Cerca
Close this search box.

L’elezione di domicilio, priva di indicazione del nominativo del domiciliatario, è nulla?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 19/01/2024 (ud. 19/01/2024, dep. 11/04/2024), n. 14967 (Pres. Beltrani, Rel. Certosimo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’elezione di domicilio, priva di indicazione del nominativo del domiciliatario, sia nullo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 134, 161, 177 e 178 cod. proc. pen. conseguente alla nullità del verbale di elezione di domicilio ed all’omessa citazione dell’imputato per il giudizio di primo e secondo grado.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’elezione di domicilio priva di indicazione del nominativo del domiciliatario è atto nullo in quanto non compiutamente formato nella sua parte essenziale: l’indicazione precisa del soggetto e del luogo ove eseguire le notificazioni processuali (vedi in proposito Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013; Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017; Sez. 1, n. 42689 del 02/03/2021).

Orbene, da ciò se ne faceva conseguire che la carenza di tale requisito, essenziale per la riconoscibilità dell’elezione di domicilio come atto processuale tipizzato dall’ordinamento, comporta la nullità derivata di ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto in considerazione dell’impossibilità di accertare la reale conoscenza da parte dell’imputato degli atti del procedimento e della pendenza del giudizio.

Dall’applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, come ulteriore logico corollario, se ne faceva discendere l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari.

I risvolti applicativi

L’elezione di domicilio senza nominativo del domiciliatario è nulla perché non contiene l’informazione essenziale per le notifiche processuali e, segnatamente, chi e dove notificare.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14967 Anno 2024

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: CERSOSIMO EMANUELE

Data Udienza: 19/01/2024

Data Deposito: 11/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. M. (…) nato a … il …

avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. B. G., che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. M. M., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 07 aprile 2011, dal Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.

2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 134, 161, 177 e 178 cod. proc. pen. conseguente alla nullità del verbale di elezione di domicilio datato 01 giugno 2007 ed all’omessa citazione dell’imputato per il giudizio di primo e secondo grado.

L’elezione di domicilio sarebbe nulla e, quindi, priva di efficacia in considerazione del fatto che il verbale non conterrebbe l’indicazione del nominativo del domiciliatario, facendo generico riferimento al nominato difensore di ufficio, con conseguente carenza del necessario collegamento tra l’imputato ed il domiciliatario.

Il ricorrente non avrebbe, pertanto, avuto contezza cella pendenza del procedimento fino alla notifica dell’ordine di esecuzione emesso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello.

Il ricorrente ha, altresì, lamentato che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sarebbe stato erroneamente notificato al difensore di ufficio Avv. O. C., nonostante il primo giudice, all’udienza di discussione del 7 aprile 2011, avesse nominato l’Avv. G. D. ai sensi dell’art. 97, comma

1, cod. proc. pen. stante “il sostanziale abbandono della difesa” da parte dell’Avv. C..

3. Il difensore del ricorrente, in data 10 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

1.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:

• il verbale di elezione di domicilio sottoscritto dal M. in data 01 giugno 2007 è privo del nominativo e dell’indirizzo dello studio del difensore di ufficio, genericamente indicato come domiciliatario dall’odierno ricorrente;

• il nominativo del professionista nominato di ufficio non è stato mai comunicato all’interessato;

• l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, il decreto di citazione diretta a giudizio e l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sono stati notificati al difensore di ufficio Avv. O. C., in proprio ed in qualità di domiciliatario del M.;

• in data 10 settembre 2021, il M. ha avuto conoscenza del procedimento a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma in data 10 settembre 2021;

• la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 23 giugno 2023, ha dichiarato la non esecutività della predetta sentenza stante la mancata notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello.

1.2. L’esame degli atti comprova la nullità dell’elezione di domicilio in atti e la nullità derivata di tutti i successivi atti processuali notificati al difensore di ufficio quale domiciliatario del M..

Il Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui l’elezione di domicilio priva di indicazione del nominativo del domiciliatario è atto nullo in quanto non compiutamente formato nella sua parte essenziale: l’indicazione precisa del soggetto e del luogo ove eseguire le notificazioni processuali (vedi in proposito Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, omissis, Rv. 257163 – 01; Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, omissis, Rv. 269227 – 01; Sez. 1, n. 42689 del 02/03/2021, omissis, non massimata).

La carenza di tale requisito, essenziale per la riconoscibilità dell’elezione di domicilio come atto processuale tipizzato dall’ordinamento, comporta la nullità derivata di ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto in considerazione dell’impossibilità di accertare la reale conoscenza da parte dell’imputato degli atti del procedimento e della pendenza del giudizio.

Dall’applicazione di tale principio di diritto al caso di specie discende l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Leggi anche

Contenuti Correlati