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In cosa consiste l’atto abnorme?

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Cass. pen., sez. I, 8/02/2024 (ud. 8/02/2024, dep. 30/05/2024), n. 21594 (Pres. Santalucia, Rel. Curami)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quello di comprendere in cosa consiste l’atto abnorme.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli, all’esito di un’udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, disponeva, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento a carico di una persona indagata per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento gravato, per avere il Tribunale deciso nel merito dell’opposizione proposta.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini, tra le argomentazioni che l’avevano indotto ad addivenire a siffatto esito decisorio, osservavano prima di tutto come la categoria dogmatica dell’abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili.

Premesso ciò, si faceva presente che, sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che – in ragione della singolarità e stranezza del contenuto – risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare alla stregua di una manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all’esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltrepassando ogni ragionevole limite, fermo restando che una ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale, dato che la prima categoria ricorre allorquando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l’atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o della realizzazione di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016) o, ancora, dell’indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017).

Orbene, a fronte di tale quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour notavano come sia stato quindi autorevolmente affermato, sempre in sede di legittimità ordinaria, che l’atto abnorme è quell’atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018).

Per contro, resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen..

Ebbene, alla luce di siffatte considerazioni, per la Corte di Cassazione, nel caso di specie, il provvedimento non presentava, nemmeno in astratto, profili di abnormità, non essendo estranea alle facoltà decisorie dell’autorità giudiziaria, previste dall’ordinamento giuridico, atteso che rientra tra i poteri del giudice dell’impugnazione quello di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione stessa; del pari, sempre per il Supremo Consesso, il provvedimento non determinava nemmeno alcuna ipotesi di stallo processuale o di indebita regressione ad altra fase del procedimento penale.

Di conseguenza, come evidenziato anche prima, il ricorso summenzionato era dichiarato inammissibile e il ricorrente era altresì condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, pari a euro tremila.

I risvolti applicativi

L’atto abnorme è un atto che, essendo frutto di un abuso di potere e causando un pregiudizio insuperabile, può essere impugnato per Cassazione.

In particolare, si tratta di un atto totalmente estraneo ai requisiti legali, che causa una stasi del procedimento, che altrimenti non può essere corretto.

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