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Nella richiesta di rescissione del giudicato, cosa si deve allegare?

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Cass. pen., sez. V, 23/01/2024 (ud. 23/01/2024, dep. 24/04/2024), n. 17171 (Pres. Scarlini, Rel. Cirillo)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa si deve allegare nella richiesta di rescissione del giudicato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile un’istanza con la quale era stata chiesta la rescissione del giudicato, in relazione ad una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale il richiedente era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di erronea applicazione della legge penale.

In particolare, secondo il ricorrente, era censurabile la decisione della Corte territoriale, essendo basata sul presupposto che sarebbe stato onere dell’istante provare la data di avvenuta conoscenza della sentenza di condanna dato che si sarebbe dovuto all’opposto affermare il seguente principio: «in mancanza di qualsivoglia indizio sulla conoscenza in data in anteriore, in capo al condannato, della sentenza di condanna a suo carico, il dies a quo per l’instaurazione del processo di revisione deve essere considerato quello dichiarato dall’interessato o, in alternativa, la prima data certa dimostrata di conoscenza della sentenza».

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento» (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018).

Per gli Ermellini, invero, è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo valere la mera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo.

Per la Corte di legittimità, sul condannato grava dunque, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo, visto che, escludendo in capo all’istante un simile dovere di allegazione, si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.

Invece, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, nel caso in esame, l’istante non aveva allegato alcun elemento di carattere oggettivo, sulla base del quale potere verificare la tempestività dell’istanza, se non il generico riferimento a una presunta interlocuzione intervenuta tra il pubblico ministero e il suo avvocato, nell’ambito di un altro procedimento non meglio identificato.

I risvolti applicativi       

Nella richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente deve allegare rigorosamente prove che dimostrino la tempestività della domanda rispetto alla sua effettiva conoscenza del procedimento.

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