Cass. pen., sez. IV, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 24/12/2025), n. 41452 (Pres. Vignale, Rel. D’Auria)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di patteggiamento, sia valida la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano applicava ad una persona imputata per il reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, che sospendeva condizionalmente, disponendo anche la non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale e – tenuto conto che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato – applicava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 444 cod. proc. pen., nonché il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di patteggiamento, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la sua applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014) e ciò anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inciso solo sulle pene accessorie, prevedendo la possibilità di richiedere al giudice di non applicarle o di applicarle per una durata determinata (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023).
I risvolti applicativi
In materia di patteggiamento, la clausola che predetermina contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie è inefficace e va considerata come non apposta, trattandosi di un qualcosa sottratto alla disponibilità delle parti.






