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Impugnabilità delle sentenze confermanti l’estinzione per prescrizione: lo può fare la parte civile?

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Cass. pen., sez. II, 31/01/2024 (ud. 31/01/2024, dep. 22/02/2024), n. 7989 (Pres. Verga, Rel. Meesini D’Agostino)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, che la Cassazione ha affrontato in via preliminare nella decisione in esame, riguarda se sia possibile che la parte civile possa impugnare le sentenze di primo grado e di appello che confermano l’estinzione del reato per prescrizione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Orbene, la Cassazione ha affrontato la suddetta questione in termini positivi.

Difatti, una volta fatto presente che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente l’interesse della parte civile a impugnare la decisione assolutoria pronunciata con detta formula, in quanto le limitazioni alla efficacia del giudicato previste dall’art. 652 cod. proc. pen. non incidono sulla estensione del diritto all’impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall’art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare ab initio l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019; da ultimo v. Sez. 2, n. 695 del 28/11/2023), gli Ermellini hanno ritenuto di doverla recepire, postulando, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019), che, nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l’impugnazione della parte civile che lamenti l’erronea applicazione della prescrizione, evidenziandosi al contempo come la sentenza de qua abbia ribadito il principio, già affermato in altra precedente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008), secondo il quale il danneggiato, avendo con la costituzione di parte civile inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno, ha «interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto», cosicché non gli si può negare l’interesse a impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi di efficacia preclusiva.

I risvolti applicativi

La parte civile può impugnare sia la sentenza di primo grado, che quella di appello che confermino l’estinzione del reato per prescrizione, se ritiene che la prescrizione sia stata erroneamente applicata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 7989 Anno 2024

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Data Udienza: 31/01/2024

Data Deposito: 22/02/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F. W. N. nato negli … il …,

quale legale rappresentante della … inc.

parte civile nel procedimento c/ S. G. nato a …

avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile ricorrente avv. D. J., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2020 il Tribunale di Milano, ad esito del giudizio abbreviato condizionato, condannava G. S. alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, avendolo ritenuto colpevole di avere ricevuto e posto in commercio un’opera pittorica apparentemente

proveniente dall’artista J. A., in realtà contraffatta.

In riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2021, assolveva l’imputato con la formula “il fatto non costituisce reato”, ritenendo insussistente il dolo del delitto contestato, poiché molteplici circostanze consentivano di escludere che G. S. fosse

consapevole della non autenticità dell’opera.

2. Ha proposto ricorso la parte civile … inc., in persona del suo direttore e legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza, ai soli effetti della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 576 del codice di rito, in ragione dei motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo dei sette motivi di ricorso la ricorrente ha lamentato la inosservanza dell’art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 228: la Corte territoriale ha proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 603

cod. proc. pen., assumendo elementi determinanti ai fini della decisione, desunti dalla consulenza tecnica dell’imputato allegata all’atto di appello, celebrando l’unica udienza in forma “cartolare” senza l’intervento delle parti.

Con gli altri motivi la ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale sotto vari profili: per la mancata redazione del verbale dell’udienza tenutasi nel giudizio di secondo grado, per l’omessa considerazione delle argomentazioni e conclusioni della parte civile, per il mancato rilievo della specificità dell’appello proposto dall’imputato, per la mancanza dei presupposti per disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e in ogni caso per il mancato esame delle prove contrarie richieste dalla parte civile, per la ritenuta insussistenza del dolo.

3. Con ordinanza del 3 febbraio 2023, la Seconda Sezione, ritenuto il ricorso della parte civile non inammissibile, rimetteva gli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione per la prosecuzione del giudizio avanti la sezione civile competente, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il processo è tornato a questa Sezione a seguito del principio enunciato nella sentenza n. 38481 emessa dalle Sezioni Unite il 25 maggio 2023, secondo il quale la citata norma si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia

intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022.

4. La difesa di G. S. ha depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso alla luce della correttezza della decisione impugnata là dove ha escluso la sussistenza del dolo in capo all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente va riconosciuto l’interesse della parte civile all’impugnazione, nonostante G. S. sia stato assolto per la ritenuta assenza di dolo con la formula “il fatto non costituisce reato”, ad esito di un accertamento che non avrebbe efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente l’interesse della parte civile a impugnare la decisione assolutoria pronunciata con detta formula, in quanto le limitazioni alla efficacia del giudicato previste dall’art. 652 cod. proc. pen. non incidono sulla estensione del diritto all’impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall’art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare ab initio l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, omissis, Rv. 281016-01; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, omissis, Rv. 280182-02; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020 omissis, Rv. 278519-01; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278643-01; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, omissis, Rv. 276640-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 695 del 28/11/2023, dep. 2024, omissis, non mass.).

Il Collegio condivide questo orientamento, aderente anche ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza omissis (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953-01), con la quale si è statuito che, nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l’impugnazione della parte civile che lamenti l’erronea applicazione della prescrizione. La sentenza ha ribadito il principio già affermato in altra precedente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, omissis, Rv. 240815, non mass. sul punto), secondo il quale il danneggiato, avendo con la costituzione di parte civile inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno, ha «interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto», cosicché non gli si può negare l’interesse a impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi di efficacia preclusiva.

3. La sentenza qui impugnata ha dato atto che la difesa di G. S., con il primo motivo di gravame, aveva preliminarmente chiesto “la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per l’escussione del consulente tecnico e per l’acquisizione della consulenza tecnica redatta al fine di stabilire non tanto l’autenticità dell’opera, bensì la sua storicità e, dunque, l’impossibilità per l’imputato di riconoscerne con certezza la falsità”.

La Corte territoriale non ha proceduto formalmente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ma ha comunque valutato la consulenza tecnica allegata all’atto di appello, ritenendola decisiva in relazione a “tre aspetti di primario rilievo” al fine di escludere “che l’imputato avesse avuto consapevolezza della presunta illecita provenienza del bene”.

Nella sostanza la Corte di merito ha valutato l’elaborato del consulente dell’imputato alla stregua di un documento, acquisibile – questo ultimo – nel giudizio di appello senza la necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, essendo sufficiente, in questo caso, che sia assicurato il contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, omissis, Rv. 231676-01; Sez. 3, n. 34949 del 3/11/2020, S., Rv. 280504-01; Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, omissis, Rv. 268848-01; in relazione al giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale

pandemica, si è espressa nel medesimo senso Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, omissis, Rv. 283790).

Tuttavia, la consulenza di parte, nel caso di specie svolta al di fuori dei casi di perizia (e quindi soggetta alla disciplina prevista dall’art. 233 cod. proc. pen., secondo la quale i consulenti tecnici nominati dalle parti «possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121»), costituisce un mezzo di prova, al pari della perizia, che il codice di rito ben distingue dalla prova documentale.

Detta consulenza, dunque, non avrebbe potuto trovare ingresso in assenza della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. (richiesta, peraltro, dalla difesa dell’imputato), tanto più che il processo è stato celebrato con rito abbreviato.

L’acquisizione e l’utilizzo, addirittura in termini di decisività, della consulenza allegata all’atto di appello hanno comportato, di fatto, che a detta rinnovazione, pur in assenza di un provvedimento formale, la Corte territoriale abbia proceduto, peraltro obliterando del tutto le deduzioni e richieste tempestivamente proposte nelle conclusioni della parte civile, delle quali neppure si è dato atto in sentenza, a differenza di quelle delle altre parti (circostanza anch’essa con fondamento censurata con il terzo motivo di ricorso).

Così operando, però, la Corte di appello, anche a prescindere dagli altri profili di nullità lamentati dalla ricorrente, logicamente successivi, ha violato il disposto dell’art. 23 -bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo il quale a decorrere «dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 [termine prorogato – per quanto qui rileva – al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126], fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire».

Pur essendosi di fatto disposta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudizio di appello è stato celebrato con trattazione cartolare.

4. Pertanto, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata ai fini dell’accertamento della responsabilità civile, fermi restando gli effetti penali, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti, per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

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