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In materia di rinvio pregiudiziale, se una parte processuale chiede al giudice di valutare un possibile conflitto territoriale senza affermare la sua competenza, qual è il compito del giudice?

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Cass. pen., sez. I, 13/02/2024 (ud. 13/02/2024, dep. 24/04/2024), n. 17209 (Pres. Boni, Rel. Centonze)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava qual è il compito del giudice, in materia di rinvio pregiudiziale, se una parte processuale gli chiede di valutare un possibile conflitto territoriale senza affermare la sua competenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione di un procedimento, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., allo scopo di verificare la competenza a procedere contro l’imputato per i reati di cui ai capi A (artt. 61, primo comma, nn. 1 e 11, 624, primo comma, cod. pen.) e B(artt. 81, secondo comma, 493-ter cod. pen.).

Ciò posto, ilGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, a sua volta, veniva investito della competenza a procedere in conseguenza della richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di G. P. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

In particolare, tale richiesta faceva a seguito alla sentenza emessa 1’11 ottobre 2022, con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro si era dichiarato incompetente a provvedere sul rinvio a giudizio presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte “rispondeva” al quesito summenzionato, citando quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora la parte processuale si limiti a sollecitare il giudice affinché valuti una situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza territoriale, questi, laddove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza ovvero di una generica richiesta formulata ex art. 121 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007).

Difatti, per gli Ermellini, in termini sostanzialmente analoghi ci si deve esprimere per le ipotesi di richieste di rinvio pregiudiziale, tenuto conto del fatto che la valutazione discrezionale del giudice sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde alla possibilità di rilevare d’ufficio l’incompetenza.

Tale opzione sistematica, dunque, per la Corte di legittimità, valorizza la discrezionalità del giudice procedente nella verifica dei presupposti necessari alla deliberazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, rilevanti ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen..

I risvolti applicativi

In materia di rinvio pregiudiziale, se una parte processuale chiede al giudice di valutare un potenziale conflitto territoriale senza affermare la sua competenza, il giudice, se non aderisce alla richiesta, deve trattare l’atto come un’eccezione di incompetenza comune o come una richiesta generica ai sensi dell’art. 121 del codice di procedura penale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17209 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udienza: 13/02/2024

Data Deposito: 24/04/2024

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato dal

Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata con ordinanza emessa il 04/10/2003

nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione del procedimento nei confronti di G. P., ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., allo scopo di verificare la competenza a procedere contro l’imputato per i reati di cui ai capi A (artt. 61, primo comma, nn. 1 e 11, 624, primo comma, cod. pen.) e B(artt. 81, secondo comma, 493-ter cod. pen.), commessi dal 10 aprile al 13 maggio 2018.

IlGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, a sua volta, veniva investito della competenza a procedere in conseguenza della richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di G. P. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Tale richiesta faceva a seguito alla sentenza emessa 1’11 ottobre 2022, con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro si era dichiarato incompetente a provvedere sul rinvio a giudizio presentato nei confronti di P. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Il rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, incentrato sulla necessità di risolvere la questione della competenza per territorio a procedere nei confronti di G. P., traeva origine dal fatto che all’imputato si contestavano due ipotesi delittuose, per la più grave delle quali, contestata al capo B,non era stato individuato il luogo di commissione del reato.

Ne discendeva che, nel caso di specie, occorreva chiarire se poteva farsi applicazione del criterio residuale di attribuzione della competenza territoriale stabilito dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, secondo cui, nelle ipotesi in cui non è possibile individuare il luogo di commissione di una pluralità di reati connessi, è competente l’autorità giudiziaria del luogo della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel procedimento instaurato nei confronti di G. P., la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi per effetto del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata con ordinanza emessa il 4 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., così come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 152 (Riforma Cartabia).

Com’è noto, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 24-bis cod. proc. pen., è un meccanismo di risoluzione preventiva dei conflitti, che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione, finalizzati a definire le questioni riguardanti la competenza territoriale, prima «della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1 […]».

Deve, inoltre, precisarsi che, a differenza dello strumento previsto dall’art. 30 cod. proc. pen., la natura preventiva del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, al quale si attribuisce un potere discrezionale maggiore rispetto a quello riconosciuto all’autorità giudiziaria nelle ipotesi di conflitto. Infatti, l’eventuale decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte processuale la possibilità di riproporre la questione esperendo altri strumenti giurisdizionali.

Si consideri ulteriormente che sussiste un obbligo di immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte di cassazione soltanto in presenza di un conflitto positivo o negativo di competenza, rilevante tra due autorità giudiziarie ex art. 28 cod. proc. pen.

Infatti, qualora la parte processuale si limiti a sollecitare il giudice affinché valuti una situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza territoriale, questi, laddove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza ovvero di una generica richiesta formulata ex art. 121 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

1, n. 31660 del 01/07/2021, omissis, Rv. 281760 – 01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, omissis, Rv. 254189 – 01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, omissis, Rv. 236368 – 01).

In termini sostanzialmente analoghi ci si deve esprimere per le ipotesi di richieste di rinvio pregiudiziale, tenuto conto del fatto che la valutazione discrezionale del giudice sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde alla possibilità di rilevare d’ufficio l’incompetenza. Tale opzione sistematica, dunque, valorizza la discrezionalità del giudice procedente nella verifica dei presupposti necessari alla deliberazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, rilevanti ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.

In questa cornice, appaiono rispettate le condizioni imposte dalla legge per ammettere il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., avendo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata compiuto una verifica adeguata sulla questione della competenza territoriale, nel procedimento instaurato nei confronti di G. P., tenendo conto delle incertezze che potrebbero viziare – anche alla luce delle memorie presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata il 12 giugno 2023 – gli ulteriori sviluppi processuali.

2. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, che impone di ribadire l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, deve osservarsi che, nel caso di specie, non può farsi applicazione della regola di attribuzione della competenza territoriale prevista dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., richiamata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro nella sentenza emessa l’11 ottobre 2022.

Secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, il giudice competente territorialmente a conoscere dei reati contestati a G. P. ai capi A e B, connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., doveva essere individuato, in conformità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in una risalente pronuncia, secondo cui: «La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, omissis, Rv. 244330 – 01).

In questa cornice ermeneutica, per effetto della connessione sussistente tra le ipotesi delittuose di cui ai capi A e B, si sarebbe potuto fare applicazione della regola residuale di attribuzione della competenza territoriale di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui, per nessuno dei due reati contestati a P., era possibile individuare il luogo di commissione della condotta illecite.

Tuttavia, questa condizione processuale non è sussistente nel caso di specie, essendo il reato di cui al capo A, connesso al più grave reato di cui al capo B, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., commesso in data antecedente e prossima all’il maggio 2019 a Pesaro; località, quest’ultima, la cui individuazione impone di ritenere territorialmente competente a procedere nei confronti di G. P. il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, proprio alla luce dei parametri ermeneutici richiamati da tale autorità giudiziaria (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, omissis, cit.).

3. Per queste ragioni, decidendo a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, deve dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, al quale devono trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, cui dispone trasmettersi gli atti.

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