Cass. pen., sez. V, 22/09/2026 (ud. 22/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37177 (Pres. Pistorelli, Rel. Belmonte)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata rientri tra i casi per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Treviso – che aveva dichiarato l’imputato, quale amministratore unico di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto – dichiarava non doversi procedere per tale ultimo reato per intervenuta prescrizione, rideterminando, per l’effetto, il trattamento sanzionatorio in relazione al residuo delitto.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, dolendosi dell’omessa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per l‘omessa motivazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U n. 3287 del 27/11/2008).
I risvolti applicativi
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen.[1], per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.
[1]Ai sensi del quale: “1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena. 3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni. 4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. 5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio. 5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. 5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. 5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte. 6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito. 7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento. 8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 37177
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 22/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K. M. nato (…) il 01/01/1959
avverso la sentenza del 15/12/2025 della Corte d’appello di Venezia
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso – che ha dichiarato M. K., quale amministratore unico della società V. s.r.l., dal 5 marzo 2013 al fallimento, con sentenza del 7 ottobre 2015, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto – ha dichiarato non doversi procedere per tale ultimo reato, per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato, per l’effetto, il trattamento sanzionatorio in relazione al residuo delitto.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato G. A., che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo, deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe ravvisato la sottrazione della documentazione contabile che, invece, l’imputato aveva dichiarato al curatore trovarsi presso il ragioniere che si occupava della contabilità dell’azienda. D’altronde, la contabilità risulta omessa solo per due anni e mezzo (dal marzo 2013 al fallimento), e – si sostiene – la condotta non sarebbe idonea a integrare l’elemento oggettivo del contestato delitto.
2.2 Analoghi vizi sono denunciati con il secondo motivo, in relazione alla ritenuta sussistenza della natura dolosa della bancarotta documentale. Le circostanze indicate dalla sentenza impugnata non sarebbero idonee a dare conto dell’elemento soggettivo del reato, e neppure la sentenza impugnata ha indicato le specifiche scritture contabili la cui omissione avrebbe avuto l’attitudine a integrare il dolo specifico della fattispecie.
2.3 Il terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio, e denuncia violazione di legge, dolendosi il ricorrente della omessa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per l‘omessa motivazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel complesso, infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo, che mette in discussione la prova dell’elemento oggettivo, non è fondato.
2.1 Al di là della genericità della deduzione afferente al vizio della motivazione, non specificamente individuato nella sua natura, in tal modo rimettendo al giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Rv. 271635), e della ricorrenza nel caso di specie, di una situazione di doppia conformità delle due sentenze di merito (con i ristretti limiti di deducibilità del vizio di motivazione) la censura è comunque infondata, non essendo riscontrabile, nella sentenza impugnata, alcun vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo.
2.2 I giudici di merito hanno evidenziato che la documentazione complessiva è stata rinvenuta solo parzialmente e solo, fortunosamente, in seguito alle ricerche condotte anche dalla Guardia di Finanza e che, comunque, non è stato possibile ricostruire la vita e il patrimonio della società per il periodo durante il quale il ricorrente ne è stato l’amministratore, essendo risultata solo parziale la documentazione sociale per il 2012 e del tutto mancante quella successiva.
2.3 La generica indicazione, da parte del ricorrente, del professionista che curava e custodiva la documentazione contabile è elemento del tutto minusvalente rispetto alla circostanza che, anche considerando quanto rinvenuto presso lo studio del G., permangono significative lacune nella contabilità, le quali non hanno consentito una corretta ricostruzione dell’andamento economico della società fallita.
2.4 Non ha pregio neppure la circostanza che l’impossibilità di ricostruire compiutamente la situazione contabile della società riguardi il periodo a decorrere dal 2012, laddove il ricorrente è stato amministratore della fallita solo dal 2013, dal momento che, all’evidenza, tale critica non influisce in alcun modo sull’affermazione che, per il periodo di durata della carica di amministratore del ricorrente (dal 2013, fino al fallimento del 2015), la documentazione fosse stata del tutto omessa, e comunque, per quella minima parte recuperata, del tutto carente ed inidonea allo scopo.
2.5 La sentenza impugnata ha, quindi, posto in luce il vulnus alla possibilità di una completa ricostruzione del movimento di affari e del patrimonio aziendale derivante dalla parziale, in buona parte del tutto mancante, tenuta delle scritture e dei libri contabili; dalla sentenza emergono, quindi, tutti gli elementi del reato, mentre il ricorso tende a censurare la logicità della motivazione, che, invece, non è riscontrabile.
3. La Corte di Appello ha altresì condotto efficacemente l’indagine sull’elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale (ex plurimis Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, omissis, Rv. 268867), correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta omissiva e di occultamento della contabilità tenuta dall’imputato nel periodo della sua amministrazione. Dolo che, nel caso in scrutinio è rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta tenuta dall’imputato negli anni antecedenti al fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti una doppia conforme di condanna.
3.1 Posto che, quindi, che anche l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5 n. 11115 del 22/01/2015, omissis, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, omissis, Rv. 252992), la sentenza impugnata ha dato conto degli elementi dai quali desumere la consapevolezza dell’odierno ricorrente, fornendo una motivazione satisfattiva dell’onere argomentativo riguardante l’elemento soggettivo del delitto contestato, avendo la Corte territoriale desunto l’intento fraudolento sottostante alla condotta di omissione/sottrazione/distruzione delle scritture sociali nella ravvisata finalità di non disvelare la reale entità del dissesto e di celare alla curatela i movimenti delle somme incassate a seguito di alcune compravendite immobiliari svolte negli ultimi anni di vita della società.
3.2 La critica difensiva non si confronta con significativi passaggi della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano plurimi indici di fraudolenza: ritiro della documentazione dallo studio contabile poco prima del fallimento, poi consegnando al curatore solo una parte della stessa fino al 2011; parziale omessa tenuta della documentazione contabile per il 2012, e totale omissione per per gli anni successi; mancata collaborazione con la curatela; la mendace giustificazione per la mancata trasmissione di documentazione contabile al curatore, sostenendo la inattività dell’azienda, però smentita dalle compravendite immobiliari del 2013 e del 2014; la circostanza che, dalla parziale e lacunosa documentazione complessivamente consegnata o acquisita è possibile ricostruire soltanto l’andamento della società fino al 2011, anno antecedente all’emersione della situazione di difficoltà della società; la circostanza che la carenza documentale coincide con l’emergere della crisi società..
3.3 Tali molteplici irregolarità – ha evidenziato la sentenza impugnata – hanno ostacolato l’accertamento della effettiva entità del dissesto. Ai fini dell’elemento soggettivo, la Corte di appello ha ritenuto, con ragionamento inferenziale affatto illogico, anzi, coerente con la situazione di fatto accertata, che le descritte condotte (nella ricostruzione dei giudici di merito, non censurati in alcun modo), lungi dall’esprimere mera trascuratezza, siano, piuttosto, sintomatiche della volontà di occultare le ragioni della crisi d’impresa, quali emergenti dalla documentazione nascosta, evidenziando, quale elemento sintomatico, la circostanza che la carenza documentale non abbia consentito di verificare se il prezzo delle due unità abitative vendute dalla società negli ultimi anni di vita della società sia stato effettivamente incassato.
3.4 In sostanza, si è dato significativo rilievo alla circostanza che l’imputato abbia consegnato, dopo averla ritirata presso il tenutario, solo una parte, sostanzialmente irrilevante, della documentazione contabile, trattenendo, invece, e sottraendole agli accertamenti della curatela, le scritture rilevanti ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili della società soprattutto negli ultimi anni di vita, quando sono state poste in essere importanti alienazioni immobiliari; tale opera di selezione, cioè, è stata ritenuta indicativa dell’intenzione di occultamento della reale situazione economica della società, e consente, sulla base di un logico e corretto ragionamento inferenziale, di trarre dalle condotte tenute dall’imputato, l’elemento soggettivo necessario per la integrazione della bancarotta documentale fraudolenta, sub specie del dolo specifico qui contestata.
3.5 La motivazione offerta in punto di elemento soggettivo dalla sentenza impugnata si sottrae, dunque, a qualunque critica di carenza o manifesta illogicità.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1 Questa Corte ha da tempo chiarito che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Sez. U n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009), R., Rv. 244118).
4.2 Si è così affermato, ad esempio, che – in forza di tali poteri, e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado – il giudice di appello può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (Sez. 3 n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029).
4.3 Deve, dunque, escludersi che dia luogo a nullità della sentenza di primo grado la omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità, e che, pertanto, legittimamente la Corte di appello ha integrato la motivazione in merito al diniego, peraltro, senza censure da parte del ricorrente.
5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 22/09/2026






