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Quando è ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis, cod. proc. pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato

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Cass. pen., sez. V, 20/07/2023 (ud. 20/07/2023, dep. 15/11/2023), n. 46152 (Pres. Scarlini, Rel. Guardiano)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis)

Indice

La questione giuridica

Come già delineato nel titolo del presente articolo, la questione giuridica, su cui la Corte di Cassazione era chiamata a decidere con la pronuncia qui in commento, riguardava se è ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis, cod. proc. pen. concernente la mancata dichiarazione della prescrizione del reato.

Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 625-bis, co. 1, cod. proc. pen. dispone che è “ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione”, il problema, che la Suprema Corte era tenuta ad affrontare nella fattispecie in esame, riguardava per l’appunto se siffatta causa estintiva del reato possa essere riconosciuta tramite siffatta impugnazione straordinaria.

Difatti, venendo ad esaminare il procedimento in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in esame, dopo che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva rigettato un ricorso presentato avverso una sentenza con cui la Corte di Appello di Perugia, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., a sua volta, aveva confermato la sentenza di condanna di una persona accusata di avere commesso il delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” per occultamento delle scritture contabili, pur riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti dell’imputato, in relazione a tale decisione il condannato proponeva ricorso straordinario per errore materiale o dì fatto ex art. 625 bis c.p.p., lamentandosi per l’appunto per l’omessa rilevazione, da parte del giudice di legittimità, dell’intervenuta estinzione del reato in addebito.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Cassazione forniva al quesito suesposto una risposta, sì positiva, ma solo a date condizioni.

Difatti, nella decisione in esame, gli Ermellini rilevavano come da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità sia attestata sul (reputato) condivisibile principio secondo cui è ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis, c.p.p., riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell’errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014; Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015).

Orbene, in applicazione di tali principi si è, pertanto, ritenuto deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., l’omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013), deducendosi al contempo come codesti principi siano stati ribaditi in un più recente e condivisibile arresto in cui si è sottolineato come l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625 — bis, c.p.p., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (cfr. Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020).

Invece, sempre ad avviso del Supremo Consesso, risulta essere inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per Cassazione, presentato ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., con cui si deduca l’omesso rilievo “ex officio” da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato; cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021).

Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, gli Ermellini consideravano il ricorso proposto fondato poiché il ricorrente, anche attraverso le necessarie allegazioni documentali, compendiate in otto produzioni, aveva fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, dimostrando, alla luce di tale sequenza, l’intervenuta perenzione del termine di legge.

Di conseguenza, per i giudici di piazza Cavour, a fronte di ciò, il giudice di legittimità, che aveva rigettato e non dichiarato inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione, che, nel caso in esame, non richiedeva alcuna attività valutativa, laddove dalla motivazione si evinceva con assoluta immediatezza come il tema fosse rimasto del tutto estraneo al perimetro cognitivo della Corte di legittimità dato che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di Cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 01/12/2010, n. 1550; Sez. U 27/02/2002, n. 17179; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014; Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023,), purché non si sia in presenza di un ricorso inammissibile, posto che l’art. 129, c.p.p., non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015).

Ciò posto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la sentenza impugnata era, pertanto, revocata, disponendosi, al tempo stesso, l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Perugia per essere il reato estinto per prescrizione.

I risvolti applicativi

E’ si possibile dedurre, in un ricorso straordinario per Cassazione, riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, ma solo a date condizioni.

Occorre infatti che il rilievo dell’errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo, essendo per contro necessario che il ricorrente prospetti la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante, e ciò deve avvenire attraverso una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale atta a dimostrare l’intervenuta maturazione di questa causa estintiva del reato nei termini di legge.

Soltanto in questo modo, quindi, è possibile ottenere l’accoglimento di un ricorso straordinario per Cassazione con cui si deduca una doglianza di questo genere.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 46152 Anno 2023

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 20/07/2023

Data Deposito: 15/11/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. V. nato a … il …

avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore

L’avvocato B. S. insiste per l’accoglimento del ricorso.

L’avvocato B. A. insiste per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 16.2.2023, n. 19148, R.G.N. 30007/2022, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato nell’interesse di T. V. avverso la sentenza con cui la corte di appello di Perugia, in data 23.11.2021, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., aveva confermato la sentenza di condanna del T. per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” per occultamento delle scritture contabili, pur riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate nei confronti dell’imputato.

2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o dì fatto ex art. 625 bis c.p.p., il T., lamentando l’omessa rilevazione, da parte del giudice di legittimità, dell’intervenuta estinzione del reato in addebito, in conseguenza del compiuto decorso del relativo termine massimo di prescrizione, intervenuto dopo la decisione della corte di appello di Perugia e prima della pronuncia della sentenza oggetto di ricorso ex art. 625 bis, c.p.p., con conseguente operatività immediata della causa di estinzione del reato, rilevabile anche di ufficio nella presente sede, senza necessità di svolgere accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito.

3. Con requisitoria scritta del 28.6.2023, da valere come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la trattazione del ricorso in forma orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Andrea Venegoni, chiede che il ricorso venga accolto.

Con memoria del 4.7.2023, l’avv. S. B., difensore di fiducia del T., insiste per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

5. Come è noto l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193).

Con particolare riferimento al tema sollevato dal ricorrente, si osserva che da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità è attestata sul condivisibile principio, secondo cui, è ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis, c.p.p., riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell’errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012, Rv. 253382; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014, Rv. 262028; Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Rv. 263646).

In applicazione di tali principi si è, pertanto, ritenuto deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., l’omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Rv. 257856).

Principi ribaditi in un più recente e condivisibile arresto, in cui si è sottolineato come l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625 — bis, c.p.p., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (cfr. Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv.

279065).

Risultando, per converso, inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell’art. 625-bis, c.p.p., con cui si deduca l’omesso rilievo “ex officio” da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato; cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, Rv. 280735).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi la sussistenza di un errore di fatto nella decisione della Prima Sezione Penale di questa Corte di cassazione, nei termini denunciati dal ricorrente, errore che va emendato.

Al riguardo si osserva che, come evidenziato dal difensore il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede, pari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, c.p., quindi tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, ad anni dodici e mesi sei, era già perento all’atto della decisione resa dal giudice di legittimità.

Ciò in quanto, dovendosi pacificamente fissare alla data di dichiarazione del fallimento, intervenuta il 30.12.2009, il momento di consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, alla data del 16.2.2023, in cui venne pronunciata la sentenza oggetto di ricorso straordinario, il suddetto termine era di certo perento, pur volendo conteggiare, in assenza di ulteriori cause di sospensione del relativo decorso, la sospensione disposta per un periodo di sette giorni per il rinvio dell’udienza preliminare, e quella di sessantaquattro giorni per l’emergenza da Covid-19, sospensioni che, comunque, non consentono di fissare il compiuto decorso del termine di prescrizione nella sua estensione massima, in una data successiva al 10.09.2022.

Sul punto va sottolineato come il ricorrente, anche attraverso le necessarie allegazioni documentali, compendiate in otto produzioni, abbia fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, dimostrando, alla luce di tale sequenza, l’intervenuta perenzione del termine di legge.

Se ciò è vero, come è vero, il giudice di legittimità, che, giova evidenziare, ha rigettato e non dichiarato inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione, che, nel caso in esame, non richiedeva alcuna attività valutativa, laddove dalla motivazione si evince con assoluta immediatezza come il tema sia rimasto del tutto estraneo al perimetro cognitivo della Corte.

Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, P.v. 249428; Sez. U 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761; Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Rv. 284084), purché non si sia in presenza di un ricorso inammissibile, posto che l’art. 129, c.p.p., non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818).

6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di ricorso straordinario va, pertanto, revocata, disponendosi, al tempo stesso, l’annullamento senza rinvio della sentenza della corte di appello di Perugia del 23 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Revocata la sentenza di questa Corte n. 19148 del 16 febbraio 2023 pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 23 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 20.7.2023.

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