Cass. pen., sez. I, 07/11/2024 (ud. 07/11/2024, dep. 23/12/2024), n. 47366 (Pres. Santalucia, Rel. Centonze)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se deve essere sempre disposta la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 339, 612, secondo comma, 703 c.p., 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, il quale deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia omesso di disporre, nella pronuncia censurata, la confisca obbligatoria dell’arma sottoposta a sequestro.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, disposta ex art. 444 cod. proc. pen., la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, deve essere sempre disposta, costituendo tale provvedimento una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria (tra le altre, Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021; Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008).
I risvolti applicativi
Nelle ipotesi di pena applicata su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la confisca di armi e oggetti atti ad offendere deve essere sempre disposta, in quanto misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47366 Anno 2024
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 07/11/2024
Data Deposito: 23/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale
di Perugia nel procedimento a carico di B. D., nato a … il …
avverso la sentenza emessa il 17/04/2024 dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’omessa confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 17 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia applicava a D. B., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 339, 612, secondo comma, 703 c.p., 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Tuttavia, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ometteva di pronunciarsi sull’arma sottoposta a sequestro, costituita da una pistola …, recante il numero di matricola ….
2. Avverso questa sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, per avere, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia omesso di disporre, nella pronuncia censurata, la confisca obbligatoria dell’arma sottoposta a sequestro.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dalla sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, disposta ex art. 444 cod. proc. pen., la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, deve essere sempre disposta, costituendo tale provvedimento una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria (tra le altre, Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282541 – 01; Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, omissis, Rv. 239835 – 01).
Ne discende che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria delle armi e delle munizioni sottoposte a sequestro, disposta allo scopo di evitarne il successivo reimpiego, è imposta per tutti i reati concernenti le armi e ogni altro oggetto atto a offendere, a norma dell’art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, che, a sua volta, rinvia al secondo comma dell’art. 240, cod. pen.
La confisca in questione, del resto, ha una funzione preventiva, essendo finalizzata a impedire la circolazione illegale delle armi, in ragione delle caratteristiche intrinseche di pericolosità di tali beni, con la conseguenza che tale misura deve applicarsi a fronte di qualsiasi statuizione che implichi l’accertamento della sussistenza di fattispecie penali, che hanno per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito ovvero di estraneità soggettiva al reato (tra le altre, Cass. sez. 1, n. 33982 del
06/04/2016, omissis, Rv. 267458 – 01; sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, omissis, Rv. 254213 – 01).
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, affinché provveda sulla pistola di cui all’imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’omessa confisca della pistola in imputazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia Ufficio GIP.
Così deciso il 7 novembre 2024.