L’abnormità può giustificare il ricorso immediato per Cassazione contro atti nulli o semplicemente sgraditi?

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Cass. pen., sez. II, 25/03/2025 (ud. 25/03/2025, dep. 10/04/2025), n. 14174 (Pres. Pellegrino, Rel. Messini D’Agostini)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per Cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il G.i.p. del Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile un’opposizione proposta da alcune persone offese, disponendo l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti di taluni individui sottoposti a indagini per il reato di truffa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore delle vittime il quale, nel chiedere l’annullamento della ordinanza impugnata, tra i motivi ivi addotti, deduceva abnormità dell’ordinanza di archiviazione poichè emessa al di fuori delle ipotesi previste per legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non può invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018).

I risvolti applicativi

La categoria dell’abnormità non può essere utilizzata per giustificare il ricorso immediato per Cassazione contro atti illegittimi che siano semplicemente affetti da nullità o che risultino sgraditi o non condivisi, senza altre circostanze che ne giustifichino la gravità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14174 Anno 2025

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Data Udienza: 25/03/2025

Data Deposito: 10/04/2025

 In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25.03.2025
Composta da:
SENTENZA
Andrea PellegrinoPresidenteN. SEZ. 544/2025
Piero Messini D’Agostinirel. ConsigliereREGISTRO GENERALE N. 825/2025
Donato D’AuriaConsigliere
Giuseppe SgadariConsigliere 
Sandra RecchioneConsigliere

 SENTENZA

sui ricorsi proposti dalle persone offese:

1) F. A. nato a … il …

2) P. R. nata a … il …

nel procedimento a carico di:

G. M. L.

P. S.

avverso la ordinanza del 20/11/2024 del G.i.p. Tribunale di Ferrara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi con ogni conseguente statuizione.

lette le conclusioni dell’Avv. A. I. C., difensore di M. L. G. e S. P., che ha chiesto la inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con ogni conseguenza di legge.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza qui impugnata, emessa ex art. 410 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalle persone offese A. F. e R. P. e disponeva l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti di M. L. G. e S. P., sottoposte a indagini per il reato di truffa.

2. Le due persone offese hanno proposto ricorso, con unico atto, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l’annullamento della ordinanza in ragione di due motivi.

2.1. Abnormità dell’ordinanza di archiviazione, emessa al di fuori delle ipotesi previste per legge: insussistenza del reato e mancanza di istanze istruttorie nell’atto di opposizione.

Il Pubblico ministero e il G.i.p. hanno illegittimamente aderito alla linea difensiva delle indagate, secondo cui un errore essenziale sul bene immobile compravenduto sarebbe stato frutto di una condotta colposa e non dolosa.

2.2. Ammissibilità dell’atto di opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., che non ha valutato il contenuto del fascicolo e dunque le ragioni dell’opponente e ha accolto la richiesta di archiviazione che “non ha nulla che corrisponda ai fatti”.

3. Il difensore delle ricorrenti ha poi fatto irrituale richiesta di discussione orale, trattandosi di un procedimento che deve essere trattato in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611 del codice di rito.

Il Procuratore generale, nella propria requisitoria ha concluso per la inammissibilità del ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato non sia abnorme e che correttamente il G.i.p. abbia ritenuto inammissibile l’opposizione.

Il difensore di M. L. G. e S. P.ha depositato memoria concludendo per la inammissibilità o il rigetto del ricorso, in quanto avrebbe fatto generico richiamo ai fatti di causa e all’atto di opposizione, senza avere proposto contestazioni specifiche avverso le argomentazioni del Giudice.

4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e non consentiti.

5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con una risalente pronuncia in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l’atto

del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, omissis, Rv. 243590 – 01).

Successivamente le Sezioni Unite hanno rimarcato che l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, omissis, Rv. 217244 – 01), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, omissis, Rv. 272715 – 01).

Questi princìpi sono stati da ultimo ribaditi nella pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno escluso l’abnormità del provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, omissis, Rv. 285213 – 02).

6. Nel caso di specie – come osservato anche dal Procuratore generale – vanno certamente escluse le ipotesi sia dell’abnormità strutturale, poiché la ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa è espressamente prevista e disciplinata dal codice di rito, sia dell’abnormità funzionale, perché detto provvedimento non determina una indebita regressione del procedimento né una stasi irrevocabile, in quanto le indagini preliminari possono essere riaperte con il procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen. (in questo senso, da ultimo, vds. Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, omissis, Rv. 286726 – 01).

Peraltro, nel caso in esame, l’opposizione era stata correttamente valutata dal G.i.p. come inammissibile, non avendo essa indicato alcuna indagine suppletiva da svolgere ed essendosi limitata a chiedere l’imputazione coatta, in contrasto con il disposto dell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. («Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»).

Inoltre, l’ordinanza di archiviazione è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod. pen., vale a dire per violazione del diritto al contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio.

Per tale ragione l’impugnazione proposta dalle persone offese non può essere qualificata come reclamo, essendosi la stessa sostanziata in una inammissibile censura alle insindacabili valutazioni del G.i.p. in ordine alla insussistenza del reato.

7. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2025.

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