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La procura speciale è necessaria per proporre ricorso straordinario alla Cassazione?

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Cass. pen., sez. I, 01/03/2024 (ud. 01/03/2024, dep. 28/03/2024), n. 13042 (Pres. Aprile, Rel. Russo)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava se sia necessaria, per il difensore, la procura speciale per proporre ricorso straordinario per Cassazione.

Ma, prima di vedere come la Suprema Corte ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Supremo Consesso dichiarava inammissibile, per tardività, un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello di Firenze.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del condannato proponeva ricorso straordinario per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il ricorso suesposto era reputato inammissibile in quanto, alla luce di quanto postulato dalle Sezioni unite nella pronuncia n. 32744 del 27/11/2014, è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria.

Invece, il ricorso in questione era stato proposto da un legale, che si qualificava soltanto come difensore del condannato, e non anche come procuratore speciale di costui.

Il mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen. speso dal proponente, di conseguenza, per la Corte di legittimità, non era sufficiente a fornirgli la legittimazione a presentare il ricorso e, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, aveva esaurito i suoi contenuti e il suo scopo con il concludersi della fase giudiziale di cognizione e la definitività della pronuncia di condanna (Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010; Sez. 6, n. 23804 del 29/05/2009).

Il ricorso proposto, pertanto, come già enunciato in precedenza, era dichiarato inammissibile.

I risvolti applicativi

Per potere proporre ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., il difensore del condannato deve essere munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen..

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13042 Anno 2024

Presidente: APRILE STEFANO

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 01/03/2024

Data Deposito: 28/03/2024

SENTENZA

sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da:

D. G., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE

udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;

udito il PG, Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell’imputato, avv. M. G., che, attraverso il sostituto processuale avv. F. D’A., ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in ratto

1. Con ordinanza, emessa de plano, del 27 settembre 2023, n. 47551, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da G. D. contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 22 novembre 2022 pronunciata nei suoi confronti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, in quanto depositato il 13 aprile 2023, quindi oltre la data del 6 aprile 2023, in cui scadeva il termine di 45 giorni per proporre l’impugnazione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’imputato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce che il ricorso era, in realtà, tempestivo in quanto depositato una prima volta il 31 marzo 202:3 alla casella di posta certificata della cancelleria della Corte di Cassazione e da questa restituita per incompetenza, una seconda volta il 4 aprile 2023 alla casella di posta certificata della Corte d’appello di Firenze ruologen.penale.ca.firenze@giustiziacertit, e solo una terza volta il 13 aprile 2023 alla casella del deposito atti penali della Corte d’appello di Firenze depositoattipenali3.ca.firenze@giustíziacertit. Anche il primo ed il secondo deposito avrebbero dovuto essere valutati ai fini della tempestività del ricorso, il primo perché la Corte di Cassazione, in applicazione della norma dell’art. 18-bis I. 7 agosto 1990, n. 241, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza alla Corte di appello competente, il secondo perché trasmesso ad un indirizzo di posta che comunque

appartiene alla Corte d’appello, pur se diverso da quello indicato nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020.

Con il secondo motivo deduce l’omessa comunicazione al ricorrente della data di fissazione della discussione del ricorso per cassazione; inoltre, deduce che l’ordinanza n. 47551, impugnata con il presente ricorso straordinario, non è stata ancora notificata ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., ed ancora che nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Firenze emesso nei confronti del ricorrente è riportata un’ordinanza di inammissibilità del ricorso che non si riferisce al ricorrente.

3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr. Stefano Tocci, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell’imputato, avv. M. G., attraverso il sostituto processuale avv. F. D’A., ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

In punto di ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione l’art. 625-bis, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che “la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento”.

La norma attribuisce in modo esplicito la titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione (cfr. sul punto Sez. U., Sentenza n. 8914 dei 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272010), pertanto, soltanto al condannato, non al difensore dello stesso.

La giurisprudenza di legittimità si è posta la questione del se la legittimazione concorrente del difensore a presentare ricorso si possa ricavare dalla norma generale dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui “può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine”, ma l’ha risolta in senso negativo.

Nella pronuncia Sez. U, Sentenza n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 264048, è stato evidenziato, infatti, che “per il connotato di straordinarietà del mezzo impugnatorio, il ricorso (“richiesta”) è atto strettamente personale (art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.), del solo soggetto

“condannato”, quale strumento eccezionale volto ad emendare possibili pregiudizievoli errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavorevole (ex plurimis: Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, omissis, Rv. 237171; Sez. 6, n. 91 del :22/10/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258453). Ne discende che, in base a quanto chiarito da un prevalente e condivisibile indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso-richiesta deve essere presentato di persona dal condannato ovvero da un difensore munito di specifica procura speciale”.

La stessa pronuncia aggiunge che “l’art. 625-bis cod. proc. pen. è, per la peculiarità (“straordinarietà”) dell’istituto correttivo di errori di fatto delle decisioni di legittimità, norma di stretta interpretazione che preclude l’applicabilità del disposto dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore “dell’imputato” e non al difensore del “condannato”) legittimante il difensore dell’imputato a proporre impugnazioni nell’interesse di esso assistito. La descritta particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile -per i possibili effetti rescindenti e rescissori- all’istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l’atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr.: Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, omissis, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, omissis, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, omissis, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, omissis, Rv. 253246)”.

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, concluso affermando il principio di diritto secondo cui “è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione

dell’impugnazione straordinaria”.

Nel caso in esame, il ricorso straordinario è proposto nell’interesse di G. D. da una persona, l’avv. M. G., priva di legittimazione, che si qualifica in ricorso soltanto difensore di D., ma non procuratore speciale dello stesso ex art. 122 cod. proc. pen.

Il mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen. speso dal proponente non è sufficiente a fornirgli la legittimazione a presentare il ricorso e, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha esaurito i suoi contenuti e il suo scopo con il concludersi della fase giudiziale di cognizione e la definitività della pronuncia di condanna (sempre Sez. U Z. citata, nonché Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, omissis, Rv. 259319; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258332; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, omissis, Rv. 248385; Sez. 6, n. 23804 del 29/05/2009, omissis, Rv. 244289).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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