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La Cassazione come verifica la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel ricorso per Cassazione proposto per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame?

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Cass. pen., sez. V, 22/02/2024 (ud. 22/02/2024, dep. 04/04/2024), n. 13811 (Pres. Guardiano, Rel. Sgubbi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale verifica le spetta di fare nel caso di ricorso per Cassazione proposto per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Palermo parzialmente annullava un’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato talune misure cautelari personali di tipo non custodiale per alcuni delitti.

In particolare, il Tribunale del riesame palermitano aveva escluso il giudizio di gravità indiziaria con riguardo al reato di cui al capo 11 (art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato) mentre, con riguardo al delitto di cui al capo 16 (art. 73 d.P.R. 309/1990), aveva escluso il giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen..

Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa deducendo con unico motivo vizio di motivazione e, segnatamente, che il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità reputava il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione per vizio di motivazione del Tribunale del riesame, riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità di verificare solo se le ragioni addotte dal giudice di merito rispettino i principi logici e giuridici nell’interpretazione delle prove, senza poter rivalutare fatti già valutati dal giudice di merito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13811 Anno 2024

Presidente: GUARDIANO ALFREDO

Relatore: SGUBBI VINCENZO

Data Udienza: 22/02/2024

Data Deposito: 04/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

nel procedimento a carico di:

M. S. nato a … il ,,,

avverso l’ordinanza del 04/08/2023 del TRIB. DEL RIESAME di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A.:

il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilità;

udito il difensore :

l’avvocato D, S, si associa alle argomentazioni del P.G. e chiede l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 5 luglio 2023, aveva applicato nei confronti di S. M. misure cautelari personali di tipo non custodiale per alcuni delitti.

Il Tribunale del riesame ha escluso il giudizio di gravità indiziaria con riguardo al reato di cui al capo 11 (art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato) mentre, con riguardo al delitto di cui al capo 16 (art. 73 d.P.R. 309/1990), ha escluso il giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, tenuto conto della limitatezza del tempo nel quale hanno avuto luogo le telefonate di interesse investigativo (pochi giorni) e della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del correo C., il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente dimostrato che l’affare in materia di stupefacenti attestato dalle intercettazioni riguardanti i M. sia stato qualcosa di più che un’occasione estemporanea e, comunque, che la condotta dei M. abbia potuto rafforzare l’ipotizzato sodalizio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo con unico motivo vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente.

Dalle intercettazioni emergerebbe con chiarezza che i M. erano stati da lungo tempo autorizzati dai capi mafiosi ad esercitare la loro attività nell’ambito dello spaccio e che si trattasse di un’attività di “capi-piazza” a seguito dell’esautoramento del C.. Laddove le intercettazioni danno conto che di determinati affari dovevano occuparsi i M. ciò significa automaticamente che la cordata avversa doveva essere esautorata.

Il Pubblico ministero ricorrente cita anche le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del C., che confermerebbero quanto risulta dalle intercettazioni. Su di esse il Tribunale ha espresso un apodittico giudizio di inattendibilità.

Secondo il Pubblico ministero ricorrente, i M. hanno occupato per pochi giorni il ruolo di “capo-piazza”, sottratto al C. dopo una lunga militanza quali fornitori di droga autorizzati.

Correlativamente, sarebbe viziata anche la motivazione che ha escluso l’aggravante.

4. Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, «il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976, ex plurimis).

Ed allora, i limiti del ricorso in esame sono evidenti, laddove il Pubblico ministero cerca di confutare il giudizio di inattendibilità della fonte dichiarativa, per poter su di essa fondare una diversa ricostruzione dei fatti.

Non solo: il Tribunale del riesame ha giustificato, in modo non manifestamente illogico, il proprio giudizio non già e non solo sull’inattendibilità del dichiarante C., quanto sulla considerazione che, in ogni caso, le intercettazioni che danno conto del coinvolgimento dei fratelli M. nel traffico di stupefacenti sono durate pochi giorni, sicché la loro lettura in termini di gravità indiziaria non già della commissione di reati in materia di stupefacenti, bensì dell’assunzione del ruolo di capi di una piazza di spaccio gestita dalla mafia non è univocamente imposta.

Non è compito della Corte di cassazione sindacare quale sia la lettura corretta del materiale indiziario, ma semplicemente verificare se la motivazione resa dal Tribunale del riesame sia manifestamente illogica e se tale illogicità emerga ictu oculi, cioè in modo tale da scaturire dalla mera lettura del provvedimento, senza valutazioni di sorta del materiale probatorio sottostante.

Tale manifesta illogicità non sussiste.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

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