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Il mancato accoglimento della richiesta di pena concordata in opposizione a decreto penale comporta l’emissione del giudizio immediato?

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Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 03/09/2024), n. 33422 (Pres. Di Nicola, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato accoglimento, per qualsiasi causa, della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Vasto revocava la pena sostitutiva dello svolgimento di lavori di pubblica utilità per mesi quattro da espletarsi presso la Protezione civile, ripristinando al contempo la pena pecuniaria dell’ammenda di euro 5.500,00, irrogata con decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo falsa applicazione degli artt. 464-septies e octies, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. pen., errores in procedendo rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen..

In particolare, secondo il ricorrente, il Giudice di merito, invece di dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, nei confronti dell’imputato, decreto di giudizio immediato, come previsto dall’art. 464 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).

Difatti, per gli Ermellini, proprio alla luce di tale criterio ermeneutico, l’organo giudicante avrebbe dovuto compiere l’attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all’atto di opposizione, vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017).

I risvolti applicativi

Il mancato accoglimento della richiesta di pena concordata in opposizione a decreto penale comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33422 Anno 2024

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 30/04/2024

Data Deposito: 03/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VASTO

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Vasto ha revocato la pena sostitutiva dello svolgimento di lavori di pubblica utilità per mesi quattro da espletarsi presso la Protezione civile, nonché ha ripristinato la pena pecuniaria dell’ammenda di euro 5.500,00, irrogata con decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, del 23 luglio 2021, emesso nei confronti di C. M., in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dichiarando esecutivo il citato decreto penale di condanna.

2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. C., affidando le proprie doglianze a un unico, articolato motivo con il quale si denuncia falsa applicazione degli artt. 464-septies e octies, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. pen., errores in procedendo rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Si deduce violazione di legge perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, all’esito dell’udienza del 26 ottobre, ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta ex art 464-octies cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 23 marzo 2023, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

Inoltre, con il provvedimento impugnato, è stato dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna del 22 luglio 2021, per l’importo di euro 5500 di ammenda, con confisca del ciclomotore di cui al decreto.

Secondo il ricorrente, il Giudice invece di dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna avrebbe dovuto emettere, nei confronti dell’imputato, decreto di giudizio immediato, come previsto dall’art. 464 cod. proc. pen. Si richiamano precedenti di legittimità indicati come in termini (Rv. 280068; nonché Sez. 4, n. 22141 del 9 maggio 2023), secondo i quali, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento di messa alla prova, l’inammissibilità dell’istanza non influisce sull’opposizione che rimane valida ed efficace.

3.11 Sostituto Procuratore generale, M. De Masellis, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso é fondato.

2.L’art. 464-septíes, comma 2, cod. proc. pen. dispone che «In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso».

Inoltre, l’art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: «1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti».

Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice è tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione del processo che, quindi, deve riprendere dal momento della disposta sospensione.

2.1.Nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, omissis, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace) il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, deve procedere emettendo, nei confronti dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 cod. proc. pen.

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato.

La ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, omissis, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, omissis, n.m.).

Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, invero, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di applicazione di pena) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, omissis, Rv. 25964801).

In coerenza con tale indirizzo, si è considerato che il mancato accoglimento – per qualsiasi causa – della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, omissis, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).

Il Giudice, dunque, nel caso di specie, avrebbe dovuto compiere l’attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all’atto di opposizione, vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 27240901).

3. L’ordinanza impugnata con la quale, peraltro, è stata disposta l’esecutività del decreto penale di condanna va, pertanto, annullata con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

Così deciso, il 30 aprile 2024.

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