Cass. pen., sez. III, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36395 (Pres. Andreazza, Rel. Macrì)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice dell’appello possa rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza con cui il locale Tribunale di Napoli aveva condannato alle pene di legge l’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva motivazione apparente per adesione acritica del giudice di secondo grado alla decisione di primo grado.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice dell’appello può rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019).
I risvolti applicativi
Il giudice dell’appello può motivare per relationem mediante rinvio alla sentenza di primo grado qualora l’atto di impugnazione si limiti a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero prospetti censure generiche, superflue o manifestamente infondate.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3
Num. 36395
Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI’ UBALDA
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso di L. G., nato a … il …,
avverso la sentenza in data 05/02/2026 della Corte di appello di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 5 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 5 luglio 2024 del Tribunale di Napoli che aveva condannato alle pene di legge G. L., legale rappresentante della S. S.r.l., per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione IVA, relativa all’anno d’imposta 2016, con evasione dell’IVA nella misura di euro 2.736.466,71, commesso in Napoli il 30 dicembre 2017 (capo a) e per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’omessa indicazione, nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015, di elementi attivi pari a euro 5.149.077,00 con evasione dell’IVA nella misura di euro 3.024.485,00, commesso in Napoli il 29 maggio 2016, data di presentazione della dichiarazione IVA (capo b).
2. Ricorre per cassazione l’imputato lamentando la motivazione apparente per adesione acritica del giudice di secondo grado alla decisione di primo grado (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto tipico (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’imposta evasa sia in relazione al reato di cui all’art. 5 che al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico (quarto motivo), la violazione di legge in tema di responsabilità dell’amministratore di cui agli art. 40 cod. pen. e 2392 cod. civ., in relazione agli art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (quinto motivo), il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (sesto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo, relativo alla tecnica di redazione della sentenza, è generico e, come tale, inammissibile, perché il ricorrente non ha indicato le parti o i punti della motivazione che, a suo avviso, siano risultati affetti dal vizio denunciato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, omissis, Rv. 277161-01), mentre ha tralasciato di considerare che la Corte territoriale, dopo la preliminare adesione alle valutazioni della sentenza impugnata, ritenute coerenti con le risultanze processuali, ha espresso ulteriori e rilevanti considerazioni in risposta ai motivi di appello. Va ribadito che la motivazione per relationem è sempre valida allorché il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti in modo puntuale con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (tra le tante, Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, omissis, Rv. 287104-01 e Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, omissis, Rv. 286406 – 02). Non è necessaria, infatti, un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni della decisione, con la conseguenza che devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, omissis, Rv. 281935 – 01). Il giudice dell’appello può, dunque, rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278611 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha risposto in modo puntuale ai motivi di appello che sono stati riprodotti tal quali nel ricorso per cassazione senza confronto critico con la sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo, relativo all’accertamento dei requisiti del fatto tipico, e il terzo motivo, relativo alla determinazione delle imposte evase, sono del pari generici.
Il ricorrente, che ha sostenuto che dall’istruttoria dibattimentale era emersa l’effettiva esistenza delle operazioni commerciali, ciò che avrebbe imposto una rigorosa distinzione tra un’eventuale irregolarità amministrativa e la rilevanza penale della condotta, non si è confrontato con il par. 3.2 della motivazione ove la Corte territoriale ha affermato che la ricostruzione del volume di affari della società era stata effettuata senza ricorrere a presunzioni ma sulla base della documentazione acquisita da cui era emerso che la società di cui era legale rappresentante, la S. S.r.l., aveva effettuato acquisti in sospensione d’imposta per complessivi euro 6.112.845,81 nel 2015 e per euro 5.582.290,37 nel 2016, che si erano tradotti in vendite non dichiarate all’Erario, parzialmente, per il 2015 e, interamente, per il 2016.
Per giunta, non ha mai contestato tale ricostruzione dei fatti né la quantificazione degli importi né in giudizio né fuori dal giudizio, come si desume dalla sentenza di primo grado e dalla sintesi nel par. 1 della sentenza di secondo grado. Infatti, non ha dato corso all’invito a presentarsi, formulato dall’Amministrazione finanziaria, per illustrare le operazioni commerciali e per esibire le relative fatture né ha prodotto una consulenza per ribaltare le conclusioni dell’Agenzia delle entrate, recepite nelle sentenze.
Incomprensibile è poi il punto finale del secondo motivo sulla recidiva. Secondo il ricorrente, dovrebbe ritenersi giuridicamente illegittima in conseguenza dell’inesistenza dei reati per cui era intervenuta la condanna. In realtà, la recidiva non è stata contestata e l’esistenza del precedente penale non è stato considerato ostativo dal Giudice di primo grado all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il quarto motivo, relativo al vizio di motivazione sul dolo di evasione, è del pari inammissibile per genericità. Infatti, a fronte della motivazione della sentenza impugnata con cui si richiamavano i principi giurisprudenziali relativi alla desumibilità del dolo specifico dal mancato pagamento postumo dell’imposta o dalla reiterazione dell’omissione per più anni e con cui, con aspetto specificamente mirato alla fattispecie, si illustravano i rapporti tra imputato amministratore di parte del primo della finalità di evasione della condotta omissiva, il motivo si è lamentato di una motivazione asseritamente basata sulla sola natura omissiva del reato.
4. Il quinto motivo sul ruolo e sulla responsabilità dell’amministratore di diritto è del tutto eccentrico rispetto alla motivazione.
Secondo il ricorrente, che non ha mai offerto alcun elemento di valutazione in merito all’eventuale eterodirezione da parte di un amministratore di fatto, la sentenza ha operato un’indebita inversione dell’onere della prova ponendo a suo carico la dimostrazione dell’estraneità dalla gestione. A differenza di quanto prospettato nel motivo, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che nell’ordinamento giuridico opera una presunzione legale di coincidenza tra la formale assunzione della carica di amministratore di una società e l’effettivo esercizio dei compiti inerenti a tale carica, e ha aggiunto che, nello specifico, non era emersa l’esistenza di un amministratore di fatto mentre era emerso che l’amministratore di diritto operava sui conti correnti della società e gestiva quindi gli affari della società. La motivazione è immune da censure, anche sotto tale profilo.
5. Il sesto motivo sul trattamento sanzionatorio è inconsistente.
Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, così determinata, pena base anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui al capo a), ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni uno e mesi otto di reclusione ed aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) ad anni due di reclusione, senza beneficio della pena sospesa per il precedente penale, e con la confisca della somma di euro 5.760.951,71 da eseguirsi sul patrimonio della società e, in subordine, sul patrimonio della persona fisica, amministratore di diritto. La Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni della congruenza del trattamento sanzionatorio complessivo, largamente al di sotto del medio edittale addirittura del meno grave reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (che va da due anni a quattro anni e sei mesi di reclusione), per cui non abbisogna di ulteriore motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, omissis, Rv. 276288 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso, il 15 settembre 2026





