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Il magistrato può partecipare sia allo spoglio preliminare che alla decisione sui ricorsi inammissibili senza motivo di ricusazione

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Cass. pen., sez. V, 20/10/2023 (ud. 20/10/2023, dep. 20/11/2023), n. 46509 (Pres. Pezzullo, Rel. Giordano)

Indice

La questione giuridica

Come è noto, il nostro ordinamento giuridico prevede dei casi in cui il giudice può essere ricusato (vedasi: art. 37 cod. proc. pen.).

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione era tenuta a verificare se potesse ritenersi ricusabile il magistrato che abbia partecipato al vaglio preliminare dei ricorsi inammissibili secondo quanto preveduto dall’art. 610, co. 1, primo periodo, cod. proc. pen. (“Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione”).

Difatti, nel procedimento che ha occasionato l’emissione della pronuncia qui in commento, il ricorrente in persona, senza l’ausilio del suo difensore, aveva proposto, in relazione al fascicolo che lo riguardava, assegnato alla Settima Sezione Penale, dichiarazione di ricusazione nei confronti di un Consigliere della Cassazione, deducendo che, poiché egli era stato delegato all’esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Sezione Penale, non avrebbe potuto far parte del collegio chiamato a decidere presso la Settima Sezione Penale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte forniva risposta negativa a siffatta questione giuridica.

Invero, per gli Ermellini, non poteva essere accolta la richiesta sollevata dal ricorrente alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio di Cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità, contemplate dall’art. 34 cod. proc. pen., e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l’attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi “prima facie” inammissibili svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall’art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato (Sez. 6, n. 20685 del 13/05/2016), tenuto altresì conto che il procedimento, che inizia con l’esame preliminare degli “spogliatori“, comporta una valutazione provvisoria, e prosegue con l’eventuale assegnazione alla Sezione Settima, la quale, mantenendo intatto ogni potere di valutazione, può, invece di dichiarare l’inammissibilità, rimettere gli atti al Presidente della Corte per l’assegnazione ordinaria, anche all’esito del contraddittorio con l’imputato che, comunque, può depositare memoria per rappresentare le ragioni che ostano alla definizione del ricorso con una pronuncia di inammissibilità.

Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla luce di siffatte considerazioni, dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione in questione.

I risvolti applicativi

Non si può chiedere la ricusazione del giudice della Cassazione che abbia svolto un’attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi “prima facie” inammissibili, qualora costui, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall’art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato

Ordinanza commentata

Penale Ord. Sez. 5 Num. 46509 Anno 2023

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: GIORDANO ROSARIA

Data Udienza: 20/10/2023

Data Deposito: 20/11/2023

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B. D. nato a … il …

avverso il provvedimento del 30/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 10 agosto 2023, D. B. ha proposto, senza il ministero di un difensore, in relazione al fascicolo R.G. …, assegnato alla Settima Sezione Penale, dichiarazione di ricusazione del Cons. …, deducendo che, poiché egli era stato delegato all’esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Sezione Penale, non avrebbe potuto far parte del collegio chiamato a decidere, presso la Settima Sezione Penale, il “ricorso” per la rimessione del giudizio presentato, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., dal medesimo.

2. Il ricorrente ha successivamente inviato a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria ulteriori deduzioni, nelle date del 18, 22 e 27 settembre 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che l’istanza di ricusazione può essere presentata personalmente dalla parte nel giudizio di cassazione anche a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Infatti, alla stregua dei principi rinvenienti dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite c.d. A. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018), la necessaria proposizione, a pena di inammissibilità del ricorso, mediante un difensore iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori non riguarda anche quei casi – nell’ambito dei quali detta pronuncia indica solo a titolo esemplificativo il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione proposta dall’imputato ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen. – nei quali la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso.

Nel senso indicato depongono, in primo luogo, quanto alla ricusazione, due significativi indici di carattere testuale ritraibili dall’art. 38 cod. proc. pen., ovvero: a) essa è proposta mediante una “dichiarazione” e non un ricorso; b) tale dichiarazione può essere presentata personalmente dall’interessato.

Sul piano sistematico, di poi, va rilevato che la dichiarazione di ricusazione, anche nel giudizio di legittimità, dà luogo, alla medesima stregua della richiesta di rimessione del processo, ad una fase incidentale autonoma (sebbene correlata nel caso di accoglimento di essa) rispetto a quella relativa alla decisione del ricorso per la quale opera, di contro, la regola generale della proposizione mediante un difensore tecnico.

2. La dichiarazione del B. è, tuttavia, manifestamente fondata.

Questa Corte, invero, ha già chiarito – con un principio cui il collegio intende aderire – che nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità, contemplate dall’art. 34 cod. proc. pen., e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l’attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi “prima facie” inammissibili svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall’art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato (Sez. 6, n. 20685 del 13/05/2016, omissis, Rv. 266943 – 01).

Occorre considerare, a riguardo, che il procedimento che inizia con l’esame preliminare degli “spogliatori” comporta una valutazione provvisoria, e prosegue con l’eventuale assegnazione alla Sezione Settima, la quale, mantenendo intatto ogni potere di valutazione, può, invece di dichiarare l’inammissibilità, rimettere gli atti al Presidente della Corte per l’assegnazione ordinaria, anche all’esito del contraddittorio con l’imputato che, giova ricordare, può depositare memoria per rappresentare le ragioni che ostano alla definizione del ricorso con una pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023

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