Cass. pen., sez. I, 10/09/2024 (ud. 10/09/2024, dep. 30/10/2024), n. 40151 (Pres. Boni, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la competenza distrettuale persiste anche là dove, in sede di domanda cautelare, non sia stata ritenuta l’esistenza di una gravità indiziaria per il delitto qualificante.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia – ritenendosi incompetente a decidere sull’istanza, formulata dal Pubblico ministero, ai sensi degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen., di conferma delle misure cautelari applicate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei riguardi di taluni indagati – sollevava un conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere e rimetteva gli atti alla Corte di Cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano come il conflitto in questione andasse risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che per primo l’aveva declinata.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la competenza distrettuale persiste (e si estende ai fatti connessi) anche là dove, in sede di domanda cautelare, non sia stata ritenuta l’esistenza di una gravità indiziaria per il delitto qualificante, purché esso risulti incluso nella notitia criminis iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc., anche se in ordine alla sua sussistenza non venga ritenuto esistente un quadro di gravità indiziaria idoneo all’intervento cautelare domandato e purché risulti, ovviamente, al momento della domanda, ancora l’iscrizione per quel fatto (Cass. pen., Sez. 1, n. 43953 del 09/07/2019).
I risvolti applicativi
La competenza distrettuale si mantiene anche in assenza di gravità indiziaria per il delitto qualificante nella domanda cautelare, a condizione che il fatto sia incluso nella notitia criminis e risulti ancora iscritto al momento della richiesta.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40151 Anno 2024
Presidente: BONI MONICA
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 10/09/2024
Data Deposito: 30/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE CIVITAVECCHIA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE ROMA
con l’ordinanza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI,
che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del GIP di Roma.
udito il difensore
avv. C. S. che ha chiesto che si affermi la competenza del GIP di Roma;
avv. P. A. che ha chiesto il rigetto della richiesta di risoluzione del conflitto in favore del Gip di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia – ritenendosi incompetente a decidere sull’istanza, formulata dal Pubblico ministero, ai sensi degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen., di conferma delle misure cautelari applicate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei riguardi di A. C., E. B., S. T., M. T., C. E. B. e S. R., in relazione alle contestazioni provvisorie per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a ciascuno elevate – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
2. Invero, con ordinanza in data 18 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma – ritenuta l’insussistenza della gravità indiziaria riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nei riguardi di tutti gli indagati e ritenuta, invece, quella in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di C., B., T., T., B. e R., nei cui riguardi ha applicato misura cautelare – aveva, ai sensi dell’art. 22 cod. proc. pen., declinato la propria competenza ritenendo la stessa spettante al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, luogo di commissione delle cessioni di stupefacenti.
Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che l’attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell’ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi, anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.
Erroneamente – sulla base del mancato riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al reato associativo – il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva ritenuto implicitamente il venir meno di detta vis attractiva, in spregio all’insegnamento della Corte di legittimità secondo cui l’esclusione della gravità indiziaria in relazione a un reato o a una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis, sulla base della mera descrizione del fatto.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che per primo l’ha declinata.
2.1. La competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo del distretto va individuata, infatti, sulla base della notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 35672 del 18/08/2015, omissis, Rv. 264512; Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, omissis, Rv. 256370).
L’attribuzione delle funzioni all’Ufficio del Pubblico ministero e, con essa, quella del Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., avviene, infatti, sulla base dei reati per cui si procede e, dunque, sulla scorta dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. 1, n. 43953 del 09/07/2019, Confl. comp. in proc. omissis, Rv. 277499) che la competenza distrettuale persiste (e si estende ai fatti connessi) anche là dove, in sede di domanda cautelare, non sia stata ritenuta l’esistenza di una gravità indiziaria per il delitto qualificante, purché esso risulti incluso nella notitia criminis iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc., anche se in ordine alla sua sussistenza non venga ritenuto esistente un quadro di gravità indiziaria idoneo all’intervento cautelare domandato e purché risulti, ovviamente, al momento della domanda, ancora l’iscrizione per quel fatto.
Là dove, al contrario, pur inizialmente iscritta una fattispecie che determina la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale, essa figura criminis sia stata separata e il Pubblico ministero competente abbia chiesto l’archiviazione, non sussistono le condizioni per derogare ai criteri ordinari di competenza, non risultando più pendente un procedimento relativo a uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., unico presupposto materiale che radica la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale.
2.2. Nel caso in esame, non emerge dagli atti che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma abbia emesso un provvedimento di stralcio e abbia chiesto la conseguente archiviazione con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e, anzi, gli indagati nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare e contestualmente declinata la competenza, risultano tuttora sottoposti ad indagini per detto reato (due dei quali, C. e B. in qualità di promotori), sicché non vi sono le condizioni per una riespansione degli ordinari criteri di riparto di competenza.
E, infatti, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19214 del 23/04/2020, omissis, Rv. 279092, che si è occupata delle questioni concernenti gli effetti della dichiarazione d’incompetenza in sede cautelare – in particolare sotto il profilo della sussistenza dell’interesse del pubblico ministero a impugnare il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari abbia annullato l’ordinanza per carenza dei gravi indizi – è stato ribadito quanto già chiarito con le sentenze Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, omissis, Rv. 198217 e Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, omissis, Rv. 199393 e, segnatamente, che «la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giudice, osservando come i codificatori non abbiano escluso l’operatività di tale principio nell’incidente cautelare, limitandosi invece a coniugarlo con le peculiarità di tale fase e con l’esigenza di tutelare la collettività laddove venga ravvisata l’urgenza dell’intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere» (p. 14, § 7., Sez. U G., cit.).
Come affermato dalle Sezioni Unite n. 42030 del 17/07/2014, omissis, Rv. 260242, in tema di inoppugnabilità della dichiarazione di incompetenza emessa nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 22, comma primo, cod. proc. pen., attraverso il meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. richiamato dall’art.291, comma 2, cod. proc. pen., si assicura anche al giudice che si dichiari
incompetente il potere eccezionale di applicare la misura cautelare, esposta però alla decadenza ove il pubblico ministero non si uniformi alla decisione d’incompetenza, trattenendo, come in suo potere, gli atti senza trasmetterli al pubblico ministero presso il giudice individuato come competente.
Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari, se il giudice adito riconosce la propria incompetenza, la sua decisione produce effetti limitatamente al singolo provvedimento richiesto, talché, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, egli provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero.
Quest’ultimo conserva, dunque, il potere di proseguire nell’indagine e non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il giudice indicato come competente, come peraltro si desume anche dall’art. 54, comma 1, cod. proc. pen., che subordina tale trasmissione all’autonoma valutazione sul punto dell’organo procedente.
Ciò significa che, una volta disposta la misura ex art. 27 cit., gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero che l’ha richiesta (in questo senso si veda Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, omissis, cit.), spettando a quest’ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in merito alla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto competente perché solleciti l’emissione di un nuovo titolo cautelare ovvero lasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei venti giorni, conservando però la titolarità dell’indagine e la possibilità di sollecitare allo stesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla luce dell’acquisizione di nuovi elementi.
Il pubblico ministero, infatti, nell’ipotesi dell’art. 22, commi 1 e 2, ha il potere (così Sez. 1, n. 406 del 19/02/1990, omissis, Rv. 183662, ripresa da Sez. 1, n. 2828 del 07/04/1999, omissis, Rv. 213491) – anche in deroga alla designazione da parte dell’ufficio sovraordinato ai sensi dell’art. 54 cod. prc. pen.
– soltanto di rimettere gli atti all’ufficio del Pubblico ministero ritenuto competente, perché richieda al Giudice per le indagini preliminari presso il quale svolge le sue funzioni, il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi, infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga anche all’efficacia vincolante della designazione da parte del Pubblico ministero sovraordinato. L’accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso Giudice per le indagini preliminari investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà il concretizzarsi di una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure potrà essere denunciata dal Pubblico ministero per essere rimessa alla cognizione della Cassazione (p. 13, §8, Sez. U G., cit.)
2.3. In conclusione, nel caso che ci occupa, l’aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, da cui discende la competenza del Giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non comporta l’incompetenza c.d. distrettuale del già menzionato Giudice.
3. Alla luce di quanto premesso va dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 10 settembre 2024.