L’omessa formulazione dell’avviso ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., dopo la lettura del dispositivo, rende nulla la sentenza?

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Cass. pen., sez. II, 26/06/2024 (ud. 26/06/2024, dep. 12/09/2024), n. 34538 (Pres. Verga, Rel. Aielli)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.[1], comporta la nullità della sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Genova riformava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riducendo la pena irrogata ad un imputato accusato di avere commesso il delitto di estorsione.

Ciò posto, avverso siffatta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale eccepiva il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale dato avviso al condannato della possibile applicazione di una pena sostitutiva, sebbene ne ricorressero i presupposti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutive (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023).

I risvolti applicativi

In tema di sanzioni sostitutive, fermo restando che il giudice ha discrezionalità nel proporre pene alternative, l’omessa comunicazione dell’avviso ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non rende la sentenza nulla, in quanto ciò implica che il giudice abbia già valutato l’insussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.

[1]Ai sensi del quale: “Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 34538 Anno 2024

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 26/06/2024

Data Deposito: 12/09/2024

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Genova con sentenza del 20/2/2024 ha riformato quella del Tribunale di Genova riducendo la pena irrogata ad A. E. per il delitto di estorsione a lui ascritto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen.) per non avere la Corte di appello, dato avviso al condannato della possibile applicazione di una pena sostitutiva sebbene ne ricorressero i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per essere il motivo proposto manifestamente infondato.

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutive (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710).

Occorre altresì rilevare che il ricorrente, non ha avanzato in sede di appello alcuna richiesta in tal senso in sede di conclusioni, nè ha fatto constatare tale omissione a verbale sollecitando i giudice a fissare udienza per la valutazione della ricorrenza dei presupposti necessari per l’applicazione della pena sostitutiva, dovendosi interpretare il silenzio dell’imputato, presente, come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo, non ricorre pertanto alcuna nullità (cfr. Sez. 4, 32360/2023).

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 26 giugno 2024.

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