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Il giudice della convalida e il controllo sull’arresto facoltativo per flagranza

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Cass. pen., sez. VI, 31/01/2023 (ud. 31/01/2023, dep. 12/04/2023), n. 15427 (Pres. Di Stefano, Rel. Tripiccione)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 381)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, che la Cassazione ha affrontato nella pronuncia in esame, riguardava quale verifica spetta al giudice della cautela allorché si proceda all’arresto facoltativo per flagranza di reato.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione in oggetto, a fronte del fatto che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo aveva proposto ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza di non convalida di un arresto in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, essendo stato dedotto vizio di violazione di legge, non essendosi il giudice della convalida limitato ad un mero controllo di ragionevolezza dell’arresto in ragione della gravità del fatto o della pericolosità del reo, sussistenti nel caso di specie sulla base delle risultanze del verbale di arresto, la Suprema Corte era per l’appunto chiamata ad appurare se il giudice di merito avesse correttamente operato nel caso di specie.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione dichi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006).

Ebbene, affinché tale controllo abbia esito positivo, sempre per la Corte di legittimità, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993).

Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, per i giudici di piazza Cavour, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015).

Orbene, alla stregua di tale quadro ermeneutico, come accennato anche prima, per il Supremo Consesso, l’ordinanza impugnata era censurabile in sede di legittimità proprio perché essa non si era uniformata a tale quadro di principi posto che, a fondamento del giudizio di non convalida dell’arresto, erano state considerate le dichiarazioni rese in udienza dall’indagato in merito all’assenza di una reazione violenta all’indirizzo degli operanti, dichiarazioni reputate credibili e non in contrasto con i referti medici in quanto fondati sulle sole dichiarazioni degli operanti senza alcun esame obiettivo che indichi la sede delle lesioni o la loro tipologia.

Così facendo, quindi, per gli Ermellini, il Giudice di merito aveva esorbitato dal perimetro del giudizio a questo demandato in quanto, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, aveva, invece, effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all’arresto sulla base delle quali ha rivalutato la sussistenza stessa della condotta contestata.

I risvolti applicativi

Il giudice della convalida, in materia di arresto facoltativo in flagranza, deve esercitare un controllo di mera ragionevolezza, collocandosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria al momento dell’arresto.

Ebbene, tale valutazione si deve basare sugli elementi conosciuti al momento dell’arresto, verificando se la decisione rientri nei limiti della discrezionalità della polizia e trovi giustificazione nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto.

Il giudizio di convalida, per i giudici di piazza Cavour, si limita quindi alla legittimità dell’operato della polizia, osservando il parametro di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e ai reati contemplati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, fermo restando che tale valutazione esclude però considerazioni sulla gravità indiziaria, esigenze cautelari e responsabilità, riservate alle fasi successive del processo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15427 Anno 2023

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: TRIPICCIONE DEBORA

Data Udienza: 31/01/2023

Data Deposito: 12/04/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

nel procedimento a carico di

B. O. nato … l’…

avverso l’ordinanza del 2022 del Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto di O. B. in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Deduce il vizio di violazione di legge, non essendosi il giudice della convalida limitato ad un mero controllo di ragionevolezza dell’arresto in ragione della gravità del fatto o della pericolosità del reo, sussistenti nel caso di specie sulla base delle risultanze del verbale di arresto.

Emerge, infatti, che l’indagato, non fermandosi all’alt, si dava alla fuga ed ingaggiava una colluttazione con i due operanti ai quali cagionava le lievi lesioni descritte nel referto; che lo stesso era in possesso di cinque grammi di cocaina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione dichi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, omissis, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, omissis, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, omissis, Rv. 267999), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, omissis, Rv. 195470).

Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed

all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, omissis, Rv. 262502).

3. L’ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi. A fondamento del giudizio di non convalida dell’arresto sono state, infatti, considerate le dichiarazioni rese in udienza dall’indagato in merito all’assenza di una reazione violenta all’indirizzo degli operanti, dichiarazioni reputate credibili e non in contrasto con i referti medici in quanto fondati sulle sole dichiarazioni degli operanti senza alcun esame obiettivo che indichi la sede delle lesioni o la loro tipologia.

Così facendo il Giudice ha esorbitato dal perimetro del giudizio a questo demandato in quanto, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, ha, invece, effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all’arresto sulla base delle quali ha rivalutato la sussistenza stessa della condotta contestata.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la convalida dell’arresto di B. O..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la convalida dell’arresto di B. O..

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