L’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nel fascicolo del giudizio abbreviato determina l’inutilizzabilità o la nullità dei relativi risultati?

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Cass. pen., sez. VI, 8/10/2026 (ud. 8/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37166 (Pres. De Amicis, Rel. Di Nicola Travaglini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato determini l’inutilizzabilità o la nullità dei relativi risultati.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di un imputato, giudicato con rito abbreviato, per il delitto di vendita continuata di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge per essere stato qualificata come mera irregolarità documentale l’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, così da impedire la verifica circa la loro effettiva esistenza e correttezza, determinando l’inutilizzabilità dei risultati captativi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l’esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito da parte dell’imputato (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020).

I risvolti applicativi

L’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l’esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito da parte dell’imputato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 37166 Anno 2026

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA

Data Udienza: 08/10/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

G. A., nato a … il …

avverso la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte di appello di Bologna

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena il 9 aprile 2024 nei confronti di A. G., con rito abbreviato, per il delitto di vendita continuata di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

2. A. G., con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere qualificato come mera irregolarità documentale l’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, così da impedire la verifica circa la loro effettiva esistenza e correttezza, determinando l’inutilizzabilità dei risultati captativi.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante la limitatezza quantitativa e qualitativa dei pochi episodi contestati, avvenuti con ampi intervalli di tempo espressivi di occasionalità, e non rilevando che G. conoscesse persone in grado di fornire stupefacente. Peraltro, come noto, la lieve entità non è incompatibile neanche con l’ipotizzata attività continuativa o stabile e la sentenza impugnata ha solo avallato le motivazioni del Tribunale, che a sua volta avevano contestualmente ripreso l’informativa.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice del rito abbreviato non ha avvisato l’imputato presente, ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. n. 689 del 1981, pur sussistendone i presupposti, atteso che i due precedenti penali remoti di G. riguardavano sentenze emesse con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In subordine, nel caso detta eccezione non fosse accolta, si chiede che la questione venga rimessa alle Sezioni unite ex art. 618 cod. proc. pen.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati.

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico.

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui l’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudizio abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, ove non ne venga messa in discussione l’esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito da parte dell’imputato (Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013).

Nel caso in esame, peraltro, non solo la sentenza di primo grado ha indicato per ogni intercettazione esaminata i RIT corrispondenti, ma la pronuncia impugnata ha fatto proprio l’orientamento interpretativo indicato, dando atto che il rito alternativo richiesto da G. si è svolto sulla base di un materiale probatorio già acquisito agli atti – le registrazioni delle conversazioni intercettate e le corrispondenti trascrizioni – senza che venisse posta in discussione l’esistenza o la validità dei decreti autorizzativi, così da non essere in alcun modo ipotizzabile né la violazione del diritto di difesa né l’inutilizzabilità delle intercettazioni.

A fronte di detti elementi, il motivo di ricorso, oltre a confondere i profili dell’esistenza e dell’acquisizione dei menzionati decreti con quello dell’utilizzabilità delle intercettazioni, non ha indicato quali fossero le conversazioni rispetto alle quali si poneva la questione, così da renderla del tutto aspecifica.

3. Il secondo motivo di ricorso è generico e reiterativo.

La sentenza impugnata, in doppia conforme rispetto a quella di primo grado e con autonoma valutazione, nel qualificare il fatto contestato all’imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha valorizzato le intercettazioni (pagg. 11-12), riscontrate da appuntamenti con consegna di denaro, con particolare riguardo: alle date dei singoli episodi di cessione di stupefacenti e alla loro continuatività temporale; ai diversi appuntamenti; all’uso di un linguaggio sia

criptico (“sigarette”, “macchine”) – in cui è chiaro il riferimento anche alla qualità dello stupefacente (“macchina brutta” per soli cinque euro) -, sia esplicito (SMS del 3 ottobre 2020 tra G. e R. in cui fanno espresso riferimento alla “droga”).

Inoltre, la sentenza impugnata, operando una lettura sistematica degli esiti investigativi, ha menzionato la transazione, organizzata dall’imputato con B., per l’acquisto da un fornitore albanese per una somma di 1150 euro, l’indicazione agli acquirenti di recarsi presso altri venditori a cui riferire la parentela con lui («digli che sei mio cugino»), l’individuazione di luoghi di occultamento dello stupefacente e il sequestro effettuato a M., tale da comprovare anche il tipo di stupefacente trattato dal ricorrente.

Si tratta di circostanze oggettive, non contestate dal ricorrente, interpretate dal provvedimento impugnato secondo «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, omissis, Rv. 274076), immune dalla parcellizzazione prospettata nel ricorso, così determinando i Giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 con una motivazione non manifestamente illogica, rispetto alla quale l’imputato si è limitato a ribadire che fossero solo quattro le vendite avvenute, valorizzando la qualità della sostanza – droga leggera – ed il prezzo, ossia elementi di fatto di cui la sentenza impugnata ha tenuto conto ai fini della

quantificazione della pena.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi il giudice non è tenuto a proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, svolgendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710).

Peraltro, la sentenza impugnata ha dato anche conto del fatto che la generica richiesta dell’accesso ai lavori di pubblica utilità da parte dell’imputato e l’attività di spaccio non episodica ed organizzata, da questi svolta nell’ambito del procedimento in esame, unitamente all’assenza di segni di resipiscenza e ai due precedenti penali con sospensione condizionale della pena, costituissero elementi oggettivi idonei ad escludere un esito favorevole per l’applicazione della sostituzione della pena, cosicché l’omesso avviso in primo grado non ha inciso in concreto sul diritto di difesa e sull’esito del giudizio.

5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2026

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