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Nel riesame delle misure cautelari reali, il ricorrente deve presentare l’atto impugnato o copie correlate?

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Cass. pen., sez. II, 14/02/2024 (ud. 14/02/2024, dep. 07/02/2024), n. 9844 (Pres. Petruzzellis, Rel. De Santis)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui era chiamata a decidere la Cassazione nel caso di specie, riguardava se, nel riesame delle misure cautelari reali, il ricorrente sia tenuto a presentare l’atto impugnato o copie correlate.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione in esame, a fronte del fatto che il Tribunale di Fermo aveva rigettato un’istanza di riesame avverso un decreto del Gip che, a sua volta, aveva disposto il sequestro preventivo di merce recante un marchio di moda contraffatto, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione avverso questo provvedimento, deducendo violazione degli artt. 161. 162 cod. proc. pen. nonché dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata; illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, egli stesso, durante l’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, aveva cambiato il proprio domicilio, dichiarandolo alla polizia giudiziaria, e questa modifica era stata registrata nel verbale trasmesso al Tribunale del riesame dal Pubblico Ministero, senza che il ricorrente avesse l’obbligo di comunicarlo direttamente all’ufficio.

Pur tuttavia, nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica dell’udienza camerale presso il domicilio precedente, ignorando l’importanza del nuovo domicilio dichiarato successivamente e tale decisione, per la difesa, aveva posto ingiustamente sull’impugnate la responsabilità di non avere comunicato un cambiamento di domicilio non richiesto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari (in fattispecie concernente l’omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021; in termini, Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001) visto che, considerata la rilevanza dell’atto di esecuzione del provvedimento che aveva imposto il vincolo, anche ai fini della verifica circa la tempestività dell’impugnazione ex art. 324, comma 1, cod. proc. pen., la mancata trasmissione dell’atto, contenente nuova dichiarazione di domicilio, da parte del P.m., non può ridondare a carico del ricorrente.

Infatti, ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. i verbali relativi all’esecuzione della misura devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorità procedente, da individuare, nella specie, nel Pubblico Ministero titolare delle indagini.

Pertanto, per i giudici di piazza Cavour, la carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame avrebbe imposto al Collegio, a fronte dell’eccezione difensiva e una volta acquisita la nuova dichiarazione di domicilio, di rinnovare l’avviso, postergando l’udienza.

I risvolti applicativi

Nel riesame delle misure cautelari reali, il ricorrente non è tenuto a presentare l’atto contestato o le sue copie, poiché tale responsabilità ricade sugli uffici giudiziari.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9844 Anno 2024

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udienza: 14/02/2024

Data Deposito: 07/03/2024

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

S. S. n. a … a mare il …

avverso l’ordinanza del Tribunale di Fermo in data 22/11/2023

dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.;

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le note di replica a firma del difensore, Avv. D. F.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Fermo rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di S. S. avverso il decreto del Gip che, in data 24/10/2023, aveva disposto il sequestro preventivo di merce recante il marchio “…” contraffatto.

Il collegio cautelare, in particolare, disattendeva in limine l’eccezione del difensore, il quale aveva dedotto la nullità della notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza camerale in quanto effettuata presso il legale di fiducia nonostante fosse intervenuta in epoca successiva a detta elezione di domicilio nuova dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., contenuta nel verbale di esecuzione del sequestro da parte del P.m.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del S., Avv. D. F., il quale ha dedotto:

2.1 la violazione degli artt. 161. 162 cod. proc. pen. nonché dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata; illogicità della motivazione.

Il difensore segnala che il ricorrente, all’atto dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo, aveva dichiarato il proprio domicilio nell’abitazione di residenza, modificando la precedente elezione effettuata presso il difensore. Siffatta variazione veniva effettuata con dichiarazione resa ad ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal P.m. all’esecuzione della misura e risulta cristallizzata nel relativo verbale che il P.M. aveva l’onere di trasmettere al Tribunale del riesame, non sussistendo alcun obbligo per l’indagato di effettuare la comunicazione della modifica a detto Ufficio. Infatti, a norma dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. l’organo dell’accusa era tenuto alla trasmissione di tutti gli atti su cui si fondava il provvedimento impugnato tra cui il verbale di esecuzione del decreto di sequestro.

Il Tribunale ha ritenuto ritualmente effettuata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale presso il domicilio in precedenza eletto sull’erroneo assunto dell’irrilevanza ai fini dell’instaurazione del contraddittorio della dichiarazione di un nuovo domicilio, trasmessa solo in epoca successiva all’espletamento dell’adempimento, ponendo a carico dell’indagato l’inosservanza di un obbligo di comunicazione insussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha precisato che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari (in fattispecie concernente l’omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv.280642-01; in termini, Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Rv. 220270 – 01).

1.1 Invero, considerata la rilevanza dell’atto di esecuzione del provvedimento che ha imposto il vincolo, anche ai fini della verifica circa la tempestività dell’impugnazione ex art. 324, comma 1, cod. proc. pen., la mancata trasmissione dell’atto, contenente nuova dichiarazione di domicilio, da parte del P.m. non può ridondare a carico del ricorrente. Infatti, ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. i verbali relativi all’esecuzione della misura devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorità procedente, da individuare, nella specie, nel Pubblico Ministero titolare delle indagini. La carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, avrebbe imposto al Collegio, a fronte dell’eccezione difensiva e una volta acquisita la nuova dichiarazione di domicilio, di rinnovare l’avviso, postergando l’udienza.

2.Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo, Sezione Riesame, per l’ulteriore corso.

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