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Quando è permessa la correzione di errore materiale?

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Cass. pen., sez. I, 26/03/2024 (ud. 26/03/2024, dep. 27/06/2024), n. 25493 (Pres. Boni, Rel. Santalucia)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è consentita la procedura di correzione di errore materiale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un’istanza di correzione dell’errore materiale.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione, deducendo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione” (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017).

I risvolti applicativi

La correzione di errori materiali è permessa solo quando si tratta di risolvere una discrepanza tra l’espressione formale di una decisione e il suo vero contenuto, mentre non è consentita se comporta la sostituzione o la modifica sostanziale della decisione stessa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25493 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udienza: 26/03/2024

Data Deposito: 27/06/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità della istanza, proposta nell’interesse di G. C., di correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza emessa il 15 settembre 2022, di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili. In quella ordinanza si è computata la recidiva – già tenuta presente dal giudice della cognizione che ha irrogato la pena per il reato più grave – anche per la determinazione dell’aumento per il reato satellite.

La Corte di appello ha però rilevato che il calcolo della pena non può essere considerato un errore materiale, perché la sua correzione implica una rivalutazione della pena. Per rimediare a quell’errore si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G. C., che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La richiesta correzione non comporta una rivalutazione della pena tanto da implicare nuove valutazioni discrezionali su punti controversi. La recidiva è stata conteggiata due volte e questo ha dato luogo ad un mero errore di computo, la cui eliminazione non richiede una rivalutazione nel merito delle componenti della pena.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio previa qualificazione della istanza di correzione dell’errore materiale in ricorso per cassazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha ben statuito negando ingresso alla procedura di correzione dell’errore materiale sulla premessa che l’invocata correzione avrebbe modificato il contenuto essenziale del provvedimento. Il mutamento del quantum di pena risultante dall’applicazione della continuazione non può risolversi negli angusti spazi dell’errore materiale emendabile. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione” – Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -.

3. La richiesta di correzione di errore materiale potrebbe essere convertita in ricorso, come sollecitato dal Procuratore generale, ma perché ciò sia possibile occorre che si rispettino i requisiti formali e sostanziali propri dello strumento di impugnazione. Come statuito da Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 “la conversione in ricorso per cassazione dell’istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della

conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame”. Occorre allora prendere atto che il ricorso in astratto valutabile all’esito della conversione sarebbe da considerarsi tardivo per avvenuto decorso del termine perentorio di impugnazione. Il rilievo è dunque d’ostacolo alla praticabilità del rimedio della conversione.

4. Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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