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L’avviso di udienza secondo gli articoli 678, 666 e 127 del codice di procedura penale: contenuto e requisiti

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Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 06/06/2024), n. 22955 (Pres. Di Nicola, Rel. Toriello)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa deve contenere l’avviso di fissazione dell’udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Una persona formulava una istanza ai sensi dell’art. 671 c.p.p..

La Corte di Appello di Venezia, dal canto suo, accoglieva questa istanza, rideterminando la pena in anni 2, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, e revocando al contempo il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in una delle sentenze comminate al richiedente, rilevando che «una volta ritenuta la continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze, deve necessariamente revocarsi il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto al condannato con la seconda sentenza […] perché sono stati superati i limiti previsti dall’art. 163 c.p.».

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui contestava la revoca della sospensione condizionale della pena che, a suo avviso, violava il principio dell’intangibilità del giudicato, e si poneva in contrasto con quanto statuito appena due mesi prima dallo stesso giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di revoca del beneficio avanzata dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia, così consumando l’esercizio della potestà decisoria in ordine alla questione sottoposta alla sua cognizione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che, nel «procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.., il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell’ambito di procedimento attivato dal condannato per l’applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze)» (Sez. 1, n. 40688 del 21/05/2015), ritenevano come il provvedimento impugnato fosse affetto da vizio di extrapetizione, e dovesse essere dunque annullato senza rinvio, essendo preclusa al giudice dell’esecuzione la possibilità di revocare ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che detta udienza sia stata preceduta da un avviso che abbia consentito alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito a quella specifica questione.

Si dava pertanto continuità al generale principio in base al quale: «l’avviso di fissazione dell’udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un’esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 9634 del 12/12/2003).

I risvolti applicativi

L’avviso di fissazione dell’udienza, regolato dagli articoli 678, 666 e 127 del codice di procedura penale, deve includere un riferimento all’oggetto del procedimento, anche in modo sintetico o facendo riferimento ad atti noti alle parti, per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio dato che la mancanza di questa indicazione comporta la nullità dell’avviso ai sensi dell’articolo 178, comma primo, lettera c), del codice di procedura penale.

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