civili a carico dell’imputato.

Ciò posto, avverso la decisione emessa dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo sul capo relativo alla conferma delle statuizioni civili.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità reputava il ricorso suesposto fondato.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio, reputando la motivazione addotta nel provvedimento impugnato apparente e, segnatamente, una motivazione apodittica, tanto da configurare, per la Corte di legittimità, un caso di radicale mancanza di argomentazione, dando luogo a nullità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen..

Difatti, una volta fattosi presente che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016), i giudici di legittimità ordinaria notavano che, se è vero che in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013) è, tuttavia, necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall’appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013).

«Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con í motivi di appello, esprimendo una specifisa valutazione sugli stessi, propria del giudice dell’impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all’evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016).

Ebbene, per i giudici di piazza Cavour, l’impianto argomentativo della sentenza di appello non rispondeva ai criteri sopra tracciati, perché non forniva alcuna reale risposta alle specifiche questioni sollevate con i motivi di gravame che attingevano i punti decisivi.

Tal che se ne faceva conseguire come la sentenza impugnata dovesse essere annullata limitatamente agli effetti civili (agli effetti penali rimaneva ferma la declaratoria di prescrizione), con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

I risvolti applicativi

L’integrazione delle decisioni di primo e secondo grado è possibile solo quando entrambe le sentenze sono motivate con criteri omogenei e un apparato logico uniforme.

Tuttavia, affinché avvenga un’effettiva integrazione, la sentenza di secondo grado deve esaminare le obiezioni presentate in appello, anche se seguendo linee guida simili a quelle del giudice di primo grado, evidenziando una coerenza nell’analisi e nella valutazione degli elementi chiave della decisione.

In altre parole, la sentenza di secondo grado deve confrontarsi con i motivi di appello, esprimendo una valutazione specifica su di essi, il che non avviene se si fa riferimento esclusivamente alla sentenza di primo grado per valutare la fondatezza delle argomentazioni difensive.

Leggi anche

Contenuti Correlati