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Interesse ad impugnare: quando ricorre?

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Cass. pen., sez. I, 04/06/2024 (ud. 04/06/2024, dep. 09/08/2024), n. 32409 (Pres. Boni, Rel. Lanna)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre l’interesse ad impugnare.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale – in funzione di Giudice dell’esecuzione – revocava un beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore che deduceva, con un unico motivo, il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 168 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il ricorso proposto era reputato inammissibile.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nella materia delle impugnazioni, deve trovare applicazione la regola generale dettata dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui – per proporre ricorso – il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va valutato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica aggredita, quale illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017).

I risvolti applicativi

Per impugnare, l’art. 568, comma 4, c.p.p. si richiede, da un lato, che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale, il quale deve permanere fino alla decisione, dall’altro, che il ricorso debba mirare a eliminare una situazione giuridica ritenuta illegittima o pregiudizievole.

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