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Le modifiche apportate all’art. 129-bis c.p.p. dal decreto integrativo e correttivo della riforma Cartabia

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Indice

Premessa

Il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo ha modificato e integrato la riforma Cartabia.

Orbene, verranno esaminate in questo scritto le modifiche apposte all’art. 129-bis c.p.p. che, come è noto, regola l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Le modificazioni effettuati sui commi 1, 2 e 3

L’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31 apporta diverse modificazioni all’art. 129-bis c.p.p..

In particolare, per quanto concerne i commi 1, 2 e 3, è ivi disposto quanto sussegue: “1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;”.

Orbene, siffatti interventi sono stati concepiti in questa maniera solo “per precisare gli estremi del decreto legislativo richiamato”[1].

La riformulazione del comma 4

Sempre l’articolo succitato prevede la riformulazione del quarto comma dell’art. 129-bis c.p.p. nei seguenti termini: “Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili”.

Pertanto, per effetto di questo intervento legislativo, è adesso disposto che “durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili”[2].

Orbene, attraverso siffatta previsione di legge, l’intento perseguito dal legislatore “è quello di favorire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa anche per i reati perseguibili a querela di parte che, attraverso l’esito positivo del programma, può essere rimessa e, conseguentemente, estinguere anche in tali ipotesi il procedimento in corso”[3].

Il “nuovo” comma 4-bis

Al di là delle modificazioni succitate, l’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31 contempla anche delle vere e proprie novità normative, attraverso l’inserimento, sempre in seno all’art. 129-bis c.p.p., di due ulteriori commi, vale a dire i commi 4-bis e 4-ter.

Orbene, incominciando la disamina a partire da quanto stabilito nel comma 4-bis, è ivi enunciato quanto segue: “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero”.

Tal che, per effetto di codesto innesto legislativo, “la sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari”[4], fermo restando che, in “tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m.”[5].

Il “nuovo” comma 4-ter

Al fine di “chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-bis c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all’articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4”[6], sempre questo decreto legislativo, come accennato prima, ha preveduto un altro comma, cioè il comma 4-ter, che così dispone: “Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6”, c.p.p..

Di conseguenza, alla luce di quanto previsto in tale comma, “nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis[7]”[8] c.p.p., fermo restando che la “sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall’articolo 304, comma 6[9]”[10], c.p.p..

Ad ogni modo, l’“ordinanza è appellabile”[11] ai sensi dell’art. 310 c.p.p.[12].

[1]Relazione tecnica del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 40.

[2]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 29.

[3]Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, Nota di lettura n. 116 avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), gennaio 2024, in senato.it, p. 4.

[4]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 29.

[5]Ibidem, p. 29.

[6]Relazione tecnica del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 40.

[7]Ai sensi del quale: “1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza. 4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione. 5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l’impugnazione della sentenza. 6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 o dell’articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. 7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo. 8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti”.

[8]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 29.

[9]Secondo cui: “La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis), e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea”.

[10]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 29 e p. 30.

[11]Ibidem, p. 30.

[12]Alla stregua del quale: “1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309, comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. 3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva”.

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