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Il mancato o inesatto adempimento dell’avvocato nell’impugnare una decisione può configurare caso fortuito o forza maggiore?

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Cass. pen., sez. I, 16/02/2024 (ud. 16/02/2024, dep. 30/05/2024), n. 21599 (Pres. Centofanti, Rel. Monaco)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile, per difetto delle condizioni di legge, una richiesta presentata ex art. 95 D.Lgs 150 del 2022 volta all’applicazione delle pene pecuniaria sostitutiva o, in subordine, alla restituzione nel termine per proporre l’istanza.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen. e 95 D.Lvo 150 del 2022.

In particolare, secondo il ricorrente, facendo riferimento alla mancata conoscenza della data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, dovuta a una carenza di informazione da parte del difensore, era censurabile la conclusione del giudice in ordine al rigetto della richiesta di restituzione nel termine.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza e attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021; Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020; Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017).

I risvolti applicativi

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore nell’impugnare non è considerato caso fortuito o forza maggiore, poiché è evitabile con la normale diligenza e attenzione, tanto più se si considera che non si può presumere che l’assistito non abbia l’onere di vigilare sull’osservanza dell’incarico conferito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21599 Anno 2024

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udienza: 16/02/2024

Data Deposito: 30/05/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. D. nato a … il …

avverso il decreto del 02/10/2023 del TRIBUNALE di VERCELLI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIAELENA GUERRA per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell’esecuzione, con il decreto del 2/10/2023, emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni di legge la richiesta presentata ex art. 95 D.Lgs 150 del 2022 da B. D.  di applicazione delle pene pecuniaria sostitutiva o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre l’istanza.

2. D. B. è stato condannato alla pena di anni uno di arresto dal Tribunale di Vercelli.

La condanna è divenuta irrevocabile con la pronuncia della Suprema Corte di cassazione in data 10 luglio 2023.

Il condannato ha ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione il 20 settembre 2023 e, in data 25 settembre 2023, ha presentato richiesta di applicazione di pena sostitutiva ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 150 del 2022.

Nella richiesta ha evidenziato di avere avuto notizia che la sentenza era divenuta irrevocabile solo con la notifica dell’ordine di esecuzione non avendo ricevuto alcuna informazione sul punto dal proprio avvocato. Circostanza questa confermata dal legale che, in una dichiarazione scritta, ha dato atto di non avere avuto da tempo contatti con il proprio assistito, che non ha potuto così informare della fissazione dell’udienza in cassazione e della irrevocabilità della condanna.

Ragione per cui il condannato ha in subordine richiesto 4r restituzione nel termine per presentare la richiesta.

3. Il giudice dell’esecuzione, ritenuto che il termine di trenta giorni indicato dall’art. 95 D.Lgs 150 del 2022 sia previsto a pena di decadenza e che questo era interamente decorso quando l’istanza è stata presentata, considerato che la mancata informazione da parte del difensore non costituisca forza maggiore né caso fortuito, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione delle pene sostitutive e ha rigettato la subordinata istanza di restituzione nel termine.

4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 11 cost. e 127 e 175 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento sarebbe nullo in quanto il termine previsto dall’art. 95 non sarebbe perentorio e previsto a pena di decadenza e, pertanto, la decisione, che si pronuncia nel merito, avrebbe dovuto essere assunta nel contraddittorio delle parti.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 173 cod.

proc. pen. e 95 D.Lvo 150 del 2022 con riferimento alla ritenuta natura del termine di trenta giorni che, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, in mancanza di una espressa previsione normativa, non sarebbe perentorio in virtù del principio di tassatività di cui all’art. 173 cod. proc. pen.

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen. e 95 D.Lvo 150 del 2022. Nel terzo e ultimo motivo la difesa, facendo riferimento alla mancata conoscenza della data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, dovuta a una carenza di informazione da parte del difensore, censura la conclusione del giudice in ordine al rigetto della richiesta di restituzione nel termine.

5. In data 2 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria ie conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Mariaelena Guerra, evidenziato che la richiesta non è stata proposta nei termini previsti e che avanti la Corte di cassazione le parti sono rappresentate dai difensori, chiede comunque che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 95 D.Lvo 150 del 2022, 127 e 173 e 175 cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito circa la natura del termine stabilito dalla disciplina transitoria per la presentazione della richiesta di applicazione di pena sostitutiva sarebbe errata.

La censura è infondata.

2.1. Uno degli interventi più significativi del D.Lgs. 150 del 2022 è quello che ha riguardato la riforma delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dalla legge n. 689 del 1981.

In tale ambito la maggiore novità è rappresentata dall’attribuzione del potere di applicarle al giudice della cognizione con le specifiche modalità introdotte con l’art. 545 bis cod. proc. pen.

L’art. 95 del d. Igs. n. 150/2022 prevede la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi e, in particolare, stabilisce che le norme previste dalla L. n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano direttamente anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Per i procedimenti pendenti innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto stesso, invece, la stessa norma prevede che il condannato a pena detentiva inferiore a quattro anni possa presentare l’istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della L. n. 689 del 1981 al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

2.2. La mancata presentazione entro il termine previsto dalla norma determina l’inammissibilità della richiesta.

La norma transitoria, infatti, a fronte di un potere attribuito di norma al giudice della cognizione, inserisce una disposizione di carattere eccezionale per cui il termine in questa indicato, per ragioni sistematiche legate alla necessità di non lascare pendente sine die la questione della sostituibilità della pena detentiva breve in fase esecutiva, si deve intendere come previsto a pena di decadenza, con conseguente inammissibilità di una richiesta tardivamente proposta

Quando diviene irrevocabile la sentenza, del resto, il pubblico ministero è tenuto a emettere l’ordine di esecuzione -nei casi previsti con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.- e tale adempimento, pure considerato che il condannato ha in alcune ipotesi il diritto di avanzare istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione al competente Tribunale di Sorveglianza, non può essere evidentemente procrastinato per un tempo indeterminato.

In tale prospettiva il fatto che manchi una specifica previsione sul punto, d’altro canto, non è decisivo.

Anche a fronte della formulazione dell’art. 173 cod. proc. pen., infatti, un’attenta lettura dell’impianto codicístico consente di ritenere che, nell’ambito del sistema, esistono ipotesi di decadenza implicite desumibili dalla struttura del procedimento nel quale si inseriscono come, ad esempio, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione delle memorie contenuti nel comma 2 dell’art. 127 cod. proc. pen. e nell’art. 611 cod. proc. pen., norme che nulla prevedono sul punto.

3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 175 cod. proc. pen. e 95 D.Lvo 150 del 2022 quanto al rigetto della richiesta di restituzione nel termine.

La doglianza è manifestamente infondata.

In ordine al rilievo da attribuire alla circostanza che il difensore non abbia informato il ricorrente dell’esito del ricorso in cassazione in quanto non aveva più avuto contatti con lo stesso, infatti, il giudice dell’esecuzione si è conformato al principio pacificamente riconosciuto da questa Corte per cui «il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza e attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282667 – 01; Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, omissis, Rv. 280351 – 01Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, omissis, Rv. 271660 – 01).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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