Cerca
Close this search box.

La mera difficoltà di assumere la testimonianza è sufficiente ad integrare il presupposto della irreperibilità?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. III, 02/12/2022 (ud. 02/12/2022, dep. 23/01/2023), n. 2615 (Pres. Marini, Rel. Semeraro)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 512)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 512, co. 1, cod. proc. pen. dispone che il “giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”, la Cassazione era chiamata a decidere, nella pronuncia qui in esame, tra le diverse questioni ivi affrontate, anche quella riguardante se la mera difficoltà nell’assumere una testimonianza possa da sola costituire un presupposto sufficiente per considerare la persona irreperibile.
Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in commento, a fronte del fatto che la Corte di Appello de L’Aquila aveva confermato una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara per un caso di induzione alla prostituzione, avverso questo provvedimento il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizi di violazione degli art. 191,512,512-bis, 526, comma 1-bis, c.p.p., e della motivazione e la conseguente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite in dibattimento, sostenendosi che, a differenza di quanto fatto dal giudice di merito, l’irreperibilità della testimone avrebbe dovuto essere deve essere valutata all’attualità considerato che il tempo, decorso tra le prime ricerche e l’acquisizione del verbale, sarebbe stato nel caso di specie tale da far ritenere insussistente l’attualità ed avrebbe dovuto imporre le nuove ricerche prima di acquisire la denuncia della persona offesa.
Sempre in tale doglianza, inoltre, il ricorrente contestava la legittimità delle modalità con cui erano state acquisite le dichiarazioni della persona offesa, ritenendosi come l’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe avvenuta in violazione dei principi della giurisprudenza che impongono di effettuare un concreto accertamento dell’irreperibilità del teste, almeno nei luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p., ed anche nella residenza all’estero ove nota, affinché l’accertamento dell’irreperibilità sia congruo e ragionevole, anche mediante le utenze telefoniche note della persona offesa e presso la madre.
Oltre a ciò, era altresì fatto presente che se, secondo la giurisprudenza, per poter utilizzare le dichiarazioni predibattimentali di soggetti divenuti successivamente irreperibili sarebbe necessario non solo svolgere accertamenti sulla reperibilità ma anche sulla sua causa attraverso rigorose ed accurate ricerche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale, invece, il Tribunale non avrebbe svolto alcuna indagine sulla causa dell’irreperibilità limitandosi ad argomentare sull’impossibilità di svolgimento dell’incidente probatorio avvenuto nel 2017.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Cassazione, nel ritenere la doglianza summenzionata fondata, ribadendo ribaditi i principi espressi da Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, secondo cui in tema di letture di atti ex art. 512 c.p.p., l’irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge, e quelli enunciati da Sez. 6, n. 57243 del 15/11/2017, secondo la quale l’acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di indagini preliminari, è consentita a condizione che il teste abbia avuto effettiva contezza della citazione e la sua assenza non sia frutto di una libera scelta di sottrarsi all’esame (fattispecie nella quale la Corte ritenuto correttamente acquisite le dichiarazioni rese dal teste risultato irreperibile in dibattimento, dava risposta negativa alla questione giuridica suesposta, postulava che la mera difficoltà di assumere la testimonianza non è sufficiente ad integrare il presupposto della irreperibilità dal momento che il sistema contempla una serie di strumenti finalizzati proprio a superare tali ostacoli (notificazioni a seguito di accurate ricerche, accompagnamento coattivo, esame a domicilio, rogatorie).
L’irreperibilità sopravvenuta del teste, difatti, coincide con la materiale impossibilità di rintracciare fisicamente il soggetto, o di condurlo, anche coattivamente, in giudizio.
L’irreperibilità del testimone, dunque, si realizza sostanzialmente in due casi: quando è impossibile notificare al teste la citazione a comparire in giudizio, o quando risulti impossibile esaminare questo soggetto nonostante la sua citazione e l’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti imposti dalla legge al fine di assicurarne la comparizione in udienza, fermo restando che la nozione di irreperibilità sopravvenuta di cui all’art. 512 c.p.p., è confermata anche dal contenuto dell’art. 513, comma 2, c.p.p. che, sebbene riferito alle dichiarazioni rese da un imputato di procedimento connesso, ricollega l’applicazione dell’art. 512 c.p.p. proprio all’impossibilità di esaminare il dichiarante dopo aver sperimentato le soluzioni dell’accompagnamento forzoso, dell’esame a domicilio, della rogatoria internazionale, dell’audizione a distanza ex art. 147-bis disp att. c.p.p., nonché dal testo dell’art. 512-bis c.p.p., tenuto conto altresì del fatto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512-bis c.p.p., delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da persona residente all’estero, è necessario preliminarmente accertare l’effettiva e valida citazione del teste non comparso – secondo le modalità previste dall’art. 727 c.p.p. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria verificandone l’eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni.
Oltre a ciò, la Suprema Corte faceva oltre tutto presente che l’impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, non potendo essa consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo: occorre, cioè, che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall’art. 4 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Sez. U., n. 27918 del 25/11/2010, seppur con specifico riferimento alla disciplina prevista dall’art. 512-bis cod. proc. pen).
Orbene, alla stregua di siffatte coordinate ermeneutiche, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati; l’irreperibilità della teste, invero, era stata ritenuta in base agli accertamenti svolti dopo la richiesta di incidente probatorio e mai rinnovati.
Il provvedimento impugnato, pertanto, era annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

I risvolti applicativi

La mera difficoltà di assumere la testimonianza non è sufficiente ad integrare il presupposto della irreperibilità.
Pertanto, in questo caso di mera difficoltà, il giudice non può disporre che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare.

Leggi anche

Contenuti Correlati