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In cosa consiste l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis c.p.p.?

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Cass. pen., sez. I, 21/11/2023 (ud. 21/11/2023, dep. 14/03/2024), n. 10908 (Pres. Boni, Rel. Magi)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 625-bis, co. 1, c.p.p. dispone che è “ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione”, nella decisione in esame viene chiarito cosa debba intendersi per errore di fatto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte, nel riteneva il ricorso straordinario proposto nel caso di specie inammissibile, perché proposto per motivi stimati non consentiti, in quanto, per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n. 16103 del 27.3.2002), il particolare strumento dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi o, ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico, che ha condotto alla decisione impugnata, rappresenta dunque, per la Corte di legittimità, il presupposto essenziale affinché si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.

Orbene, per i giudici di piazza Cavour, i limiti ontologici del ricorso straordinario, rinvenibili in tale quadro ermeneutico, impedivano di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi.

I risvolti applicativi

L’articolo 625-bis del Codice di procedura penale si propone di correggere l’errore di fatto, nella misura in cui la decisione, oggetto di ricorso straordinario, si basi su supposizioni erronee o sulla mancata considerazione di fatti rilevanti, il che comporta che siffatto errore, per potersi considerare tale, deve essere decisivo per la decisione impugnata e non consentire ulteriori valutazioni sul merito in riferimento alle scelte decisorie già adottate della Corte di legittimità stessa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10908 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 21/11/2023

Data Deposito: 14/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. D. nato a … il …

avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA (…)

FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 13 dicembre 2022 (numero … del 2023) ha deciso sul ricorso proposto da B. D. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 13 luglio 2021.

Il ricorso è stato respinto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario – ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. B. D., nelle forme di legge.

2.1 II ricorrente deduce errore percettivo in rapporto alla ricognizione dei contenuti del primo motivo di ricorso.

Si afferma, in particolare, che B. era detenuto – all’epoca – presso la casa di reclusione di Teramo e non aveva avuto conoscenza della celebrazione del giudizio di secondo grado.

Non era stata disposta la traduzione per la partecipazione all’udienza e la Corte di Cassazione avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di secondo grado.

Nessun rilievo ha la circostanza della avvenuta applicazione del rito cartolare, posto che il B., non avendo avuto avviso, non poteva manifestare la volontà di comparire.

2.2 E’ stata depositata memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale (che ha rappresentato la novità della odierna deduzione rispetto al contenuto dell’originario atto di ricorso).

Nella memoria si sostiene che l’omesso avviso al B. era doglianza contenuta nel primo motivo del ricorso originario.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.

3.2 Nel caso in esame, dall’esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso (il primo) relativo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado.

Nell’originario atto di ricorso era stata introdotta la questione della omessa traduzione dell’imputato per la partecipazione alla udienza e non vi è espressa questione circa la avvenuta o meno ricezione dell’atto di fissazione.

La Corte di Cassazione si è pertanto espressa sui termini effettivi della deduzione, ritenendo infondato il motivo di ricorso.

I limiti ontologici del ricorso straordinario – prima illustrati – impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi.

3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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