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Il mancato esame nel merito sulla sussistenza del reato continuato in fase di cognizione impedisce la valutazione della questione secondo l’art. 671 comma 1 c.p.p.?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/07/2024), n. 31160 (Pres. Siani, Rel. Toscani)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato, preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671 comma 1 cod. proc. pen. che, come è noto, dispone quanto segue: “Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e travisamento del fatto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 1, n.43777 del 24/09/2015; Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999).

I risvolti applicativi

L’assenza di un esame di merito sulla sussistenza del reato continuato in fase di cognizione non costituisce giudicato negativo e non impedisce la valutazione della questione ai sensi dell’art. 671 comma 1 c.p.p..

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31160 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 29/03/2024

Data Deposito: 30/07/2024

SENTENZA

• sul ricorso proposto da:

B. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva formulata da C. B. con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 2008 e quella della stessa Corte territoriale in data 10 febbraio 2011, sul presupposto che la seconda sentenza aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione con riferimento alla condanna inflitta con la prima sentenza, esclusivamente con  il reato di associazione per delinquere contestato al capo a), implicitamente escludendola per i restanti reati, contestati ai capi d), f) e i) oggetto della stessa condanna, con la conseguenza che il giudicato formatosi in sede di cognizione precludeva la competenza sussidiaria e suppletiva del giudice dell’esecuzione.

2. Ricorre per cassazione C. B., a mezzo del difensore di fiducia avv. S. F., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e travisamento del fatto.

Con la sentenza in data 10 febbraio 2011, la Corte di appello di Caltanissetta non aveva escluso la continuazione per i reati diversi da quello associativo, posto che detti reati non erano mai stati oggetto di richiesta di riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen., tant’è che – all’epoca della formulazione del petitum – non erano state ancora pronunciate tutte le altre sentenze, invero  successivamente intervenute, riguardanti reati-fine del sodalizio, commessi nel  medesimo contesto spaziale e temporale, e, per questo, ritenuti unificati in separate pronunce dei Giudici di cognizione.

La relativa questione non aveva costituito oggetto di esplicita deduzione, così da escludere la formazione di un giudicato negativo sul punto, idoneo a precludere al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 29 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

4. La difesa, in data 6 marzo 2024, ha depositato memoria di replica, con la quale ha avversato le conclusioni della Pubblica accusa, ulteriormente articolando le originarie censure contenute nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.

2. L’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati se la stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

L’esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l’imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte del giudice di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell’istanza ex art. 81, capoverso cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata.

3. Nel caso di specie, dall’esame degli atti – consentito al collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220093) – risulta in primo luogo che in occasione della celebrazione dell’udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, conclusosi con sentenza in data 3 febbraio 2010, il difensore aveva invocato genericamente l’applicazione, in favore dell’imputato, dell’istituto della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 2008 e, ciò nonostante, il Giudice di merito, nella parte della motivazione della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio, riconosce espressamente la continuazione tra i soli reati associativi.

Risulta altresì che la sentenza della Corte di appello del 10 febbraio 2011, di conferma di quella del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta in data 3 febbraio 2019, non si occupa del tema della continuazione criminosa, limitandosi a rigettare l’appello in punto di riduzione della dosimetria della pena, sebbene nella memoria conclusiva ritualmente depositata nel corso di quel giudizio la difesa avesse dato per accertato l’avvenuto riconoscimento nel corso del giudizio di primo grado del vincolo della continuazione non solo tra le due associazioni, rispettivamente contestate al capo a), ma anche tra i fatti di cui ai capi d), f) e i).

A fronte di tale situazione fattuale, richiamato il principio secondo cui il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 1, n.43777 del 24/09/2015, omissis, Rv. 265251; Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999, omissis, Rv. 212706), nel caso che ci occupa è errata l’avvenuta valutazione della sussistenza di una preclusione derivante da precedente giudicato.

4. L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.

Così deciso il 29 marzo 2024

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