Il giudice di appello, nel dichiarare la prescrizione del reato, può fondare la condanna al risarcimento sul solo difetto di prova dell’innocenza dell’imputato?

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Cass. pen., sez. II, 3/03/2026 (ud. 3/03/2026, dep. 19/03/2026), n. 10556 (Pres. Pellegrino, Rel. Borsellino)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, possa desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, parzialmente riformando una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di truffa aggravata ascritti agli imputati, perché estinti per prescrizione, confermando al contempo le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore di uno degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata, nel dichiarare il reato di truffa estinto per prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili, applicando le regole della responsabilità civile e, di conseguenza, limitandosi ad accertare l’illecito aquiliano attenendosi al criterio del “più probabile che non”, anziché al principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, che deve regolare la valutazione dell’illecito penale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d’appello proposti dall’imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell’evidenza della prova d’innocenza o dell’assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 1951 del 04/11/2020; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010).

I risvolti applicativi

Il giudice di appello, nel dichiarare la prescrizione, non può confermare la condanna risarcitoria desumendola dal mancato assolvimento della prova dell’innocenza, dovendo invece motivare specificamente sulle censure difensive e sul compendio probatorio ai fini dell’eventuale proscioglimento nel merito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10556 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

Data Udienza: 03/03/2026

Data Deposito: 19/03/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

G. A. nato a … il …

avverso la sentenza resa il 02/07/2025 dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;

preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;

lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Maria Luisa Miranda che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente in data 23/02/2026, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;

lette le conclusioni e la nota spese della difesa di parte civile G. J. in data 02/03/2026.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 26 gennaio 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di truffa aggravata ascritti a L. G. C. e G. A. perché estinti per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro, con artifizi e raggiri, indotto in errore J. G. circa la legittimazione di L. a vendere una imbarcazione di proprietà della Mediocredito italiana spa, così inducendolo a versare sul conto corrente intestato a B. Y. I. srl, di cui L. era legale rappresentante, la somma di complessivi euro 170.000 per acquistare il natante, mai consegnato; in particolare G. A. quale legale rappresentante della società di intermediazione B. R. contribuiva a rassicurare il querelante circa la bontà e correttezza dell’operazione e circa il corretto avanzamento dell’affare rendendosi corresponsabile della truffa.

2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso G. A., deducendo quanto segue.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata nel dichiarare il reato di truffa estinto per prescrizione ha confermato le statuizioni civili, applicando le regole della responsabilità civile e, di conseguenza, limitandosi ad accertare l’illecito aquiliano attenendosi al criterio del “più probabile che non”, anziché al principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che deve regolare la valutazione dell’illecito penale.

La Corte territoriale ha affermato che la mancanza di effettive prove a favore dell’innocenza dell’imputato in presenza di una causa estintiva impongono di confermare le statuizioni civili; così facendo, ha delimitato il proprio àmbito di cognizione secondo il criterio del “più probabile che non” e, valutata la mancata evidenza dell’innocenza dell’imputato, ha concluso per l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando la responsabilità civile.

Osserva il ricorrente che con sentenza del 28 Marzo 2024 n. 36208 le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è tenuto, stante la presenza della parte civile a valutare, anche a fronte di prove insufficienti e contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Numerose altre pronunzie hanno ribadito che il procedimento nel merito prevale comunque sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova; non vi è pertanto nessun dubbio in ordine alla necessità per il giudice di appello di valutare i fatti secondo i criteri della prova penale e pronunciarsi sulle statuizioni civili.

Nel caso in esame sussiste mancanza di motivazione, poiché la Corte si è limitata a richiamare la causa estintiva ritenendola prevalente anche sulla prova non evidente dell’innocenza dell’imputato.

Sotto altro profilo ricorre nel caso di specie il vizio di violazione di legge, poiché le sentenze devono essere motivate a pena di nullità e la motivazione deve essere completa, analitica e intrinsecamente coerente.

Quando l’imputato sia condannato anche al risarcimento del danno, il giudice di appello non può limitarsi a prendere atto che i termini di prescrizione sono medio tempore spirati, ma dovrà verificare la sussistenza della prova della responsabilità dell’imputato. Ne consegue che rimane intatto il potere della Corte di appello di prosciogliere l’imputato con formula dubitativa.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di dichiarare improcedibile l’azione penale per invalidità e tardività della querela.

La Corte di appello ha ritenuto infondate le questioni sollevate in merito al presunto mancato deposito della querela nei termini e nelle modalità previste dalla legge, sostenendo che la querela è stata legittimamente proposta dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della società economicamente danneggiata; ha anche ritenuto che la querela non fosse tardiva perché proposta entro il termine di novanta giorni da quando la persona offesa aveva compreso di essere stata truffata, a sèguito dell’inutilità delle sue richieste di restituzione della somma di denaro versata quale pagamento di una barca mai consegnatagli; ha, peraltro, ha ritenuto che l’eventuale tardività rispetto all’acquisita conoscenza non assumerebbe alcuna rilevanza, poiché il reato di truffa aggravata dal danno di particolare gravità era all’epoca dei fatti perseguibile d’ufficio ed è divenuto procedibile a querela in epoca successiva. Il termine della querela dovrebbe di conseguenza ritenersi decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova normativa, sicchè, anche sotto questo profilo, la querela sarebbe tempestiva.

Osserva il ricorrente che la querela è invalida per difetto di legittimazione in quanto G. ha presentato la querela in proprio e come legale rappresentante della società T., ma poichè il danno economico è stato subito dalla società la querela sporta in proprio non produce alcun effetto e quella sporta quale legale rappresentante non è valida, poiché avrebbe dovuto specificamente indicare la fonte dei poteri di rappresentanza, mentre nel caso in esame G. si è semplicemente qualificato come legale rappresentante della società senza indicare la fonte della sua legittimazione. Inoltre, la querela è stata proposta oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge a decorrere dall’epoca in cui la persona offesa ha avuto contezza del reato, poiché per stessa ammissione della persona offesa, scaduto l’ultimo termine previsto per il rimborso delle somme già versate si era reso conto dell’intera situazione, aveva continuato a inviare missive cui non aveva ricevuto risposta e, pertanto, aveva proposto querela l’11 aprile 2016 ben oltre il termine di tre mesi. La persona offesa aveva già contezza di essere stata vittima di una truffa sicché la querela deve ritenersi tardiva.

La tesi sostenuta dalla Corte di appello per cui l’introduzione della normativa che ha reso procedibile a querela le truffe aggravate dal danno patrimoniale di rilevante qualità ha prorogato il termine per la presentazione della querela, che pertanto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, opera anche come sanatoria dell’eventuale querela tardiva non è condivisibile, poiché la persona offesa avrebbe dovuto presentare un’altra querela.

2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen. poiché la Corte ha erroneamente ritenuto sussistente il concorso materiale dell’imputato nel reato con motivazione assolutamente contraddittoria, in quanto in contrasto con la realtà processuale accertata. La Corte si è limitata a valorizzare le dichiarazioni della persona offesa la quale ha dichiarato di avere incontrato G. in occasione del primo viaggio a Roma, nel mese di giugno 2015; ma non ha considerato che dal 2015 non vi sono stati movimenti di denaro tra L. e G..

Osserva la difesa che questa ricostruzione si pone in contrasto con le altre emergenze processuali e in particolare non considera che A. G. è intervenuto nell’operazione fraudolenta soltanto in epoca successiva alle trattative tra G. e L. e al trasferimento della somma di 170.000 euro tra il 26 maggio e il 16 giugno 2015 in favore di B..

Il fantomatico incontro nel giugno 2015 tra G. e L. e A. G. non è mai stato riferito in querela ed è stato introdotto dalla persona offesa solo allo scopo di coinvolgere anche G., mentre è processuale che questi si recò a visionare la barca solo il 15 ottobre 2015 e quindi il suo coinvolgimento nel tentativo di acquisto da Mediocredito in epoca successiva a luglio 2015 è stato dovuto soltanto alle difficoltà incontrate dal L. nel chiudere l’affare propedeutico alla vendita in favore di G.. A. G. pertanto è del tutto estraneo alla formazione del documento di C. L. del giugno 2015 palesemente falso e nulla consente di ipotizzare che fosse a conoscenza del riferimento di L. al C. l., essendosi sempre riferito a M.. Questa ricostruzione è confermata dalla trascrizione dell’incontro del 4 dicembre 2015 in cui A. G. comunica di non avere ricevuto il denaro e di non poter fissare una data precisa per la successiva vendita, fintanto che non fosse stato definito l’acquisto con la banca, con cui le trattative erano ancora in corso. A. G. è pertanto del tutto estraneo alle trattative tra L. e G. e il suo coinvolgimento è stato determinato dal tentativo di concludere la complessiva operazione nell’assoluta inconsapevolezza del coinvolgimento della società C. L. a lui del tutto ignota.

Il Collegio di appello ha invece superato le emergenze processuali giungendo ad una ricostruzione arbitraria.

3. Con memoria trasmessa il 23 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha censurato le argomentazioni rese dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

4. Con nota trasmessa il 2 marzo 2026 l’avv. L. A. B. in difesa della parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale, nonché al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 6332,00 oltre accessori di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché reitera, in gran parte, le censure già formulate con l’appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguate risposte, congrue alle emergenze processuali e conformi ai princìpi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

1.1. La prima censura è manifestamente infondata.

La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d’appello proposti dall’imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell’evidenza della prova d’innocenza o dell’assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 1951 del 04/11/2020, dep. 2021, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, omissis, Rv. 270322 – 01; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, omissis, Rv. 256283 – 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, omissis, Rv. 246138 – 01).

Questo principio è stato di recente ribadito dal più alto consesso di legittimità il quale ha precisato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).

In particolare è indubbio che nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l’imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell’estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del “più probabile che non” nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, omissis, Rv. 286861 – 01).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi princìpi e, nel rilevare l’intervenuta estinzione del reato di truffa ascritto in concorso al G., ha comunque fornito adeguata motivazione in merito alla responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nella truffa, escludendo la possibilità di residui dubbi in merito al coinvolgimento del G. nella vicenda che lo ha tratto a giudizio: in particolare ha esaminato il merito della vicenda secondo i criteri processual-penalistici e ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa – che dimostrano il coinvolgimento di G. nell’operazione fraudolenta, sin dalla fase delle trattative per l’acquisto della imbarcazione – e la documentazione acquisita a loro riscontro.

La Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere conosciuto G. tramite L. già in occasione del primo viaggio in Italia nel mese di giugno 2015, finalizzato ad ispezionare la barca. In questa occasione, l’incontro con G. avvenne nell’ufficio della società B. R. sita in Ostia, per discutere anche di alcune riparazioni da effettuare sul natante.

La Corte, peraltro, ha rilevato come la tesi difensiva, secondo cui il primo incontro tra le parti sarebbe avvenuto soltanto ad ottobre 2015, quando già la trattativa si era conclusa, trova esplicita smentita nella constatazione che nel mese di agosto 2015 la società B. R. rilasciava apposita fattura per l’importo totale versato dal G. pari a 170.000 euro, in quanto G. si era presentato come socio del L. e G. aveva preteso che anche la società di G. gli rilasciasse apposita fattura.

Il motivo di ricorso non si confronta con questo specifico aspetto della motivazione, che non trova in effetti altra spiegazione se non nella circostanza che l’imputato fosse perfettamente consapevole e attivamente coinvolto nella trattativa e in qualche modo anche nella conclusione dell’affare. Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità.

1.2. La censura in ordine alla invalidità della querela perché presentata da soggetto non legittimato è manifestamente infondata per le ragioni correttamente esposte nella sentenza (pag. 8) in cui si evidenzia come la querela è stata legittimamente presentata dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della società T. M. I., di cui risulta amministratore e socio unico azionista.

Certamente la querela non è tardiva poiché il reato all’epoca era perseguibile d’ufficio e, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per il delitto di truffa aggravata dal danno patrimoniale di speciale entità, risulta ora perseguibile a querela della persona offesa.

Va detto che l’eventuale tardività della querela è stata sanata e comunque nel caso in esame la persona offesa si è poi costituita parte civile e, secondo consolidata giurisprudenza, tale costituzione è considerata espressione della volontà della parte civile di confermare l’intento punitivo nei confronti dell’imputato.

1.3. Il terzo motivo non è consentito poiché invoca una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che è stata ampiamente sviscerata dai giudici di merito che sono concordemente pervenuti, in forza di argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle emergenze processuali, ad affermare la responsabilità in concorso del G. per avere contribuito con il suo comportamento a garantire la serietà e fattibilità dell’operazione proposta dal L. e a indurre la persona offesa, circuendola, a concludere la trattativa negoziale che lo avrebbe esposto a grave danno patrimoniale.

La Corte ha infatti correttamente evidenziato gli innumerevoli elementi di fatto che militano a favore della prospettazione accusatoria, rendendo al riguardo efficaci e convincenti argomentazioni basate su dati oggettivi con cui il ricorrente non si confronta.

Tra gli indici rivelatori del pieno coinvolgimento del G. nella vicenda per cui è processo, la Corte d’appello ha valorizzato (pag. 16) una circostanza di stringente rilievo logico: la fattura emessa dalla società facente capo al G. nel mese di agosto 2015 in epoca precedente a quello che, nella ricostruzione perorata dalla difesa, avrebbe dovuto essere il primo incontro tra la persona offesa e G., avvenuto nell’ottobre 2015.

2. Per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.

La richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dal difensore della parte civile J. G. non può trovare accoglimento in quanto il predetto si è limitato a depositare in giudizio una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, senza fornire alcun utile contributo al contraddittorio scritto e senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti dalla controparte (ex multis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, omissis, Rv. 287766 – 01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, omissis, Rv. 288298 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile G. J..

Roma 3 marzo 2026

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