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L’obbligo di traduzione per gli atti in favore dell’alloglotta: quando scatta?

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Cass. pen., sez. V, 14/12/2023 (ud. 14/12/2023, dep. 24/01/2024), n. 3076 (Pres. Siani, Rel. Russo)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 143-bis, co. 1, primo periodo, cod. proc. pen. prevede che l’“autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana”, una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Cassazione nella pronuncia qui in esame, riguarda per l’appunto quella di comprendere quando “scatta” questo obbligo.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa nella sentenza in oggetto, avverso il provvedimento con il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza dei condannati di revoca degli ordini di carcerazione emessi a loro carico, di nullità della sentenza per omessa notifica degli atti in lingua cinese, di nullità dell’elezione di domicilio, perché effettuata in lingua italiana e non in lingua cinese, di violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, di violazione degli artt. 157, 178, 179 cod. proc. pen. per omessa notifica di tutti gli atti di cui è obbligatoria la notifica, erroneamente notificati al domicilio eletto ad uno solo di loro, di violazione degli artt. 157 e 178 cod. proc. pen. per omessa notifica dell’atto di convalida del sequestro all’altro condannato, il difensore, nel proporre ricorso per Cassazione, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. eccependo la nullità,stante la mancata traduzione nella lingua cinese conosciuta dai condannati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Cassazione riteneva il motivo summenzionato infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell’interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012), ma consegue all’esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023).

I risvolti applicativi

Nel processo penale, l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell’interessato, ma consegue all’esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato.

Di conseguenza, solo ove sia provata siffatta mancata conoscenza, è possibile eccepire la nullità di atti processuali, per mancata loro traduzione nella lingua “parlata” dall’accusato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3076 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 14/12/2023

Data Deposito: 24/01/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Y. J. W. nato il …

U. G. nato il …

avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;

lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza dei condannati Y. J. W. e L. G. di revoca degli ordini di carcerazione emessi nei loro confronti il 29 giugno 2020 ed il 3 luglio 2020, di nullità della sentenza (non specificata quale) per omessa notifica degli atti in lingua cinese, di nullità dell’elezione di domicilio dell’imputata Y. perché effettuata in lingua italiana e non in lingua cinese, di violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, di violazione degli artt. 157, 178, 179 cod. proc. pen. per omessa notifica a L. di tutti gli atti di cui è obbligatoria la notifica, erroneamente notificati al domicilio eletto dalla sola Y., di violazione degli artt. 157 e 178 cod. proc. pen. per omessa notifica dell’atto di convalida del sequestro al condannato L..

In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il difensore si duole della mancata conoscenza da parte degli imputati di tutti gli atti di indagine e di quelli processuali in quanto non tradotti in lingua cinese, che agli atti del processo non vi è alcun dato da cui inferire che gli imputati non parlassero la lingua italiana ma solo quella cinese, e che le considerazioni proposte dalla difesa in merito alla mancata traduzione degli atti non sono quindi in alcun modo provate.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 125 cod. proc. pen, e nullità dell’ordinanza per omessa motivazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 606, 125, 546 cod. proc.  pen. per omesso esame dei motivi a sostegno.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. eccependo la nullità (non si specifica di cosa), stante la mancata traduzione nella lingua cinese conosciuta dai condannati.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 606, 125, 191, 192 e 526 cod. proc. pen. per avere il giudice dell’esecuzione emesso un’ordinanza di rigetto con motivazione omessa, incompleta, contraddittoria o illogica.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 546, 606, 125, 192, 234 cod. proc. pen. perché il giudice dell’esecuzione ha omesso di motivare sulle richieste del difensore ovvero di confutare le ragioni poste a fondamento dell’atto di incidente di esecuzione.

Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 606, 125, 192 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente applicato le norme di procedura penale e della Carta costituzionale con motivazione carente, illegittima ed illogica.

Si precisa che i motivi sono soltanto enunciati nei titoli ma non spiegati, ed ad essi segue una esposizione cumulativa in cui il ricorrente lamenta, in definitiva, che il giudice dell’esecuzione abbia deciso soltanto sulla questione della omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dai ricorrenti, e non sulle altre questioni proposte nell’incidente d’esecuzione (tra cui quelle sulla correttezza delle notifiche), e che la stessa questione della omessa traduzione degli atti nella lingua cinese è stata decisa in modo non corretto, perché il giudice dell’esecuzione non ha indicato da quali atti sarebbe emerso che i condannati conoscessero la lingua italiana.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

I motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente ne intitola sei ma poi li sviluppa in modo unitario.

Il motivo che deduce la nullità degli atti per la mancata traduzione nella lingua cinese conosciuta dai condannati è infondato, perché l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’alloglotta non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell’interessato (Sez. 6, Sentenza n. 47896 del 19/06/2014, B.,Rv. 261218; Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, omissis, rv. 253841), ma consegue all’esistenza negli atti processuali di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023, omissis, Rv. 284528).

Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha rilevato proprio la mancanza di un atto da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana dei ricorrenti, è conforme alla giurisprudenza di legittimità e resiste alle censure che le sono state mosse in ricorso.

Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui deduce che nel provvedimento del giudice dell’esecuzione manca risposta alle ulteriori questioni proposte nella istanza di incidente di esecuzione, perché, in effetti, l’ordinanza impugnata si limita a giudicare la richiesta di nullità per mancata traduzione degli atti, ma non dedica alcuna motivazione, neanche per concludere per l’inammissibilità delle stesse, alle ulteriori deduzioni contenute nell’incidente di esecuzione.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente a tale punto con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato preliminarmente qual era lo statuto processuale della partecipazione dell’imputato applicabile ratione temporis al processo di cognizione nel caso in esame, ed in particolare se lo stesso avrebbe dovuto svolgersi secondo le regole

della contumacia oppure secondo quelle dell’assenza, dovrà valutare l’istanza di incidente di esecuzione alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile dedurre davanti al giudice della esecuzione una asserita nullità del giudizio di cognizione non eccepita nel corso dello stesso, o eccepita ma respinta, in quanto finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell’art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280931; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, omissis, Rv. 263598), nonché alla luce dell’orientamento che ritiene, invece, che “integra un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all’entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell’indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente ratione temporis” (Sez. 1, Sentenza n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280674).

Nei termini sopra precisati, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

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