Cass. pen., sez. V, 24/09/2026 (ud. 24/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36383 (Pres. Pistorelli, Rel. Renoldi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in caso di omonimia tra più avvocati dello stesso foro, sia compito della cancelleria provvedere alla corretta individuazione del legale cui deve essere notificato l’atto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova confermava una sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, l’imputato era stato condannato, con la riduzione per il rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto previsto dall’art. 494 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1 e 601 cod. proc. pen. con nullità assoluta del giudizio di secondo grado per omessa notifica del decreto di fissazione udienza al difensore di fiducia e omessa instaurazione del contraddittorio.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di omonimia tra più avvocati dello stesso foro, è compito della cancelleria provvedere alla corretta individuazione del legale cui deve essere notificato l’atto, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità a cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. 5, n. 34048 del 12/09/2025; Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001).
I risvolti applicativi
L’omonimia tra avvocati dello stesso foro impone alla cancelleria l’obbligo di identificare il corretto destinatario della notifica, escludendo ogni responsabilità dell’imputato per irregolarità a lui non imputabili.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 36383
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 24/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. D. nato a … il …
avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. M. S., il quale, nell’interesse di D. P., ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 gennaio 2026, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 26 ottobre 2021 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, D. P. era stato condannato, con la riduzione per il rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto previsto dall’art. 494 cod. pen., perché, nella qualità di collaboratore della S. s.r.l., si era sostituito a tali N. D.’A. e V. P.i per sottoscrivere, a loro nome, vari contratti di fornitura di gas e corrente elettrica per casa e negozio con alcune società del settore, inducendole in errore e procurandosi le relative provvigioni; in O. e altrove nel corso del 2017 e del 2018.
2. D. P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1 e 601 cod. proc. pen. con nullità assoluta del giudizio di secondo grado per omessa notifica del decreto di fissazione udienza al difensore di fiducia e omessa instaurazione del contraddittorio.
Il giudizio di appello si sarebbe svolto in assenza della regolare notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia ritualmente nominato dall’imputato, Avv. M. S., atteso che la Corte di appello avrebbe indirizzato la notifica ad altro difensore e a un diverso indirizzo PEC, come attestato dallo stesso Sistema di notifiche telematiche della Corte di appello, da cui emergerebbe che il decreto di citazione per l’udienza del 28 gennaio 2026 sarebbe stato notificato, in data 14 ottobre 2025, all’Avv. “C. S.” (codice fiscale S…) all’indirizzo PEC … e non all’indirizzo PEC del difensore nominato, ….
In questo modo al difensore sarebbe stato precluso l’esercizio del diritto di difesa e, in particolare, egli non avrebbe potuto chiedere, nei termini, la celebrazione del giudizio di appello con la trattazione in presenza nell’udienza camerale partecipata ex artt. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale processuale, nonché l’omessa pronuncia sull’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, ritualmente denunciata con memoria del 5 dicembre 2025.
La Corte di appello avrebbe completamente ignorato l’eccezione, incorrendo in una radicale omissione della motivazione. A tale fine la difesa allega il mandato a impugnare, con indicazione dell’indirizzo della PEC (…) a cui avrebbe dovuto essere notificato l’avviso di udienza; la relata di notifica della PEC a un difensore differente e avente PEC diversa da quella riportata nell’elezione di domicilio (…); copia della memoria difensiva con cui aveva eccepito il vizio che avrebbe dovuto determinare la nullità.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 494 e 485 cod. pen., nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’inosservanza del principio di sussidiarietà, che avrebbe imposto di ritenere integrata la fattispecie, ora depenalizzata, prevista dal citato art. 485 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 494 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo di tale delitto, costituito dal dolo specifico.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Con requisitoria scritta in data 10 agosto 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 7 settembre 2026 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. M. S., il quale, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Con il primo motivo, la difesa dell’imputato ha dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1 e 601 cod. proc. pen., atteso che il decreto di fissazione dell’udienza dinnanzi alla Corte di appello sarebbe stato notificato a un omonimo del difensore di fiducia dell’imputato, Avv. M. S..
La censura è fondata.
2.1. Va premesso che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omissione della citazione, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificato il vizio. Inoltre, in caso di omonimia tra più avvocati dello stesso foro, è compito della cancelleria provvedere alla corretta individuazione del legale cui deve essere notificato l’atto, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità a cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. 5, n. 34048 del 12/09/2025, Rv. 288756 – 01; Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, omissis, non massimata; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023, omissis, non massimata; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, dep. 2002, omissis, Rv. 221107 – 01).
2.2. Nel caso di specie, come dedotto con il primo motivo, la notifica è stata eseguita all’Avv. C. S. e non al difensore di fiducia, Avv. M. S..
Invero, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo – sempre accessibili al Collegio nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e nei quali, pertanto, questa Corte è «giudice anche del fatto» (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, omissis, Rv. 230568 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 9/01/2013, omissis, Rv. 255304 – 01) – è emerso che la Corte di appello aveva indirizzato la notifica ad altro difensore e ad un diverso indirizzo PEC. Secondo quanto attestato dal Sistema di notifiche telematiche della Corte di appello, infatti, il decreto di citazione per l’udienza del 28 gennaio 2026 era stato notificato, in data 14 ottobre 2025, all’Avv. “C. S.” (identificato con il codice fiscale …) all’indirizzo PEC … e non all’indirizzo PEC del difensore nominato, Avv. M. S., ….
In questo modo al difensore di fiducia ritualmente nominato è stato precluso di chiedere, nei termini di legge, la celebrazione del giudizio di appello con la trattazione in presenza all’udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto stabilito dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue che la relativa censura deve ritenersi fondata.
2.3. L’accoglimento del primo motivo di censura comporta l’assorbimento del secondo motivo di doglianza, al primo strettamente correlato, concernente la medesima violazione processuale configurata quale vizio della motivazione.
3. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, inoltre, che devono ritenersi assorbite, ma non precluse, le ulteriori questioni relative alla configurabilità del delitto previsto dall’art. 494 cod. pen. e all’applicabilità della clausola di sussidiarietà prevista da tale disposizione, poste con il terzo e il quarto motivo, nonché all’operatività della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. di cui all’ultimo motivo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24/09/2026.




