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In cosa consiste l’efficacia delle dichiarazioni e richieste dell’imputato detenuto effettuate tramite atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia?

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Cass. pen., sez. I, 28/05/2024 (ud. 28/05/2024, dep. 19/09/2024), n. 35277 (Pres. Rocchi, Rel. Mancuso)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste l’efficacia delle dichiarazioni e richieste dell’imputato detenuto effettuate tramite atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Vercelli rigettava un’istanza di liberazione anticipata proposta da un detenuto.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’istante il quale deduceva violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell’ambito del procedimento, all’imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell’art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall’autorità giudiziaria destinataria (Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013).

I risvolti applicativi

Le dichiarazioni e richieste dell’imputato detenuto, effettuate tramite il direttore dello stabilimento di custodia, hanno immediata efficacia, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.[1] come se fossero direttamente ricevute dall’autorità giudiziaria.

[1]Ai sensi del quale: “1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. 2. Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa”.

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