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Obbligo di motivazione del giudice per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

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Cass. pen., sez. III, 27/10/2023 (ud. 27/10/2023, dep. 07/02/2024), n. 5485 (Pres. Gentili, Rel. Zunica)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 24-bis)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 24-bis, co. 1, cod. proc. pen. dispone che, prima “della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione” (primo periodo) ed entro “il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2”, cod. proc. pen. (secondo periodo), con la decisione in esame, la Suprema Corte affronta la tematica in merito al se il giudice di merito, ove disponga siffatto rinvio, sia tenuto a motivare.

Orbene, prima di vedere come gli Ermellini hanno affrontato la suddetta questione, corre l’obbligo di evidenziare prima di tutto che nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in commento, il G.U.P. del Tribunale di Firenze, nell’ambito di un procedimento penale in tema di reati tributari contestati a una pluralità di imputati, rimetteva alla Corte di Cassazione la decisione della questione di competenza per territorio sollevata con tre diverse eccezioni dai difensori degli indagati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il rinvio suddetto inammissibile perché non motivato.

Per i giudici di piazza Cavour, invero, come già affermato sempre in sede di legittimità in altre occasioni (cfr. Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, e Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023), in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” ètenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

In particolare, si evidenziava a tal proposito che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, fermo restando che, a differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida in particolare la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto; d’altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen..

Ad ogni modo, applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, e Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007), deve semmai ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questi, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen..

Tal che se ne faceva conseguire che il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, indipendentemente dalla fondatezza o meno, sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto.

Per la Corte di legittimità, dunque, il tenore letterale della norma non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso.

In tutti gli altri casi, e segnatamente nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa.

In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza.

Ciò posto, è pertanto necessario che la decisione del giudice sia affidata a un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione, rientrando in tal modo nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione il rigetto dell’eccezione, ove ne reputi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, fermo restando che, se è vero che la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”, è altrettanto evidente però che si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.

Siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente puo”, non deve, rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte.

I risvolti applicativi

L’art. 24-bis del codice di procedura penale introduce il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la competenza territoriale.

Il giudice, sia che riceva una questione, che intenda sollevare d’ufficio, deve motivare la decisione di rinvio, dimostrando la non manifesta infondatezza della questione stessa.

Se reputa infondata l’eccezione sollevata dalla parte, può rigettarla senza ricorrere al rinvio pregiudiziale, pur motivando la decisione come previsto dall’art. 125 del codice di procedura penale. Se opta per il rinvio, deve spiegare le ragioni di questa scelta e posizionarsi sull’eccezione sollevata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5485 Anno 2024

Presidente: G. A.

Relatore: Z. F.

Data Udienza: 27/10/2023

Data Deposito: 7/02/2024

SENTENZA

Sul rinvio pregiudiziale proposto dal

G.V.P. del Tribunale di Firenze con ordinanza del 11-05-2023, nel procedimento a

carico di:

M. S., nato a … il …;

C. C., nata a … il …;

P. M., nato a … il …;

A. F., nato a … il …;

C. G., nato a … il …;

B. L., nato a … il …;

B. R., nato a … il …;

M. W., nato a … il …;

L. A., nato a … il …;

S. L., nata a … il …;

S. A., nata a … il …;

G. P. A., nato a … il …;

L. I. D., nato a …. il …;

visti gli atti e il provvedimento con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze;

udito l’avvocato Palma Seminara, che, nell’interesse dell’imputato L., ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.

udito l’avvocato A. S., che, nell’interesse degli imputati P. e B., anche quale sostituto processuale dell’avvocato G. S.,

difensore di P., ha insistito per la declaratoria di incompetenza territoriale;

udito l’avvocato F. B., che, quale sostituto processuale dell’avvocato L. Z., difensore di fiducia di M., nonché dell’avvocato C. B., difensore di fiducia della C., si associava alle richieste dell’avvocato S., mentre, quale sostituto processuale dell’avvocato M. F., difensore di fiducia degli imputati B. e M., ha concluso per la restituzione degli atti alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze;

udito l’avvocato B. M., che, nell’interesse degli imputati B., S., S., G. e L., ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. dell’11 maggio 2023, il G.U.P. del Tribunale di Firenze, nell’ambito del procedimento penale in tema di reati tributari contestati a una pluralità di imputati, ha rimesso alla Corte di cassazione la decisione della questione di competenza per territorio sollevata con tre diverse eccezioni dai difensori degli indagati all’udienza preliminare del 27 aprile 2023. Ha evidenziato il G.U.P. che “con due diverse eccezioni i difensori hanno dedotto la incompetenza di questo Ufficio dovendo essere individuato come competente il Tribunale di Forlì, ove è pendente un processo per reati connessi a taluni di quelli per cui si procede, ovvero il Tribunale di Reggio Emilia,

ove è pendente un processo per reati connessi a taluno dei reati per i quali si procede”, mentre “una terza questione attiene alla competenza del Tribunale di Roma in relazione al domicilio fiscale della società I. s.r.l.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza territoriale sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Firenze è inammissibile perché non motivato.

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover dare seguito alla recente affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114, Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 e Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720), con cui è stato chiarito che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” ètenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

Si è in tal senso evidenziato che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida in

particolare la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto; d’altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Rv. 254189 e Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Rv. 236368), deve semmai ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questi, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. Ne consegue che il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, indipendentemente dalla fondatezza o meno, sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto.

Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri casi, e segnatamente nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa. In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza.

A ciò deve aggiungersi che la relazione finale della “Commissione Lattanzi” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione dell’eccezione.

È pertanto necessario che la decisione del giudice sia affidata a un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione, rientrando in tal modo nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione il rigetto dell’eccezione, ove ne reputi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Ora, è vero che la norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza”, ma è altrettanto evidente che si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.

Siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente puo”, non deve, rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte.

Del resto, la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa in seguito determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. Del resto, tale provvedimento non “blocca” il processo, né determina il rischio dell’inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Il giudice che non si ritiene incompetente, perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è peraltro insita nella rimessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori”. Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe in tale prospettiva di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare “al buio” la questione dì competenza, senza la mediazione provvedimentale dell’atto di rimessione.

2. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, deve ritenersi che il rinvio pregiudiziale azionato dal G.U.P. non sia ammissibile.

Ed invero il giudice si è limitato a dare atto delle eccezioni difensive di incompetenza territoriale, senza spiegarne il fondamento giuridico e soprattutto senza prendere alcuna posizione rispetto alle stesse, così di fatto delegando “al buio” la decisione sulla competenza alla Corte di cassazione, previa trasmissione delle memorie difensive e di un’annotazione della Guardia di Finanza, di cui non è stata peraltro adeguatamente illustrata la pertinenza ai fini del decidere.

Non possono ritenersi dunque rispettate le condizioni imposte per il rinvio pregiudiziale, occorrendo a tal fine una compiuta esposizione non solo delle deduzioni delle parti, ma anche delle relative valutazioni dell’organo giudicante rispetto a ciascuna delle tre diverse eccezioni di incompetenza sollevate.

3. Ne consegue che, in sintonia con le considerazioni e con le conclusioni del Procuratore generale, la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dal G.U.P. del Tribunale di Firenze deve essere dichiarata inammissibile, da ciò conseguendo la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, Ufficio G.I.P.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. disposto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 11 maggio 2023.

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, Sezione Giudici per le indagini preliminari.

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