Cass. pen., sez. I, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37208 (Pres. Mancuso, Rel. Aliffi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se al giudice dell’esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione, siano attribuiti, in materia di quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento di un’istanza, unificava sotto il vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. i reati giudicati con le sentenze emesse dalla medesima Corte territoriale partenopea, questi ultimi già ritenuti avvinti dl vincolo della continuazione con i reati oggetto di sentenza emessa ancora una volta da tale Corte e, per l’effetto, rideterminava la pena unica complessiva in anni 15 mesi 6 di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali al giudice dell’esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., sono attribuiti, in materia di quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione, con i soli limiti dettati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014), dall’art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena – da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017), e dal principio generale del divieto di reformatio in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016).
I risvolti applicativi
Al giudice dell’esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sono attribuiti i medesimi poteri di quantificazione della pena del giudice della cognizione, con i soli limiti della individuazione del reato più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., della misura degli aumenti entro il triplo della pena base ex art. 81, primo comma, cod. pen. e del divieto generale di reformatio in pejus rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito in cognizione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37208 Anno 2026
Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
B. F. nato a …il …
avverso l’ordinanza del 13/02/2026 della Corte d’appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
Lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto annullarsi con
rinvio il provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’istanza presentata da F. B., ha unificato sotto il vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 9 aprile 2018 e 7 maggio 2024, questi ultimi già ritenuti avvinti dl vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18 aprile 2025 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 15 mesi 6 di reclusione, secondo la seguente dosimetria:
– pena base per il reato ritenuto più grave, quello associativo di cui al capo 18) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2024, anni 9 mesi 1 giorni 10 di reclusione;
– aumento per il reato satellite contestato al capo 26) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2024, mesi 10 giorni 20 di reclusione;
– aumento per il reato satellite di cui all’art 416-bis cod. pen., contestato al capo 1) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 aprile 2025, anni 3 di reclusione;
– aumento per il reato satellite di cui al capo 67) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 aprile 2025, mesi 3 di reclusione;
– aumento per reato satellite di cui al capo 71) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 aprile 2025, mesi 3 di reclusione;
– aumento per reato satellite di cui al capo 11) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2018, anni 2 di reclusione.
2. B. ha articolato un unico motivo per violazione di legge, in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Lamenta che la Corte distrettuale ha posto a sostegno della rideterminazione in anni 2 di reclusione dell’aumento di pena per il reato satellite di cui al capo 11) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2018 una motivazione apparente in quanto distonica e non aderente alle risultanze processuali coperte dal giudicato.
Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata non ha spiegato le ragioni in forza delle quali ha commisurato per il reato satellite di cui al capo 11) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2018 una pena diversa e più severa rispetto a quella correlata al reato contestato al capo 26) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2024, nonostante le condotte delittuose accertate siano omogenee perché poste in essere in violazione della medesima disposizione di legge, quella di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e, per di più, quella in concreto sanzionata con la pena più grave, a differenza dell’altra, non è aggravata dalla finalità e dal metodo mafioso. Non ha spiegato nemmeno perché la pena relativa al reato satellite di cui al capo 11) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2018 è stata determinata in misura prossima a quella inflitta dal giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, omissis, Rv. 219316).
In argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione, e chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Al giudice dell’esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., sono attribuiti, in materia di quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione, con i soli limiti dettati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, omissis, Rv. 261089), dall’art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena – da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatio in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, omissis, Rv. 268735).
2. L’ordinanza impugnata non si è uniformata agli esposti principi ed ha seguito nella determinazione del trattamento sanzionatorio del riconosciuto reato continuato un percorso giustificativo illogico e contraddittorio.
Come denunciato, il Giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., pur premettendo di applicare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e di condividere le determinazioni seguite dalle sentenze irrevocabili in punto di dosimetria della pena, senza rispettare la necessaria proporzione tra gravità della violazione, come accertata dalle sentenze irrevocabili, e misura della sanzione, e senza indicare una ragione plausibile della scelta, ha quantificato l’aumento ex art. 81, secondo comma. cod. pen, correlato al reato satellite di cui al capo 11) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2018 in misura sensibilmente superiore all’aumento determinato per il reato satellite contestato al capo 26) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2024, nonostante la prima violazione, oltre ad essere omogenea all’altra, sia stata valutata in sede di cognizione meno grave a seguito dell’esclusione dell’aggravante mafiosa, originariamente contestata, ritenuta, invece, sussistente per la seconda violazione.
3. A tali considerazioni consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013) per nuovo esame in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così è deciso, 15/09/2026




