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La riconoscibilità dell’incapacità di testimoniare in presenza di patologie psichiatriche o cerebrali

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Indice

La questione giuridica

Una delle tematiche giuridiche affrontate dalla Cassazione, nella decisione qui in esame, riguarda quando l’incapacità a testimoniare è ravvisabile in presenza di una patologia psichiatrica o cerebrale.

Difatti, nel procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento, a fronte di una sentenza con cui la Corte di Appello di Messina, riformando quanto stabilito dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 493-ter c.p., assolveva l’accusato perché il fatto non sussiste, la parte civile proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 493-ter c.p. nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta inattendibilità della persona offesa.

In particolare, tra le argomentazioni ivi addotte, il ricorrente sosteneva come la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la persona offesa inidonea a testimoniare a causa dell’età e del deterioramento cognitivo alle patologie da cui era affetto il teste al momento della sua deposizione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato poiché, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, l’incapacità a testimoniare non è ravvisabile in presenza di qualsiasi patologia psichiatrica o cerebrale ma solo laddove venga accertato in concreto che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernere in modo cosciente e critico il contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione.

La sentenza impugnata era pertanto annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

I risvolti applicativi

L’incapacità a testimoniare non è ravvisabile in presenza di qualsiasi patologia psichiatrica o cerebrale sempre e comunque, ma solo se si appuri in concreto che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernere in modo cosciente e critico il contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti oggetto della deposizione.

Solo dunque a queste condizioni, si potrà eccepire l’incapacità a testimoniare di un teste a norma dell’art. 196 cod. proc. pen..

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