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Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato?

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Cass. pen., sez. V, 21/02/2024 (ud. 21/02/2024, dep. 14/03/2024), n. 10895 (Pres. Miccoli, Rel. Sgubbi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava se sia possibile equiparare il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato con l’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l’impugnazione di un indagato, revocava nei suoi confronti l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, ritenendo non più sussistenti le esigenze cautelari apprezzate dal giudice che aveva emesso la misura.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la pubblica accusa, che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio, richiamando a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato: esso «indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022; conf. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022); dunque, non si richiede al giudice della cautela un giudizio sull’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto quanto «una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022).

In effetti, per la Corte di legittimità, la motivazione del Tribunale del riesame appariva essere conforme a siffatti principi di diritto, non apparendo viziata da profili di illogicità manifesta, evidenziabili ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato.

I risvolti applicativi

Nel contesto delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non coincide con l’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, atteso che esso si riferisce piuttosto alla continuità temporale del rischio di limitazione della libertà personale, nel senso che questa valutazione si basa sulla vicinanza temporale agli eventi in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, o sulla presenza di elementi recenti che indicano l’effettivo pericolo di reiterazione dei rischi che la misura cautelare mira a prevenire.

Il giudice della cautela non deve quindi valutare specifiche opportunità imminenti di recidiva, ma piuttosto fare una valutazione prognostica sulla possibilità di comportamenti ripetitivi, considerando attentamente la situazione concreta, inclusi i dettagli dell’offesa, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale, fermo restando che questa valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dagli eventi, ma non richiede la previsione di occasioni specifiche di recidiva.

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