L’omesso avviso al destinatario dell’udienza in sede esecutiva determina la nullità del procedimento?

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Cass. pen., sez. III, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37224 (Pres. Di Stasi, Rel. Corbo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza sia causa di nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta proposta al fine di ottenere la sospensione di un ordine di demolizione, emesso all’esito di un procedimento definito con sentenza pronunciata ex art. 444 ss. cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 666, comma 3, e 127 cod. proc. pen, avuto riguardo al difetto di notifica.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, e Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015).

I risvolti applicativi

Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e ciò in virtù dell’applicazione estensiva delle regole sull’omessa citazione dell’imputato e del difensore nei casi di presenza obbligatoria.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 37224 Anno 2026

Presidente: DI STASI ANTONELLA

Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udienza: 22/09/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

C. V., nato a …il …

avverso il provvedimento del 18/05/2026 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 18 maggio 2026, e depositato in pari data, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di V. C. al fine di ottenere la sospensione dell’ordine di demolizione, emesso all’esito del procedimento a carico di B. B. (madre dell’attuale ricorrente, oggi deceduta), definito con sentenza pronunciata ex art. 444 ss. cod. proc. pen., in data 2 maggio 2025.

Il Tribunale di Napoli, nel dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione, ha rilevato che identica istanza era stata proposta dinanzi al Giudice di Ischia, il quale aveva pronunciato l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell’intervenuta rinuncia alla stessa da parte del ricorrente, e che la competenza era del Giudice di Ischia.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe V. C., con atto sottoscritto dall’Avv. M. M., articolando tre motivi, preceduti da una premessa.

2.1. Nella premessa, si rappresenta che: a) il ricorrente, in qualità di attuale proprietario, alla luce della richiesta di condono presentata dal di lui padre l’1 marzo 1995, aveva presentato un primo incidente di esecuzione il 18 ottobre 2024, per chiedere la sospensione dell’ordine di demolizione n. … R.E.S.A. del 7 settembre 2021, in attesa della definizione della procedura di sanatoria; b) a seguito di regolare istruttoria urbanistico-edilizia, il Responsabile del VII settore – U.T.C. del Comune di Forio attestava la sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi; c) in data 13 gennaio 2025 la Locale Commissione Paesaggio esprimeva parere positivo circa la compatibilità dell’intervento oggetto di sanatoria sotto il profilo paesaggistico; d) in data 26 febbraio 2025 il fascicolo veniva trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, al fine di rendere il proprio parere; e) in ragione delle nuove risultanze istruttorie, il ricorrente

rinunciava al precedente incidente di esecuzione e in data 6 marzo 2026 presentava una nuova richiesta, dichiarata inammissibile dall’ordinanza impugnata.

2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 3, e 127 cod. proc. pen, avuto riguardo al difetto di notifica.

Si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto di notifica e violazione del diritto di partecipare al procedimento. Si rappresenta che, come riportato nel verbale dell’udienza del 18 maggio 2026, fissata per la discussione dell’incidente di esecuzione, e all’esito della quale il provvedimento è stato emesso, l’odierno ricorrente era assente, e che, accanto a tale indicazione, vi era l’annotazione: «non risulta regolarizzata la notifica con la prova del ricevimento».

Si osserva che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notifica, anziché emanare il provvedimento conclusivo, e che, pertanto, si è determinata una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., posta a garanzia dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si cita, tra le tante, Sez. 1, n. 9448 del 6/03/2026).

2.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163-bis disp. att. cod. proc. pen., per violazione delle disposizioni in materia di competenza o di ripartizione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario.

Si deduce che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente deciso l’istanza nel merito. Si premette che, nell’ordinanza impugnata, il Giudice del Tribunale di Napoli rileva il proprio difetto di competenza in favore della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Si evidenzia che questa affermazione è inesatta, poiché il conflitto di competenza presuppone la presenza di due o più giudici,

intesi quali differenti uffici giudiziari, e non è configurabile tra la sede principale e la Sezione Distaccata dello stesso Tribunale, in quanto entrambe afferenti al medesimo ufficio. Si precisa, poi, che, nei rapporti tra sede centrale e Sezione Distaccata, si pone un problema di distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario, e che il provvedimento con il quale si dispone la riassegnazione della causa ad altra sezione ovvero ad altro giudice dello stesso Tribunale costituisce un provvedimento ordinatorio interno di natura amministrativa, privo di carattere decisorio circa la questione della competenza.

Si osserva, quindi, che il Giudice, in ogni caso, non avrebbe potuto emanare un provvedimento di definizione del procedimento, ma avrebbe dovuto o dichiarare il proprio difetto di competenza, con conseguente rinvio degli atti al giudice competente, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. pen., ovvero rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione del procedimento alla Sezione Distaccata di Ischia, in applicazione dell’art. 163-bis disp. att. cod. proc. pen.

2.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 666 cod. proc. pen., per mancata valutazione dei nuovi elementi.

Si deduce che erroneamente il Giudice dell’esecuzione, condividendo il

parere del Pubblico Ministero, ha ritenuto la richiesta di incidente di esecuzione una mera riproposizione di una precedente istanza, senza considerare gli ulteriori e rilevanti elementi di novità, costituiti dalla Relazione tecnica sullo stato del procedimento di definizione del condono edilizio del 5 febbraio 2026; in particolare, quest’ultima certifica l’avanzamento della procedura per il rilascio del condono, e reca in allegato l’atto emesso dalla Commissione paesaggistica del Comune di Forio, il quale ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, disponendo la trasmissione della pratica alla Soprintendenza, per il parere di propria competenza. Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove sopraggiungano atti amministrativi incompatibili con l’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare tale provvedimento, mentre ha facoltà di sospenderlo se via sia la concreta prevedibilità e probabilità che tali atti vengano emessi (si cita, in proposito, Sez. 3, n. 46883 del 22/06/2023).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Preliminare ed assorbente è la questione posta nel primo motivo, la quale contesta la nullità della decisione perché assume che la stessa è stata pronunciata nonostante non vi fosse prova della regolarità della notifica all’interessato dell’avviso dell’udienza, come si evince dal verbale in atti.

3. Occorre premettere che il provvedimento impugnato è un decreto dichiarativo dell’inammissibilità della richiesta dell’interessato di sospensione dell’ordine di demolizione emesso il 7 settembre 2021, sulla base di una sentenza penale passata in giudicato, in relazione ad un bene di proprietà del medesimo, emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione, come conferma il riferimento, nel dispositivo, all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò posto, il decreto dichiarativo dell’inammissibilità della richiesta con quale è promosso un procedimento di esecuzione, proprio a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., può essere emesso dal giudice monocratico o dal presedente del collegio, sentito il solo pubblico ministero e senza necessità di instaurare il contraddittorio con la parte privata interessata, anche se richiedente.

Tuttavia, questa declaratoria di inammissibilità senza l’esperimento di un preventivo contraddittorio con la parte provata interessata è consentita, dal medesimo art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo «[s]e la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi […]».

Di conseguenza, è doveroso valutare innanzitutto se, nella specie, sussistessero i presupposti legittimanti l’adozione di un decreto di inammissibilità a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

4. Nella specie, non sono rilevabili le condizioni legittimanti l’adozione di un decreto di inammissibilità a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ossia la «riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi», ovvero, in alternativa, la manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge.

4.1. Innanzitutto, la richiesta dichiarata inammissibile dal provvedimento impugnato in questa sede non può dirsi costituire «riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi».

Il provvedimento impugnato afferma testualmente, nella parte conclusiva, indicante la sintesi delle ragioni poste a suo fondamento, che «si deve emettere una pronuncia di inammissibilità, trattandosi di identica istanza già presentata dinanzi al Giudice competente, seguita da rinuncia in tempi recentissimi»; e ciò dopo aver precisato che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, sulla

istanza precedentemente presentata, aveva preso atto della rinuncia alla trattazione della stessa ed «aveva emesso pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse». La precedente richiesta, quindi, non era stata rigettata, ma dichiarata inammissibile.

La circostanza indicata, ossia l’essere stata l’istanza precedentemente presentata dichiarata inammissibile (e, quindi, non rigettata), esclude l’operatività del presupposto della «riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi», perché sia emesso un provvedimento dichiarativo di inammissibilità della richiesta dell’incidente di esecuzione senza preventivo contraddittorio con l’interessato.

Invero, la lettera della legge fa espresso riferimento alla «riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi». Né questa indicazione normativa può essere interpretata analogicamente ed estesa anche alla riproposizione di una richiesta “già dichiarata inammissibile”, poiché, come hanno sottolineato anche le Sezioni Unite, «[l]a ratio della richiamata disposizione [l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.] è resa, peraltro, esplicita dalla relazione al Progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, nella quale si sottolinea che i presupposti di operatività della preclusione sono rigorosamente delimitati, al fine di evitare valutazioni sommarie che possano pregiudicare i diritti dell’interessato» (così Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, omissis, Rv. 246651 – 01, in motivazione, nella parte “Diritto”, § 3).

4.2. In secondo luogo, la richiesta dichiarata inammissibile dal provvedimento impugnato in questa sede non può ritenersi neppure «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge».

Invero, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, omissis, Rv. 273714 – 01, e Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, omissis, Rv. 257017 –01).

Nella specie, l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione emesso il 7 settembre 2021 si basa sulla sopravvenienza di atti amministrativi incompatibili con l’ordine di demolizione, e quindi, su una argomentazione da valutare nel merito. In effetti, il rilascio di un provvedimento di condono, se effettuato nel rispetto delle condizioni di legge, e impregiudicate restando le valutazioni del giudice dell’esecuzione penale, potrebbe anche determinare la revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo: come infatti recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria, è tenuto a compiere, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., un effettivo scrutinio sullo stato del procedimento amministrativo, sul prevedibile esito dell’istanza, sull’assenza di cause ostative e sulla durata necessaria alla sua definizione, potendo accordare la sospensione nel solo caso in cui sia ragionevolmente preventivabile un rapido esaurimento della procedura con l’adozione di un provvedimento incompatibile con la demolizione (così Sez. 3, n. 23011 del 11/06/2026, Rv. 290187 – 01; cfr., per analoghe indicazioni, Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, omissis, Rv. 277668 – 01).

5. Rilevato che non sussistevano le condizioni perché il Tribunale di Napoli emettesse de plano il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione impugnato in questa sede, diventa fondamentale verificare se, nella vicenda processuale in esame, sussiste il vizio di costituzione del contraddittorio con la parte interessata.

Nel procedimento di esecuzione, infatti, l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280189 – 01, e Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, omissis, Rv. 265235 – 01).

Nella specie, l’omessa citazione dell’interessato istante risulta espressamente indicata nello stesso verbale dell’udienza del 18 maggio 2026, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato è in ogni caso affetto da nullità di ordine generale e di carattere assoluto, come denunciato nel ricorso, e, quindi, deve essere annullato con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché valuti la richiesta presentata

nell’interesse di V. C. al fine di ottenere la sospensione dell’ordine di demolizione n. … R.E.S.A. del 7 settembre 2021, in attesa della definizione della procedura di sanatoria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così è deciso, 22/09/2026

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